Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18410 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18410 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COBO FREDI nato il 08/06/1966 a VALONA( ALBANIA)

avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso . per l’inammissibilita’ del ricorso
E’ presente l’avvocato SCUTIERI REFFAELLA de foro di Roma in difesa di parte
civile GRASSI SIMONE in sostituzione dell’avvocato BOSIO MARCO del foro di
SANREMO come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata
in udienza che insiste per il rigetto del ricorso con conseguente conferma della
sentenza impugnata. Deposita conclusioni e nota spese.
E’ presente l’avvocato PAIANO SIMONA del foro di Roma in difesa di COBO
FREDI in sostituzione dell’avvocato POLI MARIA GRAZIA del foro di PISA come
da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che
insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FA

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 13 dicembre 2016, confermava la
condanna pronunciata dal Giudice di Pace cittadino nei confronti di Cobo Fredi, quale
responsabile del reato di lesioni colpose gravi ai danni di Grassi Simone, fatto aggravato
dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

2. Secondo l’ipotesi accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, il Cobo aveva

inevitabile l’urto da parte del conducente della moto che sopraggiungeva sulla medesima
corsia e a seguito dell’impatto cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni con
postumi invalidanti permanenti in misura del 50%.

3. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per due distinti
motivi.
Con il primo deduce vizio della motivazione, mancata assunzione di una prova
decisiva ed erronea ricostruzione della dinamica del sinistro. Espone che non era stata
raggiunta la prova certa della responsabilità del Cobo, atteso che non era stata verificata
la velocità tenuta dalla moto condotta dalla persona offesa e che sarebbe stata
necessaria una consulenza tecnica per appurare se il motociclista, ad una velocità
inferiore, avrebbe evitato di impattare contro l’auto dell’imputato.
Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione
al rigetto della richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell’art.35 d.lgs.n.274/2000.
Osserva che, una volta appreso dell’avvenuto risarcimento del danno da parte della
Milano Assicurazione, responsabile civile, era stata richiesta la rimessione in termini per
l’adempimento riparatorio, non soggetto a decadenza: ciò nonostante, il Tribunale,
conformemente a quanto già deciso dal Giudice di Pace, aveva ritenuto tardiva la
richiesta ed aveva immotivatamente escluso anche la concessione dell’attenuante
dell’art.62 n.6 c.p. e delle attenuanti generiche.
Il ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste nell’applicazione
dell’art.35 d.lgs.n.274/2000 ovvero dell’art.162 ter c.p., entrato in vigore dopo la
presentazione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2. Il Tribunale, valutando la questione prospettata nel gravame relativa alla velocità
del motociclista ed al mancato incarico peritale volto ad accertare tale elemento ed a

effettuato una manovra di inversione di marcia vietata, all’altezza di un dosso, rendendo

verificarne l’eventuale incidenza sulla causazione del sinistro, ha ritenuto che le
testimonianze rese in dibattimento ed i rilievi fotografici e metrici eseguiti
immediatamente dopo l’incidente fossero del tutto sufficienti ad escludere che il Grassi
avrebbe potuto, marciando ad una velocità inferiore rispetto a quella tenuta, contenere,
o, addirittura, evitare le conseguenze dannose subite in conseguenza dell’impatto con
l’auto del Cobo. Questi infatti aveva messo in atto una condotta spericolata (definita
testualmente “criminale”), procedendo ad una manovra di inversione a “U” dalla rampa di
accelerazione verso la carreggiata centrale ed aveva assunto così una posizione “di

incontroverso, il particolare stato dei luoghi portava ad escludere ogni eventuale
concorso di colpa della persona offesa, che stava affrontando un tratto di strada
caratterizzato da un dosso o ponte, e dunque non aveva la visuale libera per avvistare la
manovra dell’automobilista in tempo utile da consentirgli una qualunque reazione di
emergenza. Nello spazio ridotto di poche decine di metri, solo procedendo ad una velocità
ridottissima e del tutto impropria rispetto all’andamento della strada percorsa, egli
avrebbe potuto contenere i gravissimi danni conseguiti alla manovra oltremodo
pericolosa del Cobo.
Il Tribunale, nello sviluppo argomentativo della sentenza, ha tenuto conto degli
accertamenti in fatto, non censurabili in questa sede di legittimità, ed è pervenuto alla
conferma della pronuncia di condanna all’esito di una corretta valutazione e ricostruzione
logica del materiale probatorio, immune dalla doglianza prospettata da parte ricorrente.

3. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo.
Secondo univoca e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di
processo davanti al Giudice di Pace, il termine dell’udienza di comparizione, previsto
dall’art.35 del D.Lgs.n.274 del 2000 per procedere alla riparazione del danno cagionato
dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza,
l’imputato decade dall’accesso al trattamento di favore, potendo tale limite essere
superato solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo
per consentire all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte
riparatorie (ex multis, Sez.4, n.50020 del 20/9/2017, Rv.271178; Sez.5, n. 31656 del
10/2/2015, Rv.265295).
Tanto non è avvenuto nel caso di specie ed il Tribunale ha dato atto correttamente
della tardività della richiesta.
Ha altresì escluso che il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice del
danneggiante potesse essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p., perché il Cobo non solo non aveva adottato
alcuna condotta riparatoria verso la vittima, ma si era sforzato di negare da subito

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traverso” rispetto alla direzione di marcia del motociclista. Posto tale dato di fatto

l’evidenza dei fatti, senza mai dimostrare la minima resipiscenza per la gravità della sua
condotta di guida e le tragiche conseguenze che ne erano derivate.
Anche tale argomentazione non si presta a censure.

4. Non è infine applicabile al giudizio di legittimità la nuova disposizione dell’art.162
ter c.p., che introduce anche per il procedimenti davanti al Tribunale l’istituto della
estinzione del reato per condotte riparatorie, ricalcando sostanzialmente la normativa già
esistente per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, dovendo la condotta riparatoria

Rispetto alla nuova disposizione, l’art.35 del D.Lgs.n. 274 del 2000 costituisce
peraltro normativa speciale già in vigore e, come già detto, correttamente applicata in
concreto.

5. A tali considerazioni segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
2.000,00 in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, non
ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000), nonché alla rifusione
delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché
alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi
euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018

Il Consiglie

misd – nsore

Carla frurchetti

Il P sidente
France

ria Ciampi

essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti.

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