Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18406 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18406 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALOIA MICHELA N. IL 04/11/1978
avverso la sentenza n. 1786/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO B NITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
A ut_e:cee,
che ha concluso per
( o_ex,„_< Q ,kp Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 05/04/2013 1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il giorno 8 marzo 2012 con la quale veniva confermata quella pronunciata dal Tribunale di Foggia, nella sezione distaccata di San Severo, il 20 dicembre 2010 e, con essa, la sua condanna alla pena di mesi quattro di arresto, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 9, co. 1, L. 1423/1956, per non aver ottemperato, il 24.12.2006, all'obbligo impostogli, con provvedimento di prevenzione, di presentarsi presso il Commissariato di San Severo ogni domenica alle ore 20,00, propone ricorso per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, D'Aloia Michela, sviluppando un unico motivo di impugnazione. Lamenta con esso la difesa ricorrente la violazione dell'art. 99 c.p., sul rilievo che nella determinazione della pena i giudici territoriali hanno applicato la recidiva ad un reato contravvenzionale, mentre l'aggravante in parola, per espresso disposto normativo, è applicabile esclusivamente ai delitti. 3. 11 ricorso è fondato. E' infatti noto che l'art. 99 c.p., con il quale il legislatore ha disciplinato l'istituto della recidiva, è stato integralmente sostituito dall'art. 4 della legge 4 dicembre 2005, n. 251 ed in seguito alla novella esso così recita: "Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento ..... ". Il chiaro disposto normativo rende pertanto evidente che nella sua nuova formulazione la recidiva è istituto applicabile esclusivamente ai delitti e non più, come in precedenza, a tutti i reati. Nel caso di specie sia il giudice di prime cure che quello di appello, in costanza di una figura di reato contravvenzionale quale è quella tipizzata al primo comma dell'art. 9 L. 1423/1956, hanno applicato la recidiva la quale, in sede di regolamento sanzionatorio, ha determinato l'interdizione di ogni effetto di favore sulla pena delle concesse attenuanti generiche, dappoichè bilanciate in termini di equivalenza l'una con le altre. Vertesi pertanto in ipotesi di pena illegale. Da tali premesse consegue che, allo stato, il reato contestato all'imputato deve essere dichiarato estinto per prescrizione giacchè decorso il termine massimo quinquennale di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 162 c.p., pur considerando la sospensione La Corte osserva in fatto ed in diritto: del suo decorso disposta dalla Corte territoriale il 15 novembre 2011 con effetto fino al giorno 8 marzo 2012. La contravvenzione contestata è stata infatti consumata il 24 dicembre 2006, di guisa che il termine massimo detto, con la sospensione, è maturato il 16 aprile 2012. la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione. Roma, addì 5 aprile 2013 P. Q. M.

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