Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18411 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18411 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEI BRUNO nato il 24/01/1964 a IGLESIAS

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 11/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Bruno Mei ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale, è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Cagliari il 28.01.2016, in ordine al reato
ex art. 186, comma 7, cod. strada. Fatto commesso il 21.04.2012.
La parte, con unico articolato motivo, reitera l’eccezione afferente

prima dell’avvio della procedura funzionale allo svolgimento della prova
strumentale mediante spirometro, ex art. 114, disp. att. cod. proc. pen. Al
riguardo, contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale, in base alla quale
l’obbligo di dare l’avviso di che trattasi non ricorre se il conducente si sia rifiutato di
sottoporsi all’accertamento. E rileva che il precedente citato dai giudici di merito
risulta contraddetto da arresti giurisprudenziali successivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.
Il deducente censura la valutazione espressa dalla Corte di Appello,
laddove, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, cod. strada,
si afferma che non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente
della facoltà di farsi assistere da un difensore.
1.2 Il tema di interesse impone a questa Corte regolatrice di soffermarsi
nuovamente sull’ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dal
disposto di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ove è stabilito che “nel
procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356 cod. proc. pen., la polizia
giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà
di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
Non sfugge che si registrano decisioni ove la giurisprudenza di legittimità
ha affermato che, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7,
cod. strada, non deve ritenersi applicabile l’obbligo di dare avviso al conducente
della facoltà di farsi assistere da un difensore (Sez. 4, Sentenza n. 43845 del
26/09/2014, Rv. 260603).
La riferita affermazione, anche alla luce dell’insegnamento successivamente
espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Rv.
263025), nel verificare i limiti di deducibilità della eccezione difensiva, per mancato
avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, prima di procedere
all’accertamento spirometrico, è stata peraltro oggetto di rivisitazione.

2

all’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore,

La Corte regolatrice, invero, ha ripetutamente affermato che, in tema di
guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un
difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente
del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento
strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel
caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento (Sez. 4, n. 34383 del
06/06/2017 – dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 27052601; Sez. 4, n. 49236 del

2. Deve pertanto osservarsi che l’eccezione dedotta dal ricorrente ha
introdotto un valido rapporto processuale di impugnazione, che impone a questa
Suprema Corte di dichiarare le cause sopravvenute di estinzione del reato, ai sensi
dell’art. 129, cod. proc. pen., in difetto di prova evidente di innocenza
dell’imputato. Tanto si osserva, posto che ad oggi risulta decorso il termine
prescrizionale massimo, relativo al reato contravvenzionale per cui si procede (la
sentenza di secondo grado è stata resa in data 11.04.2017, mentre il termine di
prescrizione risulta spirato in data 17.06.2017, tenuto pure conto delle intervenute
sospensioni). Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la
sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di
motivazione, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il
principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, Sentenza n.
1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

3. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso 1’11 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Andrea Montagni

t

3.11.2016, Morello, n.m.).

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