Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18415 del 12/03/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18415 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
TUTTOLOMONDO ALFONSO N. IL 19/09/1975
avverso l’ordinanza n. 1080/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
31/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ti G roDARoiu
41.44- ia (.2,-; eA,Tò Gtu K ela<42-24-F9 Csu< 4-14 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 12/03/2013 R.G. 37590/12 Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 31.07.2012 il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309
Cod. Proc. Pen. dall'indagato Alfonso Tuttolomondo, annullava l'ordinanza 18.07.2012
applicativa nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per concorso con
Fabrizio Messina nei reati di cui agli artt. 12 quinquies L. 356/92 e 648 bis Cod. Pen.L'addebito -essersi prestato all'intestazione fittizia dell'impresa "A&G 24/12
Costruzioni", così ostacolando la tracciabilità dei flussi illeciti provenienti dall'associazione mafiosa di appartenenza- veniva ritenuto dal Tribunale privo, quanto
al Tuttolomondo, di significativi elementi di sufficiente gravità indiziaria, posto che
non risultava il coinvolgimento del Messina, presupposto ineludibile dei reati, se non
per interventi occasionali e marginali, comunque non sintomatici della riconducibilità
dell'azienda in questione, nei suoi momenti genetici o gestionali, al predetto Fabrizio
Messina.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cessazione il Procuratore della
Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale antimafia, che motivava l'impugnazione
deducendo vizio di motivazione carente ed illogica, per avere il Tribunale svolto
esame atomistico e non complessivo delle emergenze, così in sintesi deducendo :
riprodotti larghi stralci delle indagini (in particolare captazioni), si doveva concludere
che l'impresa in questione, formalmente intestata al Tuttolomondo, socio di fatto
essendo Gaspare Carapezza, si appartenesse in realtà a Fabrizio Messina, già
condannato ed ora indagato per mafia; si riprendono quindi alcuni passi di
conversazioni dalle quali emergerebbe che Fabrizio Messina viene visto nell'ambiente
come dominus dell'azienda in questione.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.2. Va premesso, in linea generale, che l'atto di impugnazione proposto dal P.G.
territoriale non si sottrae ad un'inevitabile valutazione di aspecificità, e dunque di
genericità, per essere caratterizzato -nella sua pur ampia forma espositiva- più da
una ripetizione dei dati processuali ritenuti rilevanti e da una ribadita asserzione delle
proprie tesi, che da una critica puntuale alle ragioni, in fatto e diritto, espresse dal
provvedimento impugnato.Nel merito, comunque, il ricorso non può avere ingresso in questa sede di
legittimità, atteso che esso si esaurisce in una non consentita rilettura in fatto che,
non venendo proposti veri e propri vizi logico-giuridici del costrutto decisorio
dell'ordinanza in esame, né lacune del suo tessuto argomentativo rispetto ai dati di
indagine, si rivela in realtà un improprio tentativo di sovrapposizione valutativa,
estranea all'ambito della competenza di questa Corte.- 1 Peraltro è di tutta evidenza, in ogni modo, che la pubblica Accusa ricorrente
ripropone gli stessi spunti di indagine, probabilmente forieri di futuri proficui sviluppi,
ma -allo stato ed a questi fini- sicuramente inidonei a sostenere la necessaria gravità
indiziaria a carico del Tuttolomondo in quanto non adeguatamente significativi della
ipotesi prevista dall'incolpazione : correttamente ha rilevato il Tribunale come si sia
trattato di contatti occasionali (vedi vicenda Carapezza) o generici e non univoci
(come l'accenno alla questione dei due villasetani). Va allora ricordato come la pur
necessaria valutazione unitaria degli indizi presuppone che questi ultimi siano in sé vi è stata, dunque, nell'impugnata ordinanza, violazione della regola di giudizio di cui
all'art. 192, comma 2, Cod. proc. pen.- L'ambiente in cui si muove la vicenda è
sicuramente grondante mafia; il contesto fa di certo emergere minima trasparenza e
poca o nulla correttezza negli affari; la cosca del Messina gestisce il territorio. Tutto
ciò, giustamente sottolineato dal ricorso, costituisce sfondo di notevole rilevanza (e,
vale ripetere, è ben passibile di utili sviluppi), ma non riesce ancora a dare specifica
sostanza probatoria agli addebiti mossi all'indagato (il tema è che il Messina abbia
costituito o gestito l'azienda per interposta persona).3. In definitiva il ricorso, non privo di genericità, versato in fatto e comunque
manifestamente infondato, non può che essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e
606, comma 3, Cod. proc. pen.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 12 Marzo 2013.- gravi, cioè comunque significativi e non evanescenti, e precisi, cioè non generici. Non