Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1841 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1841 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Vuilleumier Giorgio

nato 1’8.6.1958

avverso l’ordinanza del 17.2.2012
della Corte di Appello di Salerno
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del RG., dr. Aldo Policastro, che ha
chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata per
prescrizione
sentito il difensore, avv. Tommaso Basso, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Vuilleumier Giorgio, denunciando la inosservanza ed
erronea applicazione dell’art.585 letta) e b) c.p.p., nonché la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione.
Dal verbale di udienza del 6.6.2011 non emerge l’adempimento della lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione. Tale adempimento, per
giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, deve risultare con certezza dal
verbale al fini della pubblicazione e della decorrenza del termine di prescrizione,
non essendo sufficiente che risulti solo dalla intestazione della sentenza.
Il termine per proporre impugnazione doveva considerarsi disciplinato
dall’art.585 lett.b) c.p.p., versandosi nei caso previsto dall’art.544 comma 2
c.p.p., per cui scadeva il 21.7.2011 (essendo stata la sentenza emessa il
6.6.2011).
L’appello depositato il 21.7.2011 è, pertanto, tempestivo.
La Corte territoriale incorre altresì in errore sia in relazione alla data di deposito
dell’appello (indicata erroneamente nel 26.7.2011) sia In relazione alla data di
decorrenza dei termini per impugnare (facendo riferimento ad un estratto
contumaciale mai notificato, essendo l’imputato presente in udienza).
2.1. Con memoria depositata in data 13.11.2012 si ribadisce che l’ordinanza
Impugnata è manifestamente illogica e contraddittoria e si evidenzia in
particolare che l’atto di appello risulta depositato in data 21.7.2011, come da
allegata certificazione dell’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Salerno.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dal verbale dell’udienza del 6.6.2011 non risulta che si sia data,
contestualmente, lettura del dispositivo e della motivazione.
Di tale
adempimento non vi è traccia alcuna. Soltanto nella intestazione della sentenza
del Tribunale di Salerno, sez. di Amalfi, si afferma “ha pronunciato e pubblicato,
mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione, la seguente
sentenza”,
Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’adempimento della lettura della
sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale,
deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza
del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione
della sentenza stessa (dr. ex multis Cass.pen. Sez. 2 n.8043 del 9.2.2010).
2.1. Deve ritenersi, quindi, che la motivazione della sentenza sia stata depositata
In data 6 giugno 2011 (come risulta dall’annotazione della cancelleria), vale a
dire lo stesso giorno della deliberazione, ma non che di essa sia stata data
lettura contestualmente al dispositivo.
Ma in tal caso è pacifico che si applichino per l’impugnazione i termini previsti
2

1. Con ordinanza in data 17.2.2012 la Corte di Appello di Salerno dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Vuilleumier Giorgio avverso la sentenza
emessa il 6.6.2011 dal Tribunale di Salerno, sez. dist. di Amalfi.
Assumeva la Corte territoriale che la sentenza di primo grado risultava
depositata ai sensi dell’art.544 co.1 c.p.p., per cui il termine per proporre appello
era di giorni quindici.
Essendo stato l’estratto contumaciale notificato all’imputato il 20.5.2011,
l’appello, depositato in data 26.7.2011, era fuori termine.

3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio. Gli atti dovrebbero
essere trasmessi alla Corte di Appello di Salerno per la trattazione del gravame.
Nel frattempo però è maturata la prescrizione, essendo il termine massimo di
anni 5 decorso già alla data del 9.5.2012 (la permanenza era infatti cessata con
il sequestro avvenuto il 9.5.2007). A norma dell’art.129 co.1 c.p.p. va emessa
pertanto immediata declaratoria di estinzione del reato residuo.
Non ricorrono poi certamente le condizioni per un proscioglimento nel merito ex
art.129 cpv. c.p.p. per quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.35490 del 28.5.2009, hanno
riaffermato che “In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129 comma
secondo cod.proc.pen., soltanto nei casi in culle circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che Il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento”. Le sezioni unite hanno
ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono
rilevabili in sede di legittimità, né vizi di motivazione, né nullità di ordine
generale (cfr-sent.n.35490/2009 cit.).

R Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché la sentenza del Tribunale di
Salerno, sez. di Amalfi in data 6.6.2011, per essere il residuo reato estinto per
prescrizione
Ordina trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione
Campania.
Così deciso in Roma il 6.12.2012

dall’art.585 comma 1 lett.b) e non quello di giorni 15 previsto dal primo comma
dell’art.544 c.p.p. (cfr. Cass. Sez.6 n.2494 del 26.9.1996).
2.2. Il termine di giorni 30 per proporre impugnazione, decorrente (essendo
l’imputato ed il suo difensore di fiducia presenti, come risulta dal verbale
dell’udienza del 6 giugno 2011) dalla scadenza del termine di giorni 15 per il
deposito della motivazione (ai sensi del combinato disposto degli artt.544 c0.1
n.2 e 585 co.2 lett.c) c.p.p.), rimaneva fissato al 21 luglio 2011.
In tale data, e quindi tempestivamente, risulta (come emergeva già dalla
annotazione apposta sull’atto di appello e come è stato ribadito dalla
certificazione del cancelliere dell’Ufficio impugnazioni del Tribunale di Salerno)
depositato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, sez. di Amalfi.

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