Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18408 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18408 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPOZZIELLO MARCO nato il 16/09/1968 a BRINDISI

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso.
E’ presente l’avvocato PESSI DAVIDE del foro di PADOVA in difesa di
CAPOZZIELLO MARCO che illustrando i motivi del ricorso ne chiede
l’accoglimento.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna il 17 marzo 2017, in parziale riforma della
sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato il 12 novembre 2013 dal Tribunale
di Ferrara, decisione, appellata dall’imputato, con la quale Marco Capozziello era
stato riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcoolica
(art. 186, comma 2, lett. c, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il
16 giugno 2012, e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia, ha
riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed ha applicato la riduzione

riformando in me/ius, il trattamento sanzionatorio; con conferma nel resto.

2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza Marco
Capozziello, tramite difensore, che si affida a tre motivi, con i quali denunzia
violazione di legge (tutti e tre) e difetto motivazionale (il terzo motivo).

2.1. Con il primo motivo censura inosservanza o erronea applicazione degli
artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 del d. Igs. n. 285 del 1992, e 15-bis, comma
1, della legge 11 aprile 2014, n. 118.
La Corte di appello avrebbe errato, secondo il ricorrente, nel dichiarare, in
sede di verifica sulla costituzione delle parti, l’imputato assente anziché
contumace, dovendo trovare applicazione nel presente processo le norme
previgenti: la declaratoria di assenza, anziché, come doveroso, di contumacia,
avrebbe causato una nullità, privando l’imputato del diritto a ricevere l’estratto
contumaciale e di quello ad esperire impugnazione personale.

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denunzia inosservanza o
erronea applicazione degli artt. 354, 357, comma 2, 366, 348, comma 4, e 191
cod. proc. pen. nella parte in cui si ritengono da parte dei Giudici di merito – si
stima illegittimamente – utilizzabili i risultati del prelievo del sangue effettuato in
difetto del consenso dell’imputato.
Rammenta il ricorrente che la Corte di appello stima utilizzabili le risultanze
del prelievo del sangue cui Capozziello era stato sottoposto pur in difetto di una
valida e cosciente manifestazione di consenso da parte dell’interessato,
trascurando, tuttavia, che dall’istruttoria è emerso (con richiamo alle pp. 14 e 16
del fascicolo del P.M., acquisito dal Tribunale, essendosi celebrato l’abbreviato)
che non vi era finalità diversa da quella di accertare lo stato di ebrezza, che il
prelievo è stato preceduto dalla espressa richiesta della polizia giudiziaria per
scopo investigativo e che il personale sanitario ha agito da ausiliario della p.g.

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premiale per il rito, che era stata omessa in primo grado, così, in definitiva,

2.3. Con l’ulteriore motivo l’imputato lamenta promiscuamente violazione di
legge e difetto motivazionale in ragione del mancato riconoscimento della causa
di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Illegittimamente, infatti, la Corte di appello avrebbe fondato il diniego (pp.
5-6 della sentenza impugnata) sui precedenti specifici dell’imputato e sulla non
occasionalità della condotta, che non costituirebbero elementi ostativi, oltre che
sulla condotta notevolmente pericolosa di Marco Capozziello, alla luce
dell’elevato tasso alcoolemico riscontrato, ciò che costituirebbe motivazione
meramente asseriva e sganciata dalle concrete emergenze processuali.
Si segnala, da ultimo, l’intervenuta estinzione dell’illecito per

prescrizione, domandandosi quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi
dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato
per cui si procede, essendo spirato il 16 giugno 2017 il termine di prescrizione
massimo (infatti, 16 giugno 2012 + cinque anni = 16 giugno 2017; non risultano
eventi sospensivi; sentenza impugnata del 17 marzo 2017; atti trasmessi alla
S.C. il 19 ottobre 2017).
1.1.Deve rilevarsi che il ricorso in esame, con riferimento al secondo motivo,
non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle
doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità,
tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.
Infatti, mentre il primo ed il terzo motivo sono vistosamente destituiti di
qualsiasi fondamento (quanto al primo, all’imputato è stato notificato l’estratto
contumaciale personalmente il 9 luglio 2017 ed è stato presentato tempestivo
riscorso, sicché nessun diritto difensivo è stato conculcato; quanto all’ulteriore,
Le. mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen., la Corte valorizza
logicamente sia la gravità della condotta che i precedenti definiti alla p. 6 della
sentenza impugnata specifici, risultando, in effetti, accanto ad altre condanne in
giudicato, due precedenti per guida in stato di ebrezza per fatti commessi
nell’anno 2008), non altrettanto può dirsi per il secondo motivo, specie a fronte
del principio – da ultimo – puntualizzato dalla S.C. nella ampia motivazione di
Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, P.G. in proc. Lirussi, Rv. 271935 (la cui
massima ufficiale recita: «In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo
di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere
da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att.
cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria

3

2.4.

finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale
prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia
autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5,
cod. strada»).
1.2.

Sussistono dunque i presupposti, discendenti dalla intervenuta

instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e
dichiarare la cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata.
E’ poi appena il caso

di

sottolineare che risulta superfluo qualsiasi

prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del
ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato e condivisibile orientamento
della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del
reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine
generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il
principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021
del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili
in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza,
come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la
prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione
delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella
sentenza impugnata quanto al merito del processo: non emergendo, dunque,
all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa
d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti,
Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

2.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata, per essere il reato contestato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 28/03/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presid nt

approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata

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