Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18406 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18406 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ALOIA MICHELA N. IL 04/11/1978
avverso la sentenza n. 1786/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO B NITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Q ,kp Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 05/04/2013 1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari il giorno 8
marzo 2012 con la quale veniva confermata quella pronunciata dal
Tribunale di Foggia, nella sezione distaccata di San Severo, il 20
dicembre 2010 e, con essa, la sua condanna alla pena di mesi
quattro di arresto, perché riconosciuto colpevole del reato di cui
all'art. 9, co. 1, L. 1423/1956, per non aver ottemperato, il
24.12.2006, all'obbligo impostogli, con provvedimento di
prevenzione, di presentarsi presso il Commissariato di San Severo
ogni domenica alle ore 20,00, propone ricorso per cassazione,
assistito dal difensore di fiducia, D'Aloia Michela, sviluppando un
unico motivo di impugnazione.
Lamenta con esso la difesa ricorrente la violazione dell'art. 99 c.p.,
sul rilievo che nella determinazione della pena i giudici territoriali
hanno applicato la recidiva ad un reato contravvenzionale, mentre
l'aggravante in parola, per espresso disposto normativo, è
applicabile esclusivamente ai delitti.
3. 11 ricorso è fondato.
E' infatti noto che l'art. 99 c.p., con il quale il legislatore ha
disciplinato l'istituto della recidiva, è stato integralmente sostituito
dall'art. 4 della legge 4 dicembre 2005, n. 251 ed in seguito alla
novella esso così recita: "Chi, dopo essere stato condannato per un
delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad
un aumento ..... ". Il chiaro disposto normativo rende pertanto
evidente che nella sua nuova formulazione la recidiva è istituto
applicabile esclusivamente ai delitti e non più, come in precedenza,
a tutti i reati.
Nel caso di specie sia il giudice di prime cure che quello di appello,
in costanza di una figura di reato contravvenzionale quale è quella
tipizzata al primo comma dell'art. 9 L. 1423/1956, hanno applicato
la recidiva la quale, in sede di regolamento sanzionatorio, ha
determinato l'interdizione di ogni effetto di favore sulla pena delle
concesse attenuanti generiche, dappoichè bilanciate in termini di
equivalenza l'una con le altre.
Vertesi pertanto in ipotesi di pena illegale.
Da tali premesse consegue che, allo stato, il reato contestato
all'imputato deve essere dichiarato estinto per prescrizione giacchè
decorso il termine massimo quinquennale di cui al combinato
disposto degli artt. 157 e 162 c.p., pur considerando la sospensione La Corte osserva in fatto ed in diritto: del suo decorso disposta dalla Corte territoriale il 15 novembre
2011 con effetto fino al giorno 8 marzo 2012. La contravvenzione
contestata è stata infatti consumata il 24 dicembre 2006, di guisa
che il termine massimo detto, con la sospensione, è maturato il 16
aprile 2012. la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il
reato per prescrizione.
Roma, addì 5 aprile 2013 P. Q. M.