Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18414 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18414 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI
nel procedimento a carico di:
GIULIANO MARIA ANTONIA nato il 24/05/1931 a PATERNOPOLI

avverso la sentenza del 20/01/2017 del TRIBUNALE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Giuliano Maria Antonia in ordine ai reati di cui agli
artt.71, comma 1, lett.a), 36, comma 2, e 17, comma 1, d. Igs. 9 aprile 2008,
n.81 commessi in Castagnole il 22 dicembre 2011 in quanto estinti per
intervenuta prescrizione ed ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art.590,
commi 1,2 e 3, cod. pen. commesso in Castagnole delle Lanze, Frazione

2. All’imputata si era contestato, in qualità di datrice di lavoro della Apicella
Biagio di Giuliano Maria Antonia s.a.s., di avere cagionato al lavoratore
dipendente Ravastelli Rodolfo lesioni personali guaribili in più di quaranta giorni a
seguito del ribaltamento della scala sulla quale stava eseguendo operazioni di
pulizia in altezza nella parte esterna di una finestra dell’ufficio postale sito in
Castagnole Lanze; si addebitava, in particolare, all’imputata di aver adibito il
lavoratore alle predette operazioni mediante l’utilizzo di una scala doppia, in
difetto di altra idonea attrezzatura, per colpa generica e per violazione delle
seguenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: dell’art.17,
comma 1, lett.a) d. Igs. n.81/2008 per aver effettuato una valutazione dei rischi
carente in relazione all’indicazione della tipologia di trabattelli o di scale da
utilizzare in relazione alle caratteristiche del sito, in relazione al programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, in relazione all’individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare e delle procedure di utilizzo ed istruzioni d’uso per le singole
attrezzature da utilizzare; dell’art.71, comma 2, d. Igs. n.81/2008 per non aver
adottato misure tecniche ed organizzative volte a ridurre al minimo i rischi
connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per non aver messo a disposizione
dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee al fine della sicurezza ed adeguate al
lavoro da svolgere; dell’art.36, comma 2, d. Igs. n.81/2008 per non aver
previsto che ciascun lavoratore ricevesse un’adeguata informazione e formazione
sui rischi specifici ed in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
Il Tribunale ha escluso per sussistenza del caso fortuito il nesso di causalità
tra la condotta del datore di lavoro e l’evento sulla base della deposizione del
lavoratore, che ha dichiarato di essere caduto a causa di un malore; ha, inoltre,
escluso la posizione di garanzia dell’imputata in quanto residente in Campania ed
in assenza di elementi che deponessero nel senso dell’effettiva gestione
societaria da parte della Giuliano, ottantenne all’epoca dei fatti, dovendosi

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Bartolomeo il 22 dicembre 2011 con la formula «perché il fatto non sussiste».

ragionevolmente ritenere che tale gestione facesse capo alla figlia Apicella
Filomena.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti propone ricorso
per cassazione censurando la sentenza impugnata per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale. Il Procuratore ricorrente ritiene, contrariamente
a quanto affermato nella sentenza, che il malore del lavoratore non possa
qualificarsi come caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra la

misure di prevenzione, e l’evento. Contesta, altresì, l’esclusione della posizione
di garanzia dell’imputata sul presupposto che l’effettiva gestione societaria
facesse capo alla figlia, posto che in assenza di regolare delega la responsabilità
del datore di lavoro non possa essere esclusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondatamente proposto.

2. E’ bene ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del
datore di lavoro sussiste qualora sia integrata la violazione di specifiche norme
dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, ed anche ove l’evento dannoso
si verifichi a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti
all’imprenditore dall’art.2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità
fisica del lavoratore (Sez. 4, n.4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv.
24664301; Sez. 4, n.13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 21553701); con la
conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali
misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali,
stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il
lavoratore sta svolgendo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv.
24664301; Sez. 4, n. 114 del 06/05/1985, dep. 1986, Smolich, Rv.17153801;
Sez. 3, n. 164 del 11/11/1983, dep.1984, Anceschi, Rv. 16204401). Nel caso
concreto, dunque, risulta del tutto tralasciato l’accertamento del pieno rispetto,
da parte del datore di lavoro, delle misure antinfortunistiche la cui violazione, sia
in termini di colpa generica che in termini di colpa specifica, era stata contestata.

3.

La sentenza risulta erronea anche con riguardo alle regole che

disciplinano la posizione di garanzia del datore di lavoro.
3.1. La vigente tutela penale dell’integrità psicofisica dei lavoratori risente ‘
della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di
3

condotta antidoverosa del datore di lavoro, per la mancata predisposizione di

prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa e di ritenere che la
prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza
aziendale nonchè su un modello «collaborativo» di gestione del rischio da attività
lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti – anche
dotati di specifiche professionalità -, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad
individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi
all’esercizio dell’attività d’impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo
l’entrata in vigore dei decreti d’ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole,

sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto. Ne
deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad
accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti,
responsabilità penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di
sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della
prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di
osservazione dell’evento infortunistico, ricomprendendo nell’ambito delle
omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata
una carente programmazione dei rischi.
3.2. E’ evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono,
innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di
valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione da parte del datore di lavoro. Nel caso concreto, spicca la violazione
dell’obbligo di elaborare in maniera adeguata il documento di valutazione dei
rischi contestata all’imputata e non specificamente negata dalla difesa.
3.3. Il Tribunale ha violato il criterio interpretativo dettato dalla Corte
regolatrice, a mente del quale gli obblighi di prevenzione, assicurazione e
sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con
conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al
delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d. Igs. n.81/2008
riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed
effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed
esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo
e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110801; Sez. 4, n.
4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 26594701). Nel caso in esame,
correttamente il Procuratore ricorrente ha puntualizzato che il Tribunale non ha ‘
fatto cenno ad alcun atto di delega, per cui anche sotto tale profilo la decisione
risulta frutto di erronea applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n.81/2008 (ch
richiama la forma scritta e la data certa della delega).

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principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla

3.4. Va aggiunto che il principio di effettività, in base al quale assume la
posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di
lavoro, del dirigente o del preposto, non vale, tuttavia, a rendere efficace una
delega priva dei requisiti di legge (Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv.
25922401), non potendosi confondere la tematica della delega delle funzioni
prevenzionistiche con quella del principio di effettività, in base al quale colui che
ha di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro risponderà in
virtù di tale volontaria assunzione e non di una delega invalida, laddove il

doveri non potranno essere relegati all’obbligo di vigilanza di cui all’art. 16 d. Igs.
n.81/2008 (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 26997301; Sez. 4,
n. 22246 del 28/02/2014, Consol, in motivazione).

4. Conclusivamente la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte
di Appello di Torino ai sensi dell’art.569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art.590 cod.
pen. con rinvio alla Corte di Appello di Torino per il giudizio.
Così deciso in data 11 aprile 2018

Il Consi er estensore
E

Serrao

delegante «imperfetto» conserverà tutte le funzioni prevenzionistiche e i suoi

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