Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18418 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 18418 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASSA VITTORIO nato il 04/08/1991

avverso la sentenza del 04/10/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 04 ottobre 2017 il Tribunale di Torre
Annunziata applicava a Vittorio Massa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su
accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi sei e giorni ventiquattro di reclusione
ed euro 11.515,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4,
d.P.R. n. 309/1990.
Disponeva la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Vittorio Massa
personalmente deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc.
pen., sotto un duplice profilo.
3.1. Si osserva, in primo luogo, che il ricorso per cassazione del 12
dicembre 2017 risulta sottoscritto personalmente da Vittorio Massa, in violazione
dell’art. 613 cod. proc. pen. che, in base alla nuova formulazione, così come
modificato dall’ art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere
dal 3 agosto 2017, recita testualmente: «L’atto di ricorso, le memorie e i motivi
nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione».
3.2. Inoltre, in base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto
dall’art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la
sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura
di sicurezza. Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la
rilevanza dell’intervento riformatore è consistita nell’esclusione dal novero dei casi
di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza
delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen. Tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, non è più
denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.
Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura
della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo
comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad
accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444

sequestro.

e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare
la sentenza di patteggiamento accertare l’insussistenza delle condizioni per
pronunciare il proscioglimento ma l’eventuale omissione della motivazione sul
punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E’ evidente che l’intento
perseguito dai legislatore è quello di evitare un’analisi della motivazione della
sentenza di patteggiamento sull’affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di
legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall’imputato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all’implicito

impugnazione sullo svolgimento dei fatti.

4. L’applicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta la
declaratoria di inammissibilità de plano con ordinanza del proposto ricorso cui
segue, ai sensi dell’art. 616 nuova formulazione cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro quattromila alla cassa delle ammende, ritenuta equa avuto riguardo al
rimedio esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 09 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Dani a Rita T3rnesi

4,DA, dar

;

riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di

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