Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18428 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18428 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LICITRA VINCENZO nato il 25/06/1979 a RAGUSA

avverso l’ordinanza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto del
ricorso

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania

rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da Licitra
Vincenzo.
La Corte distrettuale rilevava che il comportamento posto in essere da
Licitra, che aveva accompagnato il coimputato Salemme nei pressi di un canneto

della libertà personale con sottoposizione alla misura cautelare carceraria e quindi a
quella degli arresti domiciliari.
Il Collegio si soffermava diffusamente sulle circostanze di fatto valorizzate
dal primo giudice, che aveva affermato la penale responsabilità del Licitra; e
rilevava che la Corte di Appello aveva assolto il prevenuto, in ragione delle
imprecise dichiarazioni rese dal teste Santacroce, rispetto al coinvolgimento del
Licitra. Ciò posto, apprezzava la sussistenza delle condizioni ostative al
riconoscimento dell’indennizzo, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dal
prevenuto all’autorità giudiziaria.

2.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

Agosta Sandra, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Licitra
Mavie, entrambe nella loro qualità di eredi di Licitra Vincenzo deceduto il
22.08.2017, il quale, prima del decesso, aveva depositato domanda di riparazione
per ingiusta detenzione.
Con il primo motivo la parte deduce la violazione di legge, in riferimento agli
artt. 34, comma 1, e 36, lett. a), cod. proc. pen.
L’esponente osserva che l’ordinanza impugnata è stata resa dal Collegio
giudicante di cui faceva parte il dott. Antongiulo Maggiore, magistrato che aveva
pronunciato la sentenza del primo grado di merito, a carico del Licitra, in
riferimento alla vicenda processuale che ha originato la richiesta di riparazione.
Rileva che si è verificata una palese violazione del disposto di cui all’art. 34,
cod. proc. pen., atteso che uno dei giudici si era già pronunciato sulla posizione del
richiedente.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge rispetto all’art.
314 cod. proc. pen.
Il deducente rileva che la Corte di Appello, nel ritenere sussistenti i fattori
colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo, ha richiamato le dichiarazioni che
Licitra avrebbe reso nel corso dell’interrogatorio, travisandone il contenuto.
Sotto altro aspetto, osserva che la Corte di Appello si è soffermata sul
contenuto delle dichiarazioni rese da Licitra ai verbalizzanti nel corso del controllo,
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ove il correo cedeva sostanze stupefacenti, aveva concorso a causare la privazione

introducendo un elemento che non era stato oggetto di valutazione nel giudizio di
cognizione.

3.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte rigetti il ricorso. La parte pubblica ha osservato che non sussiste la
denunciata incompatibilità di uno dei componenti del Collegio, per l’autonomia
funzionale del procedimento riparatorio rispetto al processo di cognizione. Ha poi

della causa ostativa al riconoscimento della riparazione, data dal comportamento
del richiedente, che in più occasioni aveva accompagnato con la propria autovettura
Salemme Ali nel luogo ove costui esercitava attività di spaccio.

4.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile ovvero rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso impone i seguenti rilievi.

2.

Il primo motivo è inammissibile per tardività.

La censura, per come prospettata nel ricorso – involgente la mancata
astensione dal giudizio di riparazione, del consigliere che aveva pronunciato
sentenza nei confronti del Licitra in sede di cognizione – si qualifica come istanza di
ricusazione, in riferimento al caso di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) cod. proc.
pen.
Si tratta di dichiarazione tardivamente proposta, rispetto ai termini
decadenziali indicati dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., per le cause di
ricusazione divenute note in udienza, come nel caso di specie. Il rilievo, di ordine
dirimente, assolve il Collegio dal censire la fondatezza del motivo in esame.

3.

Il secondo motivo è infondato.

Giova richiamare i principi costantemente affermati dalla Corte regolatrice,
nella materia di interesse.
Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per
valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o
colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che
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considerato che correttamente la Corte territoriale ha apprezzato la sussistenza

rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice
deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta
tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia

ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del
26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è anche recentemente
rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto
autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine
diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso
materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato
dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39500
del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per
ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art.
314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione
della “ingiustizia” della misura da elementi emersi successivamente al momento
della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizia” della custodia
patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse
solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune
fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne
legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del
principio solidaristico, implica, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni
sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causale della condotta del
soggetto passivo della custodia” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010,
Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno pure
evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione
dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la
restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità
risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicannente rilevanti, rispetto alla
cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o
trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o
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di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi)
che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, come nel caso di specie, va
apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività
criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano
logico ad essere contigua a quella criminale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4159 del
09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). E deve, in particolare, rilevarsi che la

del connivente può assumere valenza ostativa, rispetto al diritto alla equa
riparazione, qualora il soggetto non si sia limitato ad assistere passivamente alla
consumazione di un reato da parte di terzi, ma abbia tollerato che il reato venisse
consumato, pur essendo in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione
della attività criminosa (cfr. Cass. Sezione 4, Sentenza n. 40297 del 10.06.2008,
dep. 29.10.2008, Rv. 241325).

2. Tanto chiarito, rileva questa Corte regolatrice che l’ordinanza impugnata
si colloca nell’alveo del richiamato quadro interpretativo, tracciato dalla
giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al
riconoscimento dell’indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in
riferimento all’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per i casi di
condotta connivente.
La Corte di Appello, invero, si è soffermata sul contenuto della sentenza di
condanna resa nel primo grado di merito; ha dato atto della intervenuta pronuncia
assolutoria nei confronti del Licitra ad opera della Corte territoriale, atteso che la
effettiva presenza sul posto era stata indubbiata dalle espressioni dubitative
utilizzate dal teste Santacroce; ed ha rilevato che le stesse dichiarazioni rese dal
Licitra nella sede garantita – pure contrastanti con quanto riferito alla polizia
giudiziaria nel corso dei controlli antecedenti l’arresto – evidenziavano il
comportamento gravemente colposo posto in essere dal richiedente. Al riguardo, il
Collegio ha sottolineato che lo stesso prevenuto aveva dichiarato all’Autorità
giudiziaria di essere ben consapevole del fatto che Salemme svolgeva attività di
spaccio presso il canneto ove Licitra lo aveva accompagnato, utilizzando la propria
auto.
Come si vede, il percorso argonnentativo sviluppato dalla Corte distrettuale,
nell’apprezzare la sussistenza di fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’equa
riparazione, risulta coerente rispetto alla specifica condotta posta in essere dal
Licitra, che aveva generato l’apparenza di un suo coinvolgimento nell’attività di
spaccio in concorso con altro soggetto, nell’ambito di una ipotesi di reato in cui la
compartecipazione nel delitto era stata configurata in termini di condotta
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Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che anche il comportamento passivo

agevolatrice, mediante il consapevole accompagnamento del correo presso il luogo
ove costui esercitava l’attività di illecita cessione a terzi di sostanze stupefacenti.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, oltre alla rifusione delle spese del grado in favore del Ministero
resistente, liquidate come a dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministro resistente, che liquida in
Euro Mille.
Così deciso il 23 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
Andrea Montagni

P.Q.M.

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