Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1842 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1842 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

Data Udienza: 11/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITARA’ CONCETTO N. IL 15/05/1969
PITARA’ LETTERIO SANTO N. IL 22/11/1988
avverso la sentenza n. 1243/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. aGUA-C C4:(111à-e,
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Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 18.5.2015 la Corte d’Appello di Catania confermava la
pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di Pitarà Concetto e Pitarà
Letterio Santo, quali responsabili del reato di concorso in furto aggravato dalla violenza
sulle cose, operando una riduzione di pena previa concessione le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante contestata.
2. Propongono ricorso gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, per violazione

l’ipotesi di un tentativo e non di un furto consumato, ed escludere l’aggravante della
violenza sulle cose; quanto al trattamento sanzionatorio prospettavano le medesime
censure in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena quanto meno per l’imputato Pittarà Letterio Santo, in
considerazione della modestissima entità del fatto, della giovane età e della sostanziale
incensuratezza.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla doglianza del Pitarà
Letterio Santo relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
3.1. Sul punto infatti la Corte territoriale, dopo aver affermato che la sanzione
penale andava individuata in modo vicino al minimo edittale corrispondendo alla non
elevata offensività della condotta, al disvalore penale del fatto (nella specie la
contestazione riguardava il taglio di rami di mimosa da un albero interno ad un giardino
di proprietà privata) e al profitto che gli imputati intendevano ricavare dalla vendita del
fiore della mimosa in occasione dell’8 marzo “festa della donna”, riteneva per ciò
infondata la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.
3.2. Il ragionamento dei giudici di merito non appare congruo e logico, laddove da
un lato si evidenzia la modesta gravità del fatto e dall’altro si nega il richiesto beneficio,
senza alcuna valutazione sulla personalità degli imputati, in particolare del Pitarà Letterio
Santo, mentre con riferimento al padre Pitarà Concetto l’originaria contestazione della
recidiva, seppure esclusa in prime cure, denotava evidentemente la presenza di
precedenti a carico tali da escludere una prognosi favorevole del suo futuro
comportamento.
4. Limitatamente al diniego della sospensione condizionale nei confronti di Pitarà
Letterio Santo la sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto
alla Corte d’Appello di Catania.
5. Gli altri motivi sono infondati e vanno respinti.
5.1. Quanto alla possibilità di configurare nella condotta degli imputati un mero
tentativo di furto e non un furto consumato, si osserva che al momento dell’arrivo

di legge e vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, che avrebbe dovuto riconoscere

Carabinieri, i rami erano stati già tagliati e dunque erano nella disponibilità degli autori
del reato che se ne erano “impossessati”; l’aggravante sulle cose del pari sussiste atteso
che per portarsi all’interno del giardino privato gli imputati avevano dovuto forzare il
cancello d’ingresso danneggiando la recinzione ivi esistente, ed ancora avevano
danneggiato l’albero privandolo di alcuni rami che formavano la pianta, esercitando una
forza per ottenere il distacco degli elementi arborei fioriti. Sul punto il ragionamento della
Corte territoriale appare conforme a legge e del tutto condivisibile.

pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di
Pitarà Letterio Santo limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e
rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Catania. Rigetta il ricorso nel
resto. Rigetta il ricorso di Pitarà Concetto che condanna al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il dicembre 2015

Il Presidente

6. Al rigetto del ricorso di Pitarà Concetto segue la condanna di questi al

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