Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18420 del 14/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18420 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALOSCIA CHRISTOPHER nato il 27/08/1992 a MANFREDONIA

avverso l’ordinanza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG

,f2, ’00(

az

.
ttiìtÀ-Juo

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 giugno 2017 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’istanza
di riparazione presentata da Paloscia Cristopher per la dedotta ingiusta detenzione
sofferta dapprima con la custodia in carcere e successivamente in regime di arresti
domiciliari, nell’ambito di un procedimento penale in cui risultava imputato del reato di
detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, dal quale era stato assolto in

2. In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il
proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla
misura cautelare de qua e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento
dell’indennizzo di cui all’art.314 c.p.p., e ciò a ragione costituito del silenzio o comunque
dall’atteggiamento non collaborativo tenuto durante l’interrogatorio di garanzia.

3. Ha proposto ricorso l’interessato, tramite il difensore di fiducia, per violazione e
falsa applicazione degli artt.314 e 315 c.p.p. e motivazione apparente. Espone che il
mero silenzio non costituisce colpa grave ai fini del diniego dell’indennizzo, e che a favore
dell’indagato erano emersi dalle indagini elementi di segno assolutamente contrario
rispetto a quello accusatorio, quali l’esito negativo delle perquisizioni, il mancato
rinvenimento di strumenti utilizzabili per il confezionamento delle dosi di stupefacente e
di somme di denaro in qualche modo riconducibili all’attività di spaccio. Osserva ancora
che nella sentenza assolutoria, la Corte di Appello di Bari aveva chiarito che a carico
dell’imputato vi erano state unicamente dichiarazioni di testi de relato, non riscontrate da
elementi estrinseci.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Suprema Corte ha più volte affermato che la facoltà di non rispondere può
assumere rilievo ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa
grave qualora l’interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad
attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento
cautelare (Sez.4, n.25252 del 20/5/2016, Rv.267393; Sez.4, n.29967 del 9/7/2014,
Rv.259941).
Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al
riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento
silenzioso – pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale – poiché il
diritto all’equa riparazione presuppone una condotta dell’interessato idonea a chiarire la
sua posizione mediante l’allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino

appello per insussistenza del fatto.

l’accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n.40291 del 29/10/2008, Rv.242755) e
che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il
protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n.40902 del 4/10/2008, Rv.242756).
Si è ulteriormente precisato che nel caso in cui solo la persona sottoposta alle
indagini sia in grado di fornire una logica spiegazione degli elementi di accusa, al fine di
eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il
silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano, ma il mancato esercizio di una facoltà

da solo posto a fondamento della colpa grave, vale però a far ritenere l’esistenza di un
comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare,
del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri
elementi di colpa (Sez.4, n.7296 del 17/11/2011, Rv.251928).
E’ dunque necessario che il giudice della riparazione accerti, innanzi tutto, quali siano
gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l’indagato vi fosse
un onere di allegazione o rappresentazione, non potendo tali elementi ritenersi
assiomaticamente o in via del tutto ipotetica o congetturale, e quindi valuti il sinergico
nesso di relazione causale tra tali circostanze e l’addebito formulato, dando motivata
contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato
detentivo (Sez.4, n.25252 del 20/5/2016, Rv.267393).

3. Nel caso di specie, la Corte di Bari non ha fatto diligente applicazione di tali
consolidati principi, poiché si è limitata ad evidenziare come, a fronte delle dichiarazioni
accusatorie di altri soggetti, l’indagato si fosse limitato a mantenere il silenzio nel corso
dell’interrogatorio di garanzia ed in generale un comportamento non collaborativo, senza
accertare quali circostanze a sé favorevoli e solo a lui note avrebbe potuto esporre
nell’esercizio del diritto di difesa.
Neppure hanno evidenziato i giudici della riparazione eventuali profili ulteriori di
colpa, di cui tenere conto nell’apprezzamento del comportamento dell’interessato ai fini
del riconoscimento del richiesto indennizzo.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di Bari per un
nuovo esame, che tenga conto dei principi di diritto più sopra ricordati.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018
Il Consigli7i

ensore

Il Pre idente

difensiva quanto meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA