Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18405 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18405 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALGARELLA MIRKO nato il 18/10/1991 a LATISANA

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’inannmissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato IOVINO FABRIZIO del foro di Roma in difesa di
SALGARELLA MIRKO in sostituzione dell’avvocato DELL’AGNOLO PAOLO del foro
di PORDENONE che deposita nomina ex art. 102 cpp e si riporta ai motiv- i del
ricorso chiedendo l’accoglimento.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 6 marzo 2017, riformava la
sentenza del Tribunale di Pordenone del 23 settembre 2015, con la quale Salgarella
Mirko veniva assolto perché il fatto non sussiste, condannandolo, concesse le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui
all’art. 186, c. 2-bis, cod.strad., alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di
ammenda per il reato p. e p. dall’art. 186, c. 2, lett. c), c.

2-bis, c. 2-sexies

l’autovettura targata BM976LA in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche con tasso alcolemico accertato in 1,74 g/I come emerso dalle
analisi tqssicologiche. Venivano concessi i doppi benefici di legge. Veniva disposta la
revoca della patente di guida.
2. La Corte territoriale perveniva a ribaltare la sentenza di primo grado avendo
ritenuto, al contrario del Tribunale, che non sussistesse la necessità di rendere al
Salgarella l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima del
compimento delle analisi ospedaliere volte all’accertamento del tasso alcolico,
essendo l’imputato stato sottoposto al prelievo ematico nell’ambito di un più
articolato protocollo sanitario, ed essendo peraltro giunto in ospedale,
nell’immediatezza del fatto, in condizioni comatose che avrebbero impedito di
rendere gli avvisi.
3.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione, deducendo tre motivi.
4. Con i primi due motivi, strettamente connessi, il ricorrente lamenta, ex art. 606,
c. 1, lett. b) e lett. c), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 191,
354, 356, cod.proc.pen., 114 disp. att. cod.proc.pen. e 3 Cost., in quanto gli esiti
del prelievo ematico eseguiti senza il previo consenso dell’imputato e senza gli
avvisi difensivi devono ritenersi viziati da inutilizzabilità patologica assoluta.
Emergeva infatti dall’istruttoria, senza ombra di dubbio, che i prelievi di campioni
biologici eseguiti sul Salgarella venivano posti in essere su soggetto sottoposto a
cure mediche unicamente per l’intervenuta richiesta della P.G., e quindi ad esclusivi
fini di indagine penale, e non già di cura.
5.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta,

ex art. 606, c. 1, lett. c),

cod.proc.pen., violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att. cod.proc.pen.
e 180, 182, c. 2 cod.proc.pen. in relazione alla illegittimità del rigetto della
eccezione di inutilizzabilità dell’accertamento relativo allo stato di ebbrezza. Il
ricorrente infatti censura la decisione della Corte territoriale sul punto, in quanto

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cod.strad., perché, alle ore 3.40 circa, provocava un incidente stradale guidando

l’eccezione di inutilizzabilità è stata presentata conformemente all’orientamento
delle Sezioni Unite n. 5396/2015 (Bianchi) entro la deliberazione della sentenza di
primo grado, e dunque tempestivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. In rito, va preliminarmente chiarito come la giurisprudenza abbia avuto più volte

all’art. 114 disp. att. cod.proc.pen. è la nullità di ordine generale a regime
intermedio (Sez. F., n. 34886 del 6 agosto 2015, Cortesi, Rv. 264728).
2.1. Quanto al termine entro il quale eccepire tale nullità, a causa di precedente
contrasto giurisprudenziale, sono intervenute, come noto, le Sezioni Unite,
chiamate a risolvere la specifica questione se la nullità conseguente al mancato
avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolinnetrico,
della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114
disp. att. cod.proc.pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’art. 182, c.
2, cod.proc.pen., se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento
dell’atto; ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore,
quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non
deducibilità della nullità.
2.2. Risolvendo tale quesito, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto
per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo,
da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore
di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod.proc.pen., può essere
tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, c.
2, secondo periodo, cod.proc.pen., fino al momento della deliberazione della
sentenza di primo grado (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc.
Bianchi, Rv. 263023). Ciò in considerazione del fatto che nel caso in cui la nullità
dell’atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza
l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell’indagato o
dell’imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182, c.
2, cod.proc.pen. (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv.
263026). Di talché, pertanto, la parte su cui grava l’onere di eccepire, ex art. 182 c.
2 cod.proc.pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore – ovvero il
pubblico ministero -, in nessun caso l’indagato o l’imputato né altra parte privata, in
quanto l’ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa
(Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263024).

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modo di chiarire che la sanzione processuale conseguente al mancato avviso di cui

2.3. Si è comunque chiarito che, se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di
opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità
va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di
condanna (Sez. Un., n. 5396 del 29 gennaio 2015, cit; Sez. 4, n. 22608 del
04/04/2017, Rv. 270161).

tardivamente proposta, in quanto non era stata articolata nell’atto di opposizione.
3. Essa, inoltre, risulta infondata anche nel merito, come la Corte d’Appello ha
avuto modo di evidenziare.
3.1. Pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di guida in
stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un
incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt.
356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen., in relazione al prelievo ematico
presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico,
qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari
protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Sez. 4,
n. 3340 del 22 dicembre 2016, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4, n. 7967 del 6 dicembre
2013, Zanutto, Rv. 258614). Ciò in quanto, in tal caso, gli accertamenti vengono
compiuti per esclusive esigenze di indagine, e sono dunque atti di P.G., ai quali
deve essere applicato l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
(Sez. 4, n. 51284 del 10 ottobre 2017, Lirussi). Ciò in ragione del fatto che, in tale
caso, trova applicazione l’art. 348, c. 4, cod.proc.pen., che permette agli organi di
P.G. di avvalersi di persone dotate di specifiche competenze tecniche laddove
debbano essere compiuti accertamenti che le richiedano. In particolare, con la
citata recente pronuncia si è precisato che nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria
proceda ai sensi dell’art. 186 co. 5 C.d.S., sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui
all’art. 114 disp. att., cod. proc. pen., allorché il conducente sia già indiziato di
reato, al momento in cui la P.G. ha inviato al personale sanitario la richiesta di
procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico, e se l’accertamento
non venga espletato a fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle
finalità terapeutiche del caso concreto e unicamente finalizzato alla ricerca della
prova della colpevolezza del soggetto indiziato.
3.2. Inoltre, à bene ribadire che la prestazione degli avvisi è cosa diversa rispetto al
consenso del paziente al trattamento sanitario. I risultati del prelievo ematico
effettuato per’ le terapie cfi pronto soccorso successive ad incidente stradale e non

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2.4. Tanto premesso, l’eccezione difensiva sul punto nel caso odierno è stata

preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per
l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la “mancanza
di un preventivo consenso” dell’interessato (Sez. F, n. 52877 del 25 agosto 2016,
Ilardi, Rv. 268807). Diversamente, il conducente può, a causa del suo carattere
invasivo, opporre un “espresso dissenso” al prelievo ematico richiesto dalla polizia
giudiziaria e finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel
sangue, salve le conseguenze penali di tale rifiuto, e salva comunque l’utilizzabilità

2017, Zago, Rv. 271665; Sez. 4, n. 1522 del 10 dicembre 2013, Lo Faro, Rv.
25849; Sez, 4, n. 10605 del 15 novembre 2012, Bazzotti, Rv. 254933). E’ del tutto
consolidato l’indirizzo per cui i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie
di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova
della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in
stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso
dell’interessato (ex multis, Sez. F, n. 52877 del 25/08/2016, Rv. 268807; Sez. 4,
n, 1522 del 10/12/2013, Rv. 258490 Sez. 4, n. 6755 del 06/11/2012, Rv.
254931; Sez. 4, n. 26108 del 16/05/2012, Rv. 253596). Si è chiarito altresì che il
difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di
inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di
natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la
sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito
delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà
personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente
previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge. La stessa Corte Costituzionale, infatti,
nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che con altra
sentenza (precisamente la n. 194 del 1996) in relazione alle disposizioni dal nuovo
codice della strada (artt. 186 e 187), era stato escluso ogni contrasto con l’art. 13
comma 2 Cost, atteso che il legislatore, operando specificamente il bilanciamento
tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della
libertà personale, ha dettato una disciplina specifica e dettagliata dell’accertamento
che non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge.
3.3. Ebbene, nel caso odierno si è evidentemente fatta corretta applicazione dei
suesposti principi. L’imputato, infatti, in stato comatoso, veniva trasportato in
ospedale ed Vi sottoposto ai dovuti trattamenti sanitari del caso. Nei protocolli
clinici specifici, che prevedevano una serie di esami e prestazioni che avrebbero
condotto a ricoverare il paziente in terapia intensiva, era previsto anche il prelievo
di sangue, nonostante fosse stata annotata anche la richiesta della P.G. Ne

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degli accertamenti compiuti in carenza di consenso (Sez. 4, n. 54977 del 17 ottobre

consegue la non necessità degli avvisi difensivi, tanto più in quanto rivolti a
soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza. Né il consenso deve ritenersi
necessario, o in ogni caso di incoscienza, potenzialmente dovuto anche all’abuso di
alcol, non sarebbe possibile in alcun modo procedere ad accertamento dello stato di
ebbrezza. Tanto premesso, nel caso in esame la Corte d’Appello ha ampiamente ed
esaustivamente rilevato che l’imputato era stato trasportato in ambulanza in
ospedale e sottoposto a cure mediche, in quanto aveva riportato un ” trauma

iniziale movimento di troponina” con prognosi di giorni 20, che era stato trattenuto
nel nosocomio per accertamenti fino al pomeriggio del giorno successivo e che dal
referto medico in atti risultava che il prelievo avesse valenza clinica: il prelievo,
dunque, doveva ritenersi disposto nell’ambito delle cure mediche del caso, con
conseguentemente legittimità e utiiizzabilità del prelievo anche in assenza di
espresso consenso dell’interessato, secondo il consolidato della giurisprudenza di
legittimità di cui è stata fata corretta applicazione.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del
ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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