Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18407 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18407 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
YEVDOKYMOVA OLENA N. IL 17/02/1973
avverso la sentenza n. 433/2011 TRIBUNALE di ROVIGO, del
24/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETT1
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -FRA Alccsca /140
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fr Iti,„, ecv.„.< che ha concluso per e Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. /9 . 4/392 c t./2 e2,2 citz 44- ihg- c Data Udienza: 09/04/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24.01.2012 il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, assolveva perché il fatto non sussiste l'extracomunitaria Olena Yevdokymova, ucraina, dall'addebito di cui all'art. 13, comma 13, D.L.vo 286/98, fatto accertato il 30.10.2009. Riteneva detto giudice che la specifica normativa interna, ivi compreso il reato contestato alla predetta imputata, fosse in contrasto con la Direttiva Comunitaria in tema di immigrazione, con la necessità in capo al giudice nazionale di disapplicare il decreto di espulsione.- 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cessazione il Procuratore generale territoriale che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge : la Direttiva europea sull'immigrazione non era in contrasto con la specifica normativa interna se non in relazione al termine massimo posto per il rientro, anni cinque, nella fattispecie non superato, posto che l'espulsione era del 16.09.2005 ed il rientro era stato accertato il 30.10.2009.3. In data 26.03.2013 perveniva memoria difensiva che argomentava la ritenuta incompatibilità della normativa interna rispetto alla predetta Direttiva comunitaria pure con riferimento all'art. 13, comma 13, D. L.vo 286/98 nel suo complesso. - Considerato in diritto 1. L'impugnazione della pubblica accusa è fondata.Ed invero sul tema introdotto dal ricorso del Procuratore generale territoriale questa Corte di legittimità si è già espressa con numerose decisioni, conformi, alla quali questi Collegio si riporta, condividendole, secondo le quali la disciplina della normativa interna relativa al rientro illegale, dopo espulsione, non è in contrasto -in linea generale- con la Direttiva comunitaria n. 2008/115/CE, né a tale fattispecie sono applicabili i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nella nota decisione 28.04.2011 sul caso El Dridi attinente la non equiparabile situazione prevista dall'art. 14, comma 5 ter o quater, D. L.vo 286/98 (e succ. modif.) : in tal senso si veda Cass. Pen. Sez. 1°, n. 35871 in data 25.05.2012, Rv. 253353, Mejdi; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 12750 in data 21.03.2012, Rv. 252356, Xeka; ecc.- Ciò posto, occorre peraltro rilevare come l'obbligo di conformità della normativa interna a quella comunitaria e la conseguente necessità di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata impongano di rispettare, quale parametro di legalità comunitaria, il limite di cinque anni, previsto dalla predetta Direttiva, tra l'effettiva espulsione ed il rientro (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 12220 in data 13.03.2012, Rv. 252214, Sanchez Sanchez; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 8181 in data 20.10.2011, Rv. 252210, Zyba; ecc.). Poiché nella presente vicenda, relativa alla imputata Yevdokymova, risulta che il limite di cinque anni tra espulsione e rientro non fu superato, ne consegue la fondatezza del ricorso della pubblica Accusa. La memoria difensiva, che argomenta in senso 1 contrario, senza peraltro addurre considerazioni apprezzabilmente ulteriori o diverse, non può dunque essere accolta.L'impugnata sentenza deve pertanto esse annullata per violazione della legge penale.Trattandosi di ricorso immediato per cassazione, azionato ai sensi dell'art. 569 Cod. proc. pen., il rinvio deve essere fatto alla Corte d'appello competente per territorio per il giudizio di secondo grado.P.Q. M. d'appello di Venezia.Così deciso in Roma il giorno 09 Aprile 2013.- Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte

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