Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1842 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1842 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FRISULLO ROCCO N. IL 20/01/1949
2) PASSASEO PAOLO N. IL 09/12/1953
avverso la sentenza n. 470/2008 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del
19/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fitta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore G9nerale in persona del Dott. A tild
che ha concluso per 1t”

rz,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, con sentenza del 19/7/2011, ha
dichiarato Rocco Frisullo e Paolo Passaseo colpevoli del reato di cui agli artt. 110
cod. pen. e 256, co. 1, lett. a), d.Lvo n. 152/06, per avere, il primo nella qualità di
responsabile del servizio lavori pubblici, ambiente, verde pubblico, agricoltura,
cimitero e manutenzione del Comune di Ruffano, dato incarico al secondo, operaio
territoriale, un carico di rifiuti derivanti da demolizione edilizia, in difetto di
autorizzazione e di formulario identificante i rifiuti medesimi, abbandonati
successivamente in una cava dismessa, e ha condannato i prevenuti alla pena
dell’ammenda di euro 5.000,00 ciascuno, pena sospesa e non menzione; con
risarcimento del danno in favore della parte civile e rifusione in favore della stessa
delle spese processuali.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, con i seguenti
rispettivi motivi:
-per Frisullo:
-nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità, in relazione agli artt. 191, 62, 63 e 350 cod. proc. pen., rilevato che il
Tribunale ha affermato la responsabilità dell’imputato anche sulle dichiarazioni dallo
stesso rese alla polizia giudiziaria, senza l’assistenza del difensore;
-nullità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 110 e 113 cod. pen. e vizio
di motivazione sul punto, in quanto le emergenze istruttorie nulla hanno permesso
di rilevare in ordine alla identità tra il materiale scaricato e quello rinvenuto nei
pressi del campo sportivo di Ruffano; né ci sono prove sul ritenuto incarico dato dal
Frisullo al coimputato Passaseo di trasportare i rifiuti de quibus;
-per Passaseo:
-ha errato il decidente nell’affermare la responsabilità dell’imputato, in quanto
difetta in assoluto la prova in ordine all’effettivo abbandono dei rifiuti e cioè del
compimento dell’atto penalmente rilevante;

dello stesso Comune, di trasportare con un camion, in proprietà al detto ente

-il materiale trasportato non poteva essere qualificato quale rifiuto perché destinato
al riempimento di uno scavo, così da fare escludere la sussistenza del requisito di
rifiuto abbandonato; né sotto l’aspetto della tipologia il materiale inerte può
rientrare nella categoria dei rifiuti, atteso che trattasi di materiale da scavo,
sbancamento di strade e demolizione di muri;
-la condizione personale e soggettiva del Passaseo avrebbe dovuto escludere ogni
Comune di Ruffano aveva ottemperato all’ordine impartitogli dal superiore
gerarchico, ing. Frisullo;
-carenza di legittimazione della Legambiente a costituirsi parte civile, con
conseguente revoca di ogni statuizione in ordine al risarcimento del danno disposto
in favore della stessa;
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito nel ritenere la
concretizzazione del reato in contestazione e la ascrivibilità di esso in capo agli
imputati, si rivela logica e corretta.
Il Tribunale rileva come le emergenze istruttorie abbiano evidenziato che in data
30/1/2007 il tenente Antonio Sancesario e il m.11o Donato Carluccio, appartenenti
alla polizia giudiziaria, notavano un autocarro che trasportava sul cassone residui di
costruzioni e demolizioni edili; seguito lo stesso lungo la strada provinciale che porta
a Taurisano, il mezzo imboccava una stradina per la zona industriale, fermandosi nei
pressi di una cava, al cui interno il conducente si accingeva a scaricare i residui edili
in questione, dove già vi era una congerie di rifiuti di vario tipo.
Detto conducente veniva identificato in Paolo Passaseo, operaio alle dipendenze del
Comune di Ruffano, ente proprietario del mezzo cassonato, che non era in possesso
di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e di formulario di
identificazione di quelli che apparivano essere rifiuti; ottenuta dalla polizia

affermazione di responsabilità in capo allo stesso, in quanto quale dipendente del

