Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18426 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18426 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PULCINI AUGUSTO nato il 17/06/1977 a VITERBO

avverso il decreto del 22/11/2016 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette le conclusioni del PG SANTE SPINACI che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero di
Brescia per l’ulteriore corso

Data Udienza: 23/03/2018

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Brescia, con il decreto oggi impugnato, ha
disposto l’archiviazione del procedimento indicato nella relativa richiesta formulata
dal pubblico ministero, a carico di Tecnology e Construction Cucci Mirko. Il giudice
ha evidenziato di condividere le motivazioni del pubblico ministero.

Avverso il predetto decreto di archiviazione ha proposto ricorso per

cassazione la persona offesa Augusto Pulcini, a mezzo del difensore.
La parte osserva di essere stato vittima di un infortunio sul lavoro, quale
dipendente della Tecnology e Construction; considera che il sinistro aveva originato
un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Brescia; e sottolinea
di aver chiesto di essere informato ai sensi dell’art. 408, cod. proc. pen. della
eventuale richiesta di archiviazione.
Ciò premesso, rileva di essere stato informato della ormai intervenuta
definizione del procedimento in data 23.05.2017. Sottolinea che il pubblico
ministero ha omesso di notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa.
La parte denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all’art.
1278, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica di Brescia. Rileva che nel caso si è verificata una violazione del
contraddittorio.

4. Il ricorso è fondato.
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne
abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente
nullità ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di archiviazione, che
può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine di impugnazione
ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa ha
avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016 – dep.
19/09/2016, P.O. in proc. Pavia, Rv. 26757901).

5. Applicando al caso di specie i consolidati principi di diritto ora richiamati,
deve osservarsi che sussiste la denunciata violazione del contradditorio. Il pubblico
ministero procedente, infatti, ha omesso di notificare a Pulcini Augusto, che aveva
chiesto di essere avvisato, la richiesta di archiviazione del procedimento in esame;
ed il G.i.p. ha quindi disposto l’archiviazione con decreto de plano.
2

2.

Si osserva poi che il ricorso risulta tempestivamente proposto, in riferimento
alla data in cui vi è prova della intervenuta conoscenza dell’archiviazione, da parte
del denunziante.

6. Per quanto detto, si dispone l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, vulnerato dalla evidenziata violazione di legge. Viene disposta la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di
competenza.
Così deciso il 23 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
Andrea Montagni

LL,

per l’ulteriore corso.

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