Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18413 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18413 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MITE MINAI nato il 11/05/1985

avverso la sentenza del 05/11/2014 del TRIBUNALE di LATINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mite Mihai ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina
indicata in rubrica, con la quale è stata affermata la penale responsabilità
dell’imputato in riferimento al reato di cui all’art. 116 cod. strada, con condanna alla
pena di C 2.000,00 di ammenda. Fatto accertato dai Carabinieri di Aprilia il
24.05.2012. Promossa azione penale dal Procuratore della Repubblica presso il

sentenza che occupa.
L’esponente contesta l’affermazione di responsabilità penale. Rileva che il
trattamento sanzionatorio risulta comunque eccessivo.

2. L’impugnazione che occupa, da qualificarsi come ricorso per cassazione, a
fronte di sentenza non appellabile, impone le considerazioni che seguono. Osserva il
Collegio, con rilievo di ordine dirimente, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc.
pen., che la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13, cod. strada, è stata
trasformata in illecito amministrativo ad opera dall’art. 1, comma 1, d.lgs.
15.01.2016, n. 8, entrato in vigore il 6.02.2016. Conseguentemente, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. E preme considerare che, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, la
richiamata disposizione, che sancisce la depenalizzazione della fattispecie, si applica
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della
novella.
In osservanza dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 8/2016, si dispone la trasmissione
di copia della presente sentenza al Prefetto di Latina, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di
Latina per quanto di competenza.
Così deciso 1’11 aprile 2018.

Tribunale di Latina, il prevenuto veniva condannato dal detto Tribunale con la

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