Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18412 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18412 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGENITO GIANCARLO nato il 26/04/1989 a SARNO

avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito l’avvocato FERRARA CATERINA del foro di NOCERA INFERIORE in difesa di
INGENITO CARLO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. i

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, ha riformato
limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa in
data 13/06/2016 nei confronti di Ingenito Giancarlo dal Tribunale di Nocera
Inferiore, che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall’art.95 d.P.R.
30 maggio 2002, n.115 per avere falsamente dichiarato nell’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 10 novembre 2010 di essere in

dichiarare il reddito di euro 12.288,00 quale dipendente della Agenzia del Lavoro
di Roma.

2. Giancarlo Ingenito propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) vizio della motivazione per avere i giudici di merito del tutto ignorato che
l’esito dell’istruttoria dibattimentale avesse consegnato dati contraddittori, non
essendovi corrispondenza tra il reddito indicato dal Maggiore Marano ed il reddito
risultante dall’estratto conto previdenziale dell’Agenzia del Lavoro di Roma;
b) violazione dell’art.47 cod. pen. in quanto l’imputato ha dichiarato il
reddito risultante dalla certificazione ISEE rilasciata da un patronato, si tratta di
persona di giovane età e con grado di istruzione che fondano la ragionevole
possibilità che l’imputato sia incorso in errore determinato da colpa.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di questione non
proposta con l’appello ed, anzi, contrastante con il primo motivo di gravame, in
cui si era dedotta l’erronea indicazione di un reddito diverso da quello effettivo.
Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal
combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.,
dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate
nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni
stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre
in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare
che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di
secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo
della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4,
n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali
disposizioni in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che
limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere,
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possesso delle condizioni prescritte per accedere al beneficio, omettendo di

sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con
riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1,
n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401).

4. Il secondo motivo è generico. Nel ricorso viene reiterata la doglianza
secondo la quale la falsa dichiarazione sarebbe stata determinata da errore,
invocandosi l’applicazione dell’art.47 cod. pen.

un’ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008,
Gallo, Rv. 23912601; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv.
23412401); si è affermato che «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico,
per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi
che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un
asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal
caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad
una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative
o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa» (Sez. 5, n.
27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 22871101).
4.2. Rispetto al reato di cui all’art. 483 cod. pen., tuttavia, il delitto previsto
dall’art. 95 d.P.R. n.115/2002, sanziona la falsa attestazione circa la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione
del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità
dell’art. 76, (art. 79, comma 1, lett.c). E l’art.76 fa rinvio alla dichiarazione dei
redditi IRPEF. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per
quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell’art. 483
cod. pen., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la
chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso. Come è stato
chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del
27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la dichiarazione non ha, infatti,
ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al
beneficio, bensì i dati da cui l’istante la induce (“determina”) quale risultato,
suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell’organo destinatario,
come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma
incriminatrice è, dunque, quello di soddisfare la necessità della compiuta ed
affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessità e del
tenore dell’istanza cui è speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di
decidere. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata
dall’art.95 d.P.R. n. 115 del 2002, debba configurarsi come legge extrapenale
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4.1 Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce

integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine
di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per
valutare, in primo luogo, l’ammissibilità dell’istanza e, successivamente, la
sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4.3. La, pur scarna, motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta
conforme ai sopra elencati principi e connotata da argomentazioni esenti da
manifesta illogicità; l’imputato si è, qui, limitato a dedurre un errore di fatto che
la Corte aveva ritenuto inverosimile in quanto inerente al reddito pacificamente

colpa ai sensi dell’art.47 cod. pen., senza allegare con la necessaria specificità gli
elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a differente
deliberazione.

5. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di
inammissibilità segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese
processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento
a favore della Cassa delle ammende della somma prevista dall’art. 616 cod.
proc. pen., che, a titolo di sanzione pecuniaria, viene indicata in quella ritenuta
equa di euro duemila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 11 aprile 2018

iere estensore
Serrao

Il

goduto dall’Ingenito, dunque non sussumibile nell’ipotesi dell’errore derivante da

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