Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1843 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1843 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALO’ BRUNO N. IL 02/01/1965

avverso la sentenza n. 1877/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale ;
Udito il Difensore;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-Veniva condannato dal Tribunale di Lecce, con decisione del 13.05.2011, in
relazione a diverse contestazioni di usura ex artt. 110-644 co/ 1 e 5 CP a lui ascritte ai
capi: A)-D)-E)-F)- ; per quanto riguarda quest’ultimo capo F)- limitatamente agli
episodi n.3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32;
1.2)-In esito al giudizio di secondo grado la Corte di appello di Lecce , Cori sentenza del
14.02.2013 , in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva le
attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e rideterminava la pena, confermando
nel resto.
1.3)-Nella motivazione la Corte di merito rileva arwitutto che i reati non possono
ritenersi prescritti, nonostante l’applicabilità della legge più favorevole al reo
determinata dalla circostanza che la sentenza di primo grado è stata emessa
successivamente alla L. 251/2005;
-invero, secondo il regime normativo precedente, precisa la Corte territoriale, la pur
minore pena prevista per il reato di usura in relazione all’epoca dei fatti (da uno a sei
anni) comportava la prescrizione in anni quindici; per l’applicabilità del nuovo regime
occorrerebbe tener conto dell’inasprimento delle pene (da due a dieci anni) deciso con
la stessa legge 251/2005, e della nuova disciplina dell’influenza delle circostanze
aggravanti sul termine prescrizionale; la nuova disciplina della prescrizione non
potrebbe infine essere applicata con riguardo alla minore pena stabilita per il delitto di
usura all’epoca dei fatti, perché ciò comporterebbe la commistione di elementi dell’una
e dell’altra normativa ( in sentenza sono citate , tra le altre, citata Cass. sez.un.
6.10.1979 e Cass., sez 4, n. 36757 del 4.6.2004, Perno).
1.4)-Nel merito, i giudici di appello respingono i rilievi difensivi sulla inattendibilità
delle persone offese, e sulla implausibilità della ricostruzione accusatoria dei rapporti
usurari, con un analitico riesame critico delle risultanze istruttorie.
2.0)-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Calò a mezzo del suo
difensore:
-e deduce: -che il ricorrente era amministratore della “Finanziaria I&B srl” e che in
tale ambito scontava gli assegni ricevuti dai clienti/parti offese, consegnando loro un
assegno della stessa finanziaria nonché una piccolissima somma in contanti
dell’ordine di C 50,00 — 100,00 ; -che a seguito di tanto alcune persone offese
sporgevano denunzia sostenendo di non avere ricevuto le somme in contanti per
quanto da loro quietanzato ; -che quelle stesse somme, secondo le consulenze del
PM e la perizia di ufficio, costituivano il discrimine tra il reato di usura e
l’operazione bancaria lecita;

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CALO’ BRUNO

2.2)-Quanto al merito, la difesa deduce il vizio di motivazione della sentenza in ordine
tutti i fatti di usura., osservando che nel conflitto tra la prova documentale, costituita
dalle quietanze, e le confuse e contraddittorie prove orali, doveva darsi la prevalenza
alle prime, sicché il reato doveva ritenersi insussistente;
Per i reati in danno dei coniugi Cesari Firielli, la Corte territoriale avrebbe in
sostanza eluso le questioni effettivamente sollevate con l’atto di appello, ripiegando su
considerazioni non attinenti ai temi di indagine proposti dalla difesa, e avrebbe inoltre
trascurato di considerare gli esiti della perizia assunta in incidente probatorio davanti al
GIP ;
Per i fatti in cui sono implicate le persone offese Albanese e Tarantino, i giudici
di appello avrebbero rovesciato sulla difesa l’onere probatorio spettante all’accusa e
avrebbero inoltre fatto riferimento a prove inutilizzabili;
Prove inutilizzabili fonderebbero anche il convincimento dei giudici di appello
sulla natura usuraria dei rapporti tra il ricorrente e le persone offese Casilli Marcuccio.
2.3)-Altri motivi attengono al trattamento sanzionatorio, deducendosi : -che prima
dell’apertura del processo di primo grado l’imputato aveva risarcito i danni, sicché
erroneamente era stata negata l’attenuante ex art. 62 n.6 CP ovvero anche l’attentante
ex art. 62 bis CP con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti ;
RITENUTO IN DIRITTO
3.1)-Quanto al merito, le deduzioni difensive non tengono conto della congruità della
motivazione impugnata che ha evidenziato come la prova della penale responsabilità
dell’imputato rinveniva dalle indagini ed annotazioni degli Ufficiali di PG, Santini,
Mazzotta , Nutricati , da cui emergeva la ricostruzione dei fatti ascritti; elementi
confermati attraverso l’escussione dibattimentale dei testi e delle persone offese (Filieri,
Tarantino, Albanese Anna, Albanese Egidio, Casilli, Marcuccio, De Pace ) che
hanno precisato nel contradittorio del dibattimento, gli elementi di accusa ed hanno
decisamente escluso di avere ricevuto somme contanti a fronte dei titoli consegnati al
Calò (pag. 56);
3.2)-Si tratta di una motivazione e di valutazioni in fatto del tutto congrue perché
aderenti ai fatti di causa ed esenti da illogicità manifesta , a fronte della quale le
deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto fondate su interpretazioni
alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del merito, interpretazioni

