Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18404 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18404 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENERI PAOLO N. IL 18/10/1949
avverso la sentenza n. 3954/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1(204,,,r72A
che ha concluso per &j 0″, vue(2)~,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto

Con sentenza 7/10/11 la Corte di Appello di Firenze, ritenuto il concorso formale omogeneo tra
i due reati, rideterminava la pena in euro 800 di ammenda. Con conferma nel resto.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) la prescrizione dei due reati (istantanei),
commessi il 14/9/80 e il 26/11/71; 2) l’erroneo calcolo della pena, quello corretto ex art. 135
cp alla data del 15/9/07 essendo di 38 euro di ammenda per ogni giorno di arresto (e quindi,
per i rideterminati 20 giorni di arresto, 760 e non 800 euro di ammenda).
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento senza rinvio della
sentenza perché i reati erano estinti per prescrizione. Nessuno compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per la preliminare (e assorbente) ragione che i reati contestati (ritenuti
riuniti in concorso formale omogeneo tra loro) sono estinti per prescrizione. Contrariamente
all’assunto difensivo essi non sono istantanei bensì permanenti (“La consumazione del reato di
omessa denuncia di trasferimento delle armi cessa soltanto con l’eliminazione della situazione
antigiuridica per mezzo dell’esecuzione del comportamento prescritto, perché l’obbligo di
denuncia permane sino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’Autorità la nuova località
ove l’arma è stata trasferita”: Cass., I, sent. n. 40173 del 1°/10/09, rv. 245188) e tuttavia si
sono prescritti (salvo sospensioni) alla data del 15/9/12 (cinque anni, ex artt. 157 e 160 cp,
dal 15/9/07, data dall’accertamento delle contravvenzioni). La sentenza impugnata va pertanto
annullata, senza rinvio, perché il reato (unitariamente considerato) è estinto per prescrizione.
Resta confermata la disposta confisca, obbligatoria in materia di armi.
Pqm
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferma
restando la disposta confisca.
Roma, 5/4/13

Con sentenza 19/5/10 il Tribunale di Arezzo condannava Ceneri Paolo, con le circostanze
attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di giorni 20 di arresto per il reato (acc. il 15/9/07 in
Mercatale di Cortona, residenza del Ceneri dal 4/6/04) di omessa denuncia di trasferimento di
un fucile automatico Beretta cal. 12 denunciato in Lisciano Niccone in 14/9/80 e di ulteriori 20
giorni di arresto per il reato (nello stesso luogo e tempo) di omessa denuncia di trasferimento
di un fucile Gitti cal. 16 denunciato in Città di Castello in 26/11/71. Con confisca delle armi e
delle munizioni con esse rinvenute (25 cartucce cal. 16 e 380 cal. 12).

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