Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18430 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18430 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BALLASHENI SELMAN nato il 01/01/1975 a KAVAJE( ALBANIA)
DOSTI ALIM nato il 20/06/1985

avverso la sentenza del 21/11/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

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Data Udienza: 23/03/2018

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro quattromila in
favore della cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 23 marzo 2018

Motivi della decisione
1. La difesa di Ballasheni Selman e Dosti Alim con separati ricorsi,
impugnavano la sentenza emessa in data 21/11/2017 dal G.i.p. del Tribunale di
Brescia che, a seguito di giudizio definito con patteggiamento per diversi episodi
di cessione di sostanza stupefacente, applicava a Ballasheni Selman, unificati i
reati ai sensi dell’art. 81 cpv. cod.pen. e con quello già giudicato con sentenza
della Corte dì appello dì Brescia del 6.2.2013, irrevocabile il 5.12.2013, in
aumento sulla pena già irrogata, esclusa la contestata aggravante di cui all’art.
80 d.P.R. 309/90, con la diminuente del rito, la pena di anni tre di reclusione ed
euro 10.000 di multa, con quantificazione della pena complessiva di anni nove,
mesi otto di reclusione ed euro 60.000 di multa; a Dosti Alim, concesse le
circostanze attenuanti generiche, con la diminuente del rito, la pena di anni due,
mesi dieci di reclusione ed euro 13.000 di multa.
In entrambi i ricorsi, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, la difesa dei ricorrenti lamentava che il giudice aveva omesso
qualunque motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ebbene, l’impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell’art. 448,
comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in
vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è
proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica
del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Poiché nel caso in esame non è stato eccepita l’illegalità della pena (né si
ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d’ufficio) e, poiché non si sollevano
questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza o questioni
attinenti alla erronea qualificazione giuridica del fatto o riguardanti il vizio della
volontà, la impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti
dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza espositiva, si rileva che la sentenza di patteggiamento, che
recepisce l’accordo fra le parti, risulta sufficientemente motivata contenendo una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione); l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso; il richiamo all’art. 129 cod.
proc. pen., per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste; l’affermazione
della congruità della pena patteggiata.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de
plano” poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente
quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza
formalità.
2. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi
per ritenere che í ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00 per ciascun ricorrente.

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