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2.1)-Tanto premesso, il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione di legge ai
sensi dell’art. 606 lett. b) c.p.p., in ordine al mancato riconoscimento della maturazione
del termine prescrizionale.
La Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto della minore pena edittale prevista
dalla legge per il reato di usura anteriormente alla L. 251/2005, che limiterebbe
esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni transitorie al calcolo dei termini
prescrizionali, facendo salva l’integrale applicazione dell’art. 2 c.p., “quanto alle altre
norme della presente legge”. In ricorso è citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26312 del
22/06/2010 imputato Biagioli che proprio in materia di usura ha escluso che
l’applicazione del nuovo più breve termine prescrizionale della L. 251/2005,
parametrato alla pregressa più lieve pena prevista per il fatto in concreto contestato, in
quanto commesso anteriormente, si risolvesse nella indebita creazione di una “tenia
lex” .

3.3) Ugualmente infondati i motivi sull’attenuante del risarcimento del danno,
correttamente esclusa dalla Corte territoriale sulla base dell’osservazione che le prove
offerte al riguardo avevano carattere generico e non consentivano di ritenere dimostrato
anche l’avvenuto risarcimento del danno morale.

3.4)-Del pari infondato il motivo sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche, attesa la congruità della motivazione adottata sul punto dalla Corte di
appello che , difatti, ha ridotto la pena irrogata in primo grado, mentre il motivo di
ricorso sul punto è estremamente generico e privo dell’indicazione delle ragioni che
militavano per un giudizio di prevalenza.
3.5)-Consegue il rigetto dei motivi di ricorso relativi al merito della decisione di
condanna.
3.6.a)-Quanto alla questione della prescrizione del reato, va ricordata, innanzi tutto, la
necessità, rilevata anche dalla Corte territoriale, dell’unitaria considerazione delle
discipline normative intertemporali ai fini dell’individuazione della legge più favorevole
sui termini di prescrizione del reato.
b)-Tale principio, del tutto corretto, comporta, per un verso, l’impossibilità di
commistione delle varie normative succedutesi nel tempo e , per altro verso,
l’impossibilità di commistione della normativa sulla pena rispetto a quella sui termini
di prescrizione .
c)-Questa Sezione ha avuto modo di precisare che la disciplina della prescrizione più
favorevole in riferimento ai reati di usura commessi – come nel caso che ci occupa prima dell’entrata in vigore della 1. n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente
modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha aumentato la pena
detentiva edittale massima per il reato di usura portandola da sei a dieci anni, è quella
contenuta nell’indicata novella. Cassazione penale, sez. Il, 22/06/2010, n. 26312
d)-Si è ritenuto, infatti, che va individuata nella novella della L. n. 251 del 2005, ai
sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, la disciplina prescrizionale più favorevole
all’imputato con riferimento alla pena prevista al tempo della commissione del reato e
non alla più grave sanzione introdotta con detta legge che ha innalzato la pena edittale
dell’usura prolungando, conseguentemente, ad anni 10 il termine di prescrizione.

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che, ove ben motivate come nella specie risultano non censurabili in questa sede, ove
il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo
piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre direttamente
sul testo del provvedimento impugnato — sé questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il
materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle
massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n.
12255

e)-In via di principio è esatto affermare che, in tema di successioni di legge nel tempo,
una volta individuata la legge più favorevole per l’imputato non è possibile applicare la
stessa solo in parte, dovendosi applicare integralmente o la disciplina antecedente alla
“mutatio legis” o quella conseguente.

g)-Orbene detto art.2/co. 4 CP , stabilisce il principio dell’irretroattività della norma
penale più sfavorevole ove prevede “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e
le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”; tale principio, risalente ai principi
generali, non può essere derogato dalla disciplina in materia di prescrizione nè può
ipotizzarsi che il regime della prescrizione sia legato al regime sanzionatorio, posto che
l’individuazione della sanzione applicabile e quello del tempo di maturazione della
prescrizione attengono a momenti temporali diversi e tutelano beni distinti. (Cfr. Cass.
n. 10285/2009; n. 38020/2008 — CàsS. N. 26312/2010 , sopra citata)
h)-Tanto premesso, deve rilevarsi che i reati in esame vanno sanzionati con la pena
più mite antecedente alla novella del 2005 e che , sulla scorta di quella pena, va
applicata la più favorevole disciplina prescrizionale della novella del 2005 , sicché,
tenuto conto delle aggravanti contestate, la prescrizione massima matura nel termine
di anni l l e mesi 3 .
3.7)-La sentenza impugnata si è discostata dai principi sopra espressi in materia di
prescrizione , sicché se ne impone l’annullamento con rinvio per la rideterminazione
della ricorrenza positiva o negativa della prescrizione dei vari reati contestati ;
-rideterminazione che non essere compiuta in questa sede essendo legata a valutazioni
in fatto riguardo all’ultima condotta valutabilé ai fini della consumazione dei singoli
reati ascritti , valutazioni in fatto rimesse in via esclusiva al Giudice del merito.
3.8)-Deve all’uopo ricordarsi :
-che il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o
con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non
seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l’integrale
adempimento dell’obbligazione usuraria. Cassazione penale, sez. fer., 19/08/2010, n.
32362
-che in tema di usura, qualora alla promessa segua – mediante la rateizzazione degli
interessi convenuti – la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un “post factum”
non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna,
mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il
momento consumativo “sostanziale” del reato, con effetti anche ai fini della
prescrizione, essendosi in presenza di un reato a consumazione prolungata o à condotta
frazionata; ciò che, del resto, è confermato dalla speciale regola proprio in tema di
decorrenza della prescrizione dettata dall’art. 644 ter c.p., il quale stabilisce che “la
prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale”. Cassazione penale, sez. IL 18/05/2010, n. 27171

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O-Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di dar vita ad una “tertia lex” , ma di
applicare la norma transitoria di cui alla L. cit., art. 10, comma 2 che impone l’obbligo
del giudice di individuare la disciplina più favorevole in applicazione dell’art. 2 c.p.,
comma 4 CP , cui espressamente rinvia in materia di prescrizione la L. cit., art. 10.

3.9)-Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve essere pronunciato
l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al calcolo della prescrizione con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
-Annulla la sentenza impugnata limitatamente al calcolo della prescrizione con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
-Rigetta nel resto il ricorso.
-Dichiara irrevocabile il punto relativo all’accertamento della responsabilità penale.
Così deciso in Roma, il 5.11.2013.

-che il rinvio viene disposto solo in relazione alla valutazione della effettiva e fattuale
decorrenza dei termini di prescrizione, ferma restando la correttezza della decisione
impugnata in materia di accertamento dei fatti fondanti l’affermazione di
responsabilità ;
-che, pertanto, a tal fine, con il passaggio in giudicato in questa sede della predetta
affermazione di responsabilità, il termine processuale ultimo da considerare ai fini
prescrizionali è quello coincidente con la presente decisione (5 novembre 2013) ;
-che la valutazione della Corte del rinvio è vincolata all’osservanza dei principi di
diritto sopra esposti ed al conseguente accertamento di quale dei reati contestati si è
prescritto prima di tale termine in relazione alla consumazione di ciascuna delle ipotesi
delittuose contestate, tenuto conto che, in caso di reato continuato, qualora debba farsi
applicazione della disciplina più favorevole dettata, per la prescrizione del reato,
dall’art. 158 c.p., come modificato dalla 1. 5 dicembre 2005 n. 251, il termine iniziale
della prescrizione non può essere individuato, per tutte le violazioni, in quello dell’inizio
della condotta criminosa, e cioè in quello della commissione della prima di esse, ma va
fissato, per ciascuna; nella relativa data di consumazione. Cassazione penale, sez. fer.,
26/08/2008, n. 34505

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