Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18424 del 14/03/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18424 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSANO DOMENICOIRINUNCIANTE)-nato il 25/06/1982 a CASTELLANETA
avvero l’ordinanza del 19/12/2017 del TRIB. LIBERTA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che conclude per
l’inammissibilita’ del ricorso.
fr
Data Udienza: 14/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza in data 19 dicembre 2017 il Tribunale di Torino confermava il
provvedimento con il quale il G.I.P. di Alessandria aveva rigettato la richiesta di
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti
domiciliari, nei confronti di Cassano Domenico, indagato di cessione di cocaina.
I giudici del riesame ritenevano l’attualità e la concretezza del pericolo di
misura non poteva essere positivamente valutato al fine dell’affievolimento delle esigenze
cautelari, che il domicilio proposto presso l’abitazione del padre in luogo lontano rispetto
a quello di commissione del reato non costituiva garanzia di sorta, che infine la misura
applicata era proporzionata alla gravità dei fatti.
2.
Ha proposto ricorso il Cassano, tramite il difensore di fiducia, censurando
l’impugnata ordinanza per violazione di norme penali e processuali e vizio motivazionale
ed insistendo per l’annullamento del provvedimento.
Il ricorrente ha poi presentato rituale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.591, comma 1,
lett.d) cod.proc.pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000)
Vanno poi disposte le comunicazioni ex art.94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. La Corte
dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94 c.1
ter disp.att.c.p.p.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018
Il Consigli
Carla
iensore
I
‘
ichetti
Il Pr sidente
Francesca Maria Ciannpi
reiterazione del reato, rilevando che il tempo trascorso dall’inizio di esecuzione della