Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18406 del 28/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18406 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACUZZI MARCO nato il 12/11/1958 a CIVIDALE DEL FRIULI

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’inammissibilita l del ricorso.
E’ presente l’avvocato PECORELLA RENZO del foro di GORIZIA in difesa di
IACUZZI MARCO che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Trieste il 10 maggio 2017, in parziale riforma della
decisione resa il 23 giugno 2015, all’esito del giudizio ordinario, dal Tribunale di
Udine, con la quale Marco Iacuzzi era stato riconosciuto responsabile del reato di
cui all’art. 189, comma 6, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere, dopo
avere tamponato con la propria automobile un’autovettura condotta da Monika
Didzari, la quale aveva riportato “distorsione del rachide cervicale”, omesso di
fermarsi (reato c.d. di “fuga”), fatto commesso il 29 luglio 2013, mentre era
di

non avere prestato soccorso a Monika Didzari

(omissione di soccorso stradale di cui all’art. 189, comma 7, del d. Igs. n. 285
del 1992), e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia, ha ridotto la
durata della sospensione della patente di guida; con conferma nel resto.

2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza Marco Iacuzzi,
tramite difensore, che, ripercorso l’antefatto (pp. 1-2 del ricorso), si affida a tre
motivi, con i quali denunzia violazione di legge (artt. 189, comma 6, del d. Igs.
n. 285 del 1992, e 131-bis cod. pen.) o, in alternativa, difetto motivazionale.
2.1. Con il primo motivo censura inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 189, comma 6, del d. Igs. n. 285 del 1992, quanto alla sussistenza della
materialità della fattispecie, essendo risultato, ad avviso del ricorrente, che
l’imputato ha, in realtà, rispettato l’obbligo di fermarsi; o, in alternativa,
motivazione contraddittoria e/o manifestamente illogica (pp. 3-7 del ricorso).
Richiamati il motivo di appello sul punto e la risposta fornita della Corte
territoriale, assume il ricorrente che l’istruttoria svolta, in particolare attraverso
la deposizione della testimone oculare signora Calig, ha fatto emergere che
l’imputato si è, in realtà, fermato, così rispettando l’obbligo imposto dall’art. 186,
comma 6, del d.Ig. n. 285 del 1992, come del resto ammesso espressamente
anche dalla Corte territoriale (alla p. 4 della sentenza impugnata).
La Corte di merito, dunque, errerebbe in diritto perché, secondo il
ricorrente, «mostra di credere che la fattispecie di cui all’art. 189 co. VI cod. str.
sia integrata non solo dalla violazione dell’obbligo di fermarsi, ma anche da
quello di fornire le proprie generalità. Così facendo, i Giudici di secondo grado
hanno erroneamente ampliato la fattispecie in discorso […] In altri termini, è qui
ravvisabile una violazione del principio di tassatività della fattispecie penale (artt.
1 c.p. e 25 co. Il Cost.). Al contrario, l’obbligo del conducente coinvolto in un
sinistro stradale di fornire le generalità e le informazioni utili anche ai fini
risarcitori esula dall’area del penalmente rilevante, costituendo un autonomo
illecito amministrativo previsto e sanzionato dall’art. 189 c. IV e IX cod. str.

2

[…in

stato assolto dall’accusa

ogni caso,] Poiché l’ipotizzato illecito amministrativo di mancata comunicazione
delle generalità è stato estinto con il pagamento della sanzione pecuniaria, ne
consegue che al fatto è stata applicata la norma (amministrativa) speciale, con
esclusione della rilevanza penalistica di tale profilo, ostandovi la previsione di cui
all’art. 9 I. 689/1981. La conclusione è che dell’eventuale illecito di mancata
comunicazione delle generalità, in quanto definito in sede amministrativa, è
precluso l’accertamento anche in sede penale. La Corte di Appello di Trieste non
ha tenuto conto di ciò ed ha operato una inammissibile duplicazione ovvero
estensione della contestazione. Ad avviso del ricorrente ciò è contrario al diritto

e perché si è erroneamente ritenuto che l’omessa esternazione delle generalità
sia una componente costitutiva della fattispecie di cui all’art. 189 co. VI cod.
str.» (così alle pp. 6-7 del ricorso).

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denunzia inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 189, comma 6, del d. Igs. n. 285 del 1992, in
relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato;
o, in alternativa, motivazione mancante sul punto (pp. 7-8 del ricorso).
Essendosi effettivamente fermato l’imputato ed essendo rimasto fermo sul
luogo del sinistro, secondo il ricorrente, per alcuni minuti, si è con l’appello
evidenziato che ciò sarebbe in contrasto con la sussistenza dell’elemento
psicologico ma a tale doglianza la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna
risposta, così sostanzialmente incappando nel vizio di omissione di pronunzia.

