Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18409 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18409 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Raineri Piero

n. il 29 giugno 1969

avverso
la sentenza 5 marzo 2012 — Corte di Appello di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.

Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammIssibIlltà del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 09/04/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 5 marzo 2012, depositata in cancelleria il
14 marzo 2012, la Corte di Appello di Catania, In parziale riforma della sentenza 15
febbraio 2007 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania (che
aveva condannato il Raineri per il reato di tentato furto aggravato e violazione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta

zo 2005) assolveva il prefato dal reato di tentato furto riducendo la pena ad anni
uno di reclusione.
2. — Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Raineri Piero chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali
In particolare il ricorrente rilevava che il giudice territoriale non aveva preso in
considerazione i motivi nuovi di gravame con il quale si faceva presente che il Rafieri era stato già giudicato del reato residuo in questione, posto che la sentenza 5
aprile 2006 del Tribunale di Catania, in applicazione della pena ex art. 444 cod.
proc. pen., aveva giudicato su più fatti riuniti, tra cui quelli di cui al procedimento
penale n. 572/05 RGNR per violazione continuata dell’art. 9 L. 1423/56, accertata
in Catania dal 12 dicembre 2004 al 6 aprile 2005 ricomprendendo così anche la violazione per cui è giudizio.

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania.
3.1 — Il ricorrente lamenta il mancato esame da parte del giudice del rilievo
contenuto nei propri motivi nuovi regolarmente depositati, nei quali si faceva valere, tra l’altro, di essere era stato già giudicato per il reato in questione, dal momento che la sentenza 5 aprile 2006 del Tribunale di Catania, in applicazione della pena
ex art. 444 cod. proc. pen., lo aveva giudicato su più fatti riuniti.
Sul punto deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente in-

Pubblica udienza: 26 febbraio 2013 — Raineri Piero — RG: 43563/12, RU: 9;

2

dal Tribunale di Catania con decreto 7 maggio 1998, reati commessi in data 2 mar-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

fondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo,
oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e
accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla
Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli
argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Cass.,
Sez. 3, 1 febbraio 2002, n. 10156, rv. 221114, Poggi P.).

per il Raineri avrebbe comportato per il giudice l’onere di provvedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (il che legittimava l’imputato alla proposizione della questione anche in grado di appello e con motivi nuovi) incombeva l’obbligo di farne
oggetto di motivata argomentazione con sentenza definitoria del merito. L’omessa
motivazione sul punto ha viziato di legittimità il provvedimento gravato per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. Sul punto si è già espressa questa Corte ritenendo che, se è ben vero, infatti, che nella motivazione della sentenza il giudice del
gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, anche se espressi in motivi nuovi, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni
del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo
(Sez. 6, 19 ottobre 201, n. 49970, rv. 254107, Muià e altri) nella fattispecie trattavasi, come si ribadisce, di questione specifica direttamente incidente sul giudizio a
base della pronunciata condanna.
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 624 cod. proc.
pen. come da dispositivo

per questi motivi
annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 5) e rinvia
per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 aprile 2013

P
t*

Il C i sigliere estensore

z’ Barbari
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Il Presidente
U erba Giordano

3

3.2 — CIÒ posto, trattandosi tuttavia di questione che, se risolta favorevolmente

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