Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18422 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18422 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STAIANO CIRO nato il 21/06/1991 a SAN GIORGIO A CREMANO

avverso l’ordinanza del 08/01/2018 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che conclude per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/03/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 8 gennaio 2018, annullava, per
difetto di esigenze cautelari, l’ordinanza con cui il G.I.P. in sede aveva applicato a Staiano
Ciro la misura cautelare del divieto di dimora a San Giorgio a Cremano, indagato di
detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti, aggravato dall’art.7 della

2. Ha proposto ricorso lo Staiano, tramite il difensore di fiducia, per violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e
chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Sotto un primo profilo deve rilevarsi la carenza di interesse dello Staiano

all’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, atteso il contenuto di
annullamento del provvedimento applicativo della misura cautelare (art.568, comma 4,
cod.proc.pen.).

3. Per altro aspetto, il provvedimento oggetto di censura appare ben motivato
nell’analisi del quadro indiziario a carico dell’indagato e pertanto non sussiste quel vizio di
manifesta illogicità della motivazione che consente di adire il giudice di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018

stensore

Il Pre idente

legge n.203/1991.

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