Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18421 del 14/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18421 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILIPPONE ANTONIO nato il 25/04/1972 a MELICUCCO

avverso la sentenza del 20/11/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
• •

Data Udienza: 14/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Filippone Antonio, tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la
sentenza di cui in epigrafe recante applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. in
ordine al delitto di cui all’art.73 D.P.R.n.309/90, esclusa l’aggravante dell’ingente
quantità e della recidiva originariamente contestate, prospettando violazione di legge in
relazione all’art.360 c.p.p. ed alla mancata riqualificazione del reato nell’ambito
dell’art.73, comma 5.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U.
27 dicembre 1995, Serafino e giurisprudenza successiva conforme) che, attesa la natura
pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di
contestarla, se non in caso di pena illegale.
Anche per ciò che attiene agli altri tratti significativi della decisione, che riguardano
precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la
comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante
giurisprudenza da questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni Unite, ha
affermato che la motivazione ben può essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché
il risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni.
Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola
come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la volontà del
giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
Il motivo che attiene alla misura della pena non è peraltro deducibile, poiché il
ricorso è stato presentato dopo il 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art.448,
comma 2 bis, c.p.p., che indica i motivi prospettabili in sede di legittimità in caso di
sentenza di patteggiannento, annoverando espressamente la “illegalità della pena”, che
nel caso di specie è da escludere.
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018

Il Consigli

sore

Il Pre idente

L’impugnazione é manifestamente infondata.

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