Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18431 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18431 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DANAJ GEZIM nato il 07/02/1993
HOXHAJ DIENIS nato il 13/03/1990

avverso la sentenza del 16/10/2017 del GIP TRIBUNALE di LARINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/se2iffe le conclusioni del PG
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Data Udienza: 23/03/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 16/10/2017, il G.i.p. del Tribunale di Larino
ha applicato ex art. 444, cod. proc. pen, la pena di giustizia nei confronti di
Danaj Gezim e Hoxhaj Dienis in relazione ai reati dì cui agli artt. 110 cod. pen.,
73 e 80 d.P.R. 309/90; 2 e 7 I. 895/76; 4 e 7 I. 895/76; 4 I. 110/75.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi, a mezzo

Primo motivo. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 127, cod. proc. pen., 446 cod. proc. peri., 178, comma 1, lett. c), cod. proc.
peri.; 179, comma 1, cod. proc. peri. Premettono i ricorrenti di essere stati tratti
in arresto in data 13/6/2017, per illecita detenzione di sostanza stupefacente del
tipo marijuana; per detenzione e porto di arma comune da sparo; porto di due
coltelli, senza giustificato motivo. A seguito della convalida dell’arresto e di
applicazione della misura cautelare, veniva emesso dal G.i.p., su richiesta del
P.m., decreto di giudizio immediato. Nei termini di legge, gli imputati, a mezzo di
procuratore speciale, formalizzavano richiesta di applicazione della pena
concordata di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 30 mila di multa, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., con il consenso del P.m.
In ragione di ciò, era fissato procedimento in camera di consiglio per
l’udienza del giorno 16/10/2017, alle ore 13,45 e seguenti, presso il Tribunale di
Larino, aula udienza G.i.p.
L’avviso era notificato al P.m., al difensore, agli imputati ed all’interprete di
lingua albanese.
Disposta la traduzione degli imputati dal carcere, all’orario fissato per la
trattazione del procedimento contenuto nell’avviso, le parti apprendevano che il
giudizio era già stato definito, alle ore 10,20, in assenza degli imputati e con
nomina di un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
In base a tali circostanze, la difesa fa rilevare che il G.i.p. presso il Tribunale di
Larino, con la celebrazione anticipata del processo, era incorso in una nullità
assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179, cod. proc. peri., in quanto, anche la
trattazione anticipata della causa, rispetto all’ora prefissata impedisce
l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo, ad una
omessa citazione.
Secondo motivo: inosservanza delle norme processuali ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 128 e 143, cod. proc.
pen. per omessa traduzione in lingua albanese della sentenza e del relativo

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di difensore, in cui deducono i seguenti comuni motivi.

avviso di deposito; omessa notifica dell’avviso di deposito agli imputati.
all’imputato.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Larino per l’ulteriore corso.

3. Entrambi i ricorsi vanno accolti, essendo fondato il primo motivo di
doglianza che riveste carattere assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso.

l’anticipazione dell’ udienza rispetto all’ora prefissata, integri una nullità assoluta,
in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa,
equivale alla sua omessa citazione (così Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017 Rv.
271343; conformi: Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008 N. 46228, Rv. 242053;
Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Rv. 262676; Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015,
Rv. 267020).
Dalla lettura degli atti del giudizio, alla cui consultazione la Corte ha
accesso, essendo dedotto dai ricorrenti un error in procedendo, (fra le tante, cfr.
Sez. 1, 21/2/2013, n. 8521, Rv. 255304) si rileva quanto segue.
Alle parti fu dato avviso della, trattazione del giudizio in camere di consiglio
per la data del 6/10/2017 alle ore 13,45. Per quanto risulta dall’esame del
verbale della udienza, il giudizio è stato celebrato alle ore 10,20 (non alle ore
13,45, come si sarebbe dovuto) nell’assenza degli imputati e del difensore di
fiducia.
Da quanto detto, risulta evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso
formulato da entrambi gli imputati, stante la palese illegittimità della
celebrazione del processo a loro carico in orario anticipato rispetto a quello
stabilito e comunicato nell’avviso.
Si verte in un caso di nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile
in ogni stato e grado del giudizio, dovendo essere assimilata all’ipotesi
contemplata dalla suddetta norma, riguardante l’omessa citazione dell’imputato
e l’assenza del difensore, la citazione relativa ad una data o comunque ad un
orario diverso da quello in cui il processo è stato effettivamente celebrato. Si è
quindi verificata una lesione insanabile del diritto difesa a cui deve porsi rimedio
con la integrale rinnovazione del giudizio.

4. Il riscontrato vizio processuale impone, dunque, l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino
per l’ulteriore corso.

3

Occorre rilevare come, per costante giurisprudenza di legittimità,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Larino, per ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 23 marzo 2018

Il Consigliere estensore

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friarosaria Bruno

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