Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18403 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18403 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPANNELLI FRANCESCO, nato il 17/03/1972
avverso la sentenza n. 2414/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale Dott. Roberto Aniello, che ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
perché il reato è estinto per prescrizione.

Data Udienza: 05/04/2013

Lt

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1_5 maggio 2009 il Tribunale di Ascoli Piceno, in
composizione monocratica, ha dichiarato Capannelli Francesco colpevole del
reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956, allo stesso contestato per essersi
reso inottemperante al provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 13
giugno 2007, che gli vietava di rientrare nel Comune di Ascoli Piceno per la
durata di tre anni, e l’ha condannato, tenuto conto della recidiva reiterata,

2.

La Corte d’appello di Ancona con sentenza 12 dicembre 2011 ha

confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’infondatezza delle ragioni
volte a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato per la buona
fede del trasgressore e legittima la pena per la sua determinazione secondo i
criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando, con
unico motivo, violazione della legge penale e omessa motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod.
pen. per non essere stata presa in considerazione la domanda di esclusone della
recidiva e per non essere stata rilevata la contestazione della stessa per un reato
contravvenzionale in violazione della legge penale.

4. A mezzo nota difensiva pervenuta il 16 gennaio 2013 il ricorrente ha
chiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per decorso del termine
massimo di prescrizione alla data del 23 settembre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La verifica preliminare che si impone, avuto riguardo al tempus commissi
delicti

indicato nel capo d’imputazione (23 settembre 2007), attiene

all’accertamento dell’intervenuto decorso, in data successiva alla emissione della
sentenza d’appello impugnata, del termine massimo di prescrizione del reato,
con riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen.
La verifica consente di rilevare che tale termine è maturato il 23 settembre
2012, considerati il titolo del reato, la data della commissione della condotta
contestata e la mancanza di sospensioni del corso del termine prescrizionale, ai
sensi degli artt. 157 e segg. cod. pen., nel testo successivo alla legge n. 251 del
2005.
2

specifica e infraquinquenale contestata, alla pena di mesi quattro di arresto.

2. Al rilievo dell’intervenuta estinzione del reato non ostano il motivo
dedotto dall’imputato, né la limitazione della impugnazione alla sola questione
della recidiva.
2.1. Il motivo del ricorso, proposto nei termini di legge, non presenta,
infatti, profili d’inammissibilità, poiché la deduzione che lo sostiene attiene a
questione di diritto che non è manifestamente infondata, avendo la legge n. 251
del 2005 espunto dall’ordinamento la recidiva con riferimento alle

247647; Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, dep. 28/01/2009, Tessitore, Rv.
242439; Sez. F, n. 26556 del 25/07/2006, dep. 28/07/2006, Leonardini, Rv.
234377), e non ha, pertanto, precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa
Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del
22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).
2.2. La mancata impugnazione della sentenza nel punto relativo
all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente e la devoluzione da
parte dello stesso a questa Corte della censura relativa alla contestata recidiva
hanno fatto sorgere la sola preclusione processuale al riesame del primo punto
non impugnato, correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della
disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del
19/01/2000, dep. 28/06/2000, Tuzzolino A., Rv. 216239), mentre il giudicato
consegue alla decisione irrevocabile sull’intero capo e, quindi, alla irretrattabilità
di tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna
dell’imputato rispetto al reato o a uno dei reati attribuitigli.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per
essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

contravvenzioni (Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, dep. 26/05/2010, Colella, Rv.

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