2.3. Con l’ulteriore motivo Iacuzzi lamenta l’omessa applicazione dell’art.
131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero i requisiti di legge ovvero, in
alternativa, motivazione mancante, contradditoria o manifestamente illogica sul
punto (pp. 8-10 del ricorso).
La Corte avrebbe del tutto trascurato, ad avviso del ricorrente, sia
l’occasionalità del fatto sia l’incensuratezza dell’imputato, condizioni evidenziate
nell’appello e legittimanti il riconoscimento della causa di non punibilità,
ancorando il diniego al comportamento dell’imputato ed alla non minimale
tenuità del danno cagionato (p. 4 della decisione impugnata), in chiara
contraddizione “interna” – si stima – con quella parte della sentenza in cui
definisce, due righe più sotto, modesto il sinistro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
1.1.11 primo motivo è destituito di fondamento.

3

positivo almeno sotto due profili: perché è stato così travolto l’art. 9 I. 689/1981

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, i Giudici di merito
non hanno identificato il reato di “fuga” tout-court nel non fornire le generalità,
avendo, invece, descritto una fermata, temporalmente breve, comunque del
tutto inutile rispetto alle finalità che la norma mira a tutelare, non avendo
l’imputato fornito le proprie generalità, non essendosi informato delle condizioni
della persona che aveva patito il tamponamento, non avendo – ciò che
maggiormente rileva – in alcun modo consentito la ricostruzione della dinamica
del sinistro né avendo atteso l’arrivo delle forze dell’ordine, pur avendo assistito
alla telefonata di soccorso ai Vigili urbani, né essendosi reso reperibile e, anzi,

ha aperto la porta di casa (p. 4 della sentenza impugnata).
Una situazione fattuale, quindi, che ben si inquadra in quella decisa dai
precedenti di legittimità correttamente evocati dal Tribunale (pp. 2-4 della
sentenza di primo grado), con l’adesione della Corte di appello (p. 4): del resto,
assai condivisibilmente, si è ritenuto che «Integra il reato di cui all’art. 189,
commi primo e sesto, c.d.s. (cosiddetto reato di “fuga”), la condotta di colui che
– in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia
derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro una sosta
momentanea (nella specie “per pochi istanti”), senza consentire la propria
identificazione, né quella del veicolo (La Corte ha rilevato che il dovere di
fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario
all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del
conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata
della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né
l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un
qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella
causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una
qualsiasi utilità pratica)»

(Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti, Rv.

234581; nello stesso senso v.,

ex plurimis,

a proposito di soste solo

momentanee, Sez. 4, n. 42308 dei 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4,
n. 9218 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734).
Risultano assorbite – all’evidenza – le ulteriori questioni poste.
1.2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono, del pari, infondati.
Infatti quanto al tema del dolo, peraltro assai genericamente posto con
l’appello (pp. 2-3), la ricostruzione degli accadimenti operata dai Giudici di
merito sottintende chiaramente la sussistenza della volontà consapevole
dell’imputato di sottrarsi ai doveri di collaborazione per la ricostruzione
dell’incidente ed è sviluppato mediante – adeguata – valorizzazione della
condotta sia contemporanea che successiva al fatto (pp. 2-4 della sentenza

4

essendosi addirittura sottratto al controllo dei Carabinieri, cui Marco Iacuzzi non

impugnata); non senza considerare che la motivazione della sentenza di primo
grado (p. 4) si salda, secondo regola generale, con quella di appello.
1.3. La Corte affronta, poi, il problema dell’applicazione dell’art. 131-bis
cod. pen., posta con l’appello (p. 4, in relazione alla richiesta avanzata dalla
difesa e di cui al verbale di udienza del 9 giugno 2015) e lo risolve
negativamente con motivazione – sì – stringata ma logica e congrua,
valorizzando (p. 4), da un lato, il danno cagionato, definito “non nninimale”,
evidentemente con riferimento omnicomprensivo sia al danno materiale al
veicolo tamponato sia alle lesioni lievi alla donna, e, dall’altro, la condotta

merito (pp. 3-4 della sentenza impugnata e pp. 2 e 4 di quella del Tribunale)
nell’istruttoria testimoniale, era visibilmente ubriaco si è persino sottratto alle
ricerche dei Carabinieri.
Nessuna insanabile incoerenza, dunque, con la definizione di modestia del
sinistro (p. 4 della sentenza impugnata), con evidente riferimento, sul punto, alla
semplice – ma non esaustiva – ammaccatura materiale della carrozzeria del
veicolo in effetti constatata dai Vigili urbani (p. 1 della sentenza di primo grado).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge, al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 28/03/2018.

Il Consigliere estensore
D

Cenci

Il Presidente
FrancesiA ria Ciannpi

complessiva tenuta dall’imputato, che, secondo quanto accertato dai Giudici di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA