Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18415 del 12/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18415 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
TUTTOLOMONDO ALFONSO N. IL 19/09/1975
avverso l’ordinanza n. 1080/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
31/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ti G roDARoiu
41.44- ia (.2,-; eA,Tò Gtu K ela<42-24-F9 Csu< 4-14 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 12/03/2013 R.G. 37590/12 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 31.07.2012 il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 Cod. Proc. Pen. dall'indagato Alfonso Tuttolomondo, annullava l'ordinanza 18.07.2012 applicativa nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per concorso con Fabrizio Messina nei reati di cui agli artt. 12 quinquies L. 356/92 e 648 bis Cod. Pen.L'addebito -essersi prestato all'intestazione fittizia dell'impresa "A&G 24/12 Costruzioni", così ostacolando la tracciabilità dei flussi illeciti provenienti dall'associazione mafiosa di appartenenza- veniva ritenuto dal Tribunale privo, quanto al Tuttolomondo, di significativi elementi di sufficiente gravità indiziaria, posto che non risultava il coinvolgimento del Messina, presupposto ineludibile dei reati, se non per interventi occasionali e marginali, comunque non sintomatici della riconducibilità dell'azienda in questione, nei suoi momenti genetici o gestionali, al predetto Fabrizio Messina.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cessazione il Procuratore della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale antimafia, che motivava l'impugnazione deducendo vizio di motivazione carente ed illogica, per avere il Tribunale svolto esame atomistico e non complessivo delle emergenze, così in sintesi deducendo : riprodotti larghi stralci delle indagini (in particolare captazioni), si doveva concludere che l'impresa in questione, formalmente intestata al Tuttolomondo, socio di fatto essendo Gaspare Carapezza, si appartenesse in realtà a Fabrizio Messina, già condannato ed ora indagato per mafia; si riprendono quindi alcuni passi di conversazioni dalle quali emergerebbe che Fabrizio Messina viene visto nell'ambiente come dominus dell'azienda in questione.Considerato in diritto 1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.2. Va premesso, in linea generale, che l'atto di impugnazione proposto dal P.G. territoriale non si sottrae ad un'inevitabile valutazione di aspecificità, e dunque di genericità, per essere caratterizzato -nella sua pur ampia forma espositiva- più da una ripetizione dei dati processuali ritenuti rilevanti e da una ribadita asserzione delle proprie tesi, che da una critica puntuale alle ragioni, in fatto e diritto, espresse dal provvedimento impugnato.Nel merito, comunque, il ricorso non può avere ingresso in questa sede di legittimità, atteso che esso si esaurisce in una non consentita rilettura in fatto che, non venendo proposti veri e propri vizi logico-giuridici del costrutto decisorio dell'ordinanza in esame, né lacune del suo tessuto argomentativo rispetto ai dati di indagine, si rivela in realtà un improprio tentativo di sovrapposizione valutativa, estranea all'ambito della competenza di questa Corte.- 1 Peraltro è di tutta evidenza, in ogni modo, che la pubblica Accusa ricorrente ripropone gli stessi spunti di indagine, probabilmente forieri di futuri proficui sviluppi, ma -allo stato ed a questi fini- sicuramente inidonei a sostenere la necessaria gravità indiziaria a carico del Tuttolomondo in quanto non adeguatamente significativi della ipotesi prevista dall'incolpazione : correttamente ha rilevato il Tribunale come si sia trattato di contatti occasionali (vedi vicenda Carapezza) o generici e non univoci (come l'accenno alla questione dei due villasetani). Va allora ricordato come la pur necessaria valutazione unitaria degli indizi presuppone che questi ultimi siano in sé vi è stata, dunque, nell'impugnata ordinanza, violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, Cod. proc. pen.- L'ambiente in cui si muove la vicenda è sicuramente grondante mafia; il contesto fa di certo emergere minima trasparenza e poca o nulla correttezza negli affari; la cosca del Messina gestisce il territorio. Tutto ciò, giustamente sottolineato dal ricorso, costituisce sfondo di notevole rilevanza (e, vale ripetere, è ben passibile di utili sviluppi), ma non riesce ancora a dare specifica sostanza probatoria agli addebiti mossi all'indagato (il tema è che il Messina abbia costituito o gestito l'azienda per interposta persona).3. In definitiva il ricorso, non privo di genericità, versato in fatto e comunque manifestamente infondato, non può che essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 12 Marzo 2013.- gravi, cioè comunque significativi e non evanescenti, e precisi, cioè non generici. Non

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