Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18429 del 22/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18429 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTUGNO GIUSEPPE N. IL 22/06/1973
avverso l’ordinanza n. 263/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cfr – V .9 er Ciek-

-1..;

ob-9- A.;- U

Udie OifensoreAvv.;

ciPt:

ciLut

Data Udienza: 22/03/2013

Ritenuto in fatto.
1.

Il 28 giugno 2012 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi

dell’art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposto da Giuseppe Fortugno, imputato
del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso
avverso il provvedimento con il quale, il 17 marzo 2012, il giudice per le indagini

preliminari del locale Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione
della misura cautelare personale della custodia in carcere.
Il Tribunale osservava che la circostanza che l’appalto oggetto dell’infiltrazione
mafiosa fosse stato affidato ad un altro aggiudicatario, che i concorrenti nel reato
contestato a Fortugno fossero stati già giudicati e che il reato fosse risalente nel
tempo non rappresentavano altrettanti elementi idonei a comprovare la cessazione
o l’attenuazione delle esigenze cautelari, tenuto conto delle gravi modalità
esecutive della condotta delittuosa, espressiva di particolare pericolosità sociale.
Sottolineava, inoltre, che l’art. 275, comma 3, c.p.p. impone sempre – e non solo in
fase genetica di adozione della misura cautelare personale – un’alternativa “secca”
tra custodia cautelare in carcere e libertà per i reati elencati nella suddetta
disposizione. Argomentava, infine, che la qualità e natura del reato posto in essere,
le sue modalità di consumazione rendevano concreto il rischio che l’indagato, una
volta posto in libertà, avrebbe potuto reiterare le condotte illecite.
In merito all’istanza di sostituzione della misura cautelare formulata ai sensi
dell’art. 275, comma 4, c.p.p. il Collegio osservava che il figlio minore che
Fortugno allegava di dovere accudire aveva superato i tre anni di età, che la
disposizione in esame non è suscettibile di applicazione analogica e che la
bambina era assistita in maniera continuativa da una persona di fiducia che le
assicurava il costante contatto con la madre attraverso i colloqui in carcere.
2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,

tramite il difensore di fiducia, Fortugno, il quale lamenta erronea applicazione della
legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione
circa la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della custodia cautelare in
carcere e il rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza tenuto conto, da un
lato, dei principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di
presupposti per il mantenimento della custodia cautelare in carcere anche per i reati
1

t

rientranti nella previsione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. e, dall’altro, della
situazione di fatto prospettata nel’ istanza – cui si era omesso di fornire una
compiuta risposta – evidenziante che il minore Daniele è di età inferiore ai tre anni,
soffre sin dalla nascita di problemi di natura neuropsicologica derivati da un’estesa
sofferenza fetale.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato.
1.La revoca, da parte del giudice competente (artt. 229 e 279 c.p.p.), di una
misura cautelare personale in precedenza disposta costituisce una fattispecie
estintiva, destinata ad operare quando risultino carenti, “anche per fatti
sopravvenuti”, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. ovvero le
esigenze cautelari disciplinare dall’art. 274 c.p.p. La valutazione che il giudice
deve effettuare è regolata dalle medesime disposizioni che regolano la
discrezionalità tecnica del giudice al momento dell’adozione della misura genetica.
Pertanto, anche in sede di revoca, s’impone una stringente analisi dei “fatti”
(nell’accezione più ampia del termine) nuovi al fine di ponderare tutte le
emergenze significative e di verificare il permanere delle condizioni che, a suo
tempo, avevano determinato la limitazione della libertà personale e la scelta di una
determinata misura cautelare.
La ratio sottesa all’art. 299 c.p.p. è da ravvisare nell’esigenza di assicurare che
in ogni momento la restrizione sia conforme ai principi di adeguatezza e
proporzionalità,
2.L’istituto della sostituzione delle misure cautelari si distingue nettamente da
quello della revoca, essendo finalizzato non già a far cessare del tutto una misura
cautelare non più giustificata, ma a selezionarne una diversa, appropriata in
relazione al divenire delle vicende processuali (Sez. Un. 27919 del 21 marzo 2011)
In particolare l’art. 299, comma 2, c.p.p. disciplina l’applicazione di una misura
meno gravosa, quando le esigenze cautelari “risultano” attenuate o la cautela in atto
“appare” non più proporzionata.
L’art. 299, comma 4, c.p.p., al contrario, prevede l’adozione di una misura più
severa quando le esigenze cautelari “risultano” aggravate.
Il secondo e il guasto comma dell’alt 2999 c.p.p. rappresentano due
disposizioni simmetriche, entrambe volte ad imporre, nell’ambito delle modifiche
2

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 tar L. 8-8-95 n. 332
Roma, il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA