Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18423 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18423 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTRO CARMELA nato il 21/01/1970 a AUGUSTA

avverso l’ordinanza del 24/01/2018 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che conclude per
l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

14.

RITENUTO IN FATTO
1.Castro Carmela ricorre per cassazione

avverso

l’ordinanza in epigrafe

indicata, che, su appello del pubblico ministero, ha applicato la misura cautelare
degli arresti domiciliari nei confronti di Castro Carmela, in ordine al delitto di cui
all’art. 73 d. P. R. 9-10-1990 n 309.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto
ingiustificatamente il Tribunale ha disatteso l’istanza di rinvio dell’udienza

certificazione medica, scrupolosamente motivata con diagnosi e prognosi.
2.1.Viziata è la motivazione del provvedimento impugnato in tema di esigenze
cautelari, in considerazione della piena confessione dei fatti da parte
dell’indagata; del possibile inquadramento giuridico della fattispecie concreta
nella previsione di cui all’art. 73, comma 5, I. stup.; dell’assoluta incensuratezza
della Castro, che si è sottoposta ad un programma terapeutico e riabilitativo e
non è stata più denunciata per reati in materia di stupefacenti, onde non sussiste
l’attualità delle esigenze cautelari.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata. Il rigetto
dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore si fonda, infatti,
secondo quanto si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, non
su una analisi dei contenuti dell’istanza ma soltanto sull’asserto che il legittimo
impedimento del difensore non determina il rinvio dell’udienza camerale, poiché
l’art 127 cpp non prevede tale causa di rinvio nè prescrive come obbligatoria la
presenza del difensore e del pubblico ministero. Tale affermazione si fonda su un
orientamento giurisprudenziale ormai superato dalle Sezioni unite, le quali
hanno, condivisibilmente, ritenuto, trattando del giudizio camerale di appello, a
seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, l’applicabilità
dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., conseguentemente addivenendo alla
conclusione che è rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie,
imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e
tempestivamente comunicate (Sez. U., n. 42432 del 21-7-2016, Rv. 267747).
Ma il suddetto principio di diritto è stato formulato dalle Sezioni unite in termini
generali, sì da sancire la rilevanza del legittimo impedimento del difensore non
soltanto nel giudizio camerale d’appello ma in tutti i giudizi camerali, nell’ottica
1

camerale, per legittimo impedimento del difensore, documentato con una

di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ex art. 24 Cost.,

e in

ossequio anche al disposto dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4-8-1955, n. 848,
che impone di assicurare all’imputato un processo equo e di garantire il diritto di
difesa in ogni stato e grado del procedimento(Corte EDU,8-12-2009, Previti c.
Italia; 6-11-2007, Hany c. Italia; 20-6-2002, Berlinski c. Polonia. D’altronde,
diversamente opinando – sottolineano le Sezioni unite -, sarebbe palese la
contraddizione con la disciplina prevista per l’udienza preliminare, la quale, pur

caratterizzata da una fondamentale connotazione di garanzia, correlata alla
partecipazione necessaria del difensore, ex art. 420, comma 1, cod. proc. pen.
Ne deriva che il richiamo effettuato dall’art.310, comma 1, cod. proc. pen. all’art.
127,comma 3, cod proc. pen., a norma del quale i difensori sono sentiti “se
compaiono”, riconosce il diritto del difensore di perseguire la propria strategia
difensiva e quindi di scegliere se comparire o meno. Ma ove il difensore scelga
di comparire all’udienza camerale, tale opzione, rientrando in una specifica linea
difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o
da una forza maggiore che impedisca concretamente al difensore di partecipare
all’udienza ( Cass., Sez. 6, n. 10157 del 21/10/2015, dep. 2016, Caramia, Rv.
266531). Opinando in senso contrario, si avrebbe una limitazione del diritto di
difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato non giustificabile con
riferimento alle esigenze di celerità e snellezza, proprie del rito camerale, che
non possono prevalere su di esse. Il principio della rilevanza del legittimo
impedimento del difensore è perciò applicabile anche nel giudizio di fronte al
tribunale del riesame, nella specie in funzione di giudice d’appello.

2. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania, per l’ulteriore corso.
L’effetto rescindente di quest’epilogo decisorio determina l’ultroneità della
disamina del secondo motivo di ricorso.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
tribunale del riesame di Catania, per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 14-3-2018.

avendo natura camerale ed essendo preordinata ad una decisione in rito, è

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