Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18402 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18402 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAMOUCHI TALEL nato il 24/04/1992 a ACIREALE

avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la mlazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del capo 4 per difetto
di querela con conseguente rideterminazione della pena.
E’ presente l’avvocato PORCARO ROBERTO del foro di ROMA in difesa di
NAMOUCHI TALEL che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 20 aprile 2017, confermava
integralmente la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Torino del 26 ottobre 2016 con la quale Namouchi Talel veniva condannato, all’esito
del giudizio abbreviato, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di
anni due e mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i reati previsti dai

Veniva invece assolto gli altri episodi di furto contestati ai capi 2), 3) e 6).
2.Per quanto qui interessa, l’imputato veniva condannato per il reato p. e p. dagli
artt. 624 e 625, n. 4, cod.pen., (capo 4) dell’imputazione) per essersi impossessato
del telefono cellulare di proprietà di Sottosanti Fabio, che lo deteneva all’interno
dello zaino, con l’aggravante di avere agito con destrezza, sfilando il cellulare dallo
zaino, che la persona offesa aveva appoggiato a terra, mentre usava il suo
skateboard.

3. É opportuno richiamare la ricostruzione di fatto relativa al solo capo 4), essendo
quello su cui si appuntano le doglianze dell’odierno ricorso.
3.1. In data 8 ottobre 2015, Sottosanti Fabio denunciava il furto del proprio
telefono cellulare, avvenuto in piazza Castello in Torino, da parte di quello che è
stato riconosciuto senza dubbio essere l’odierno imputato. La persona offesa,
infatti, aveva visto il Namouchi prelevare il telefono dallo zaino, “che era stato
appoggiatova terra ,,n Vieino al monumento al Duca d’Aosta dove si ,stava in quel
momento esercitando con lo skateboard. Quindi il Sottosanti aveva chiesto al
ragazzo cosa stesse facendo e questi aveva risposto che voleva solamente accedere