giudiziaria la presenza dell’ing. Rocco Frisullo, responsabile del servizio lavori
pubblici, ambiente, verde pubblico e manutenzione del Comune di Ruffano, costui
dichiarava che i rifiuti provenivano da un’area di proprietà comunale, sita nei pressi
del campo sportivo, diventata ricettacolo di rifiuti di vario genere, pericolosi e non,
area che l’ente territoriale aveva intenzione di bonificare.
In dipendenza delle dette emergenze istruttorie il giudice di merito ha ritenuto, a
responsabilità in capo agli imputati.
Con il ricorso del Frisullo si eccepisce la nullità della sentenza per inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità visto che il Tribunale ha fondato
la affermazione di colpevolezza dell’imputato anche sulle dichiarazioni dallo stesso
rese alla p.g., senza l’assistenza del difensore; nonché per erronea valutazione delle
emergenze istruttorie, non esistendo agli atti prova dell’incarico che il Frisullo
avrebbe dato al coimputato in ordine al trasporto dei rifiuti.
Le censure sono totalmente prive di pregio.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia emerge che
il Frisullo, per le funzioni rivestite all’interno del Comune, aveva denunciato, in data
10/1/2007, quindi appena 20 giorni prima dell’accertamento della p.g., l’abbandono
di rifiuti da demolizioni nei pressi del campo sportivo comunale, della cui esistenza
era, quindi, perfettamente consapevole; nell’area predetta veniva rinvenuta una
motopala, anch’essa di proprietà del Comune, chiaramente impiegata per la
movimentazione dei rifiuti, poi trasportati dal Passaseo nella cava dismessa: balza
evidente che sia stato proprio il Frisullo, superiore gerarchico del predetto Passaseo
ad ordinare a costui di provvedere a tali operazioni, essendo impensabile che
quest’ultimo, di propria autonoma iniziativa, avesse proceduto al trasporto
contestato.
Quanto osservato permette di rilevare che il giudice di merito non ha ritenuto la
responsabilità del Frisullo sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso alla p.g.,
bensì è pervenuto alla conclusione contestata a seguito di una esaustiva analisi

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giusta ragione, concretizzato il reato di cui al capo di imputazione ascrivendone la

valutativa della piattaforma probatoria; peraltro col secondo motivo di ricorso si
tende a sottoporre ad una rilettura le emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di
legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.
Quanto alle censure mosse dal Passaseo va rilevato che le prime due sono da
considerare in fatto, pertanto non proponibili in sede di legittimità, in quanto con
esse si contesta la sussistenza di prova della responsabilità dell’imputato, in
effettuando puntuali richiami ad emergenze processuali, confermanti, oltre ogni
ragionevole dubbio, il paradigma accusatorio.
Del pari manifestamente infondato risulta essere il terzo motivo di impugnazione, in
quanto il rapporto di subordinazione gerarchica tra l’operaio Passaseo e il
funzionario Frisullo, non esime il primo dalla responsabilità per la condotta posta in
essere.
Il Tribunale, di poi, riscontra la eccezione sollevata in relazione alla mancanza di
legittimazione a costituirsi parte civile della Legambiente Onlus, fornendo corretta
giustificazione al rigetto della stessa: ad avviso del decidente, a giusta ragione, la
tutela dell’ambiente costituisce il fine statutario essenziale della Associazione
predetta ( art. 1 dello statuto ), che è radicata sul territorio, attraverso la
articolazione regionale, e rappresenta un gruppo significativo di consociati, sicchè la
violazione riscontrata a carico degli imputati ha indubbiamente cagionato la lesione
di quelle finalità di salvaguardia dell’ambiente proprie della associazione medesima,
così legittimandola a partecipare al giudizio ( cass. 26/9/1996, Perotti ), per invocare
il risarcimento del danno patito.
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale, e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Frisullo e il Passaseo abbiano
proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di
• inammissibilità, gli stessi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., devono, altresì,
essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
euro 1.000,00.

relazione alla quale il decidente sviluppa un discorso giustificativo logico e compiuto,

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 6/12/2012.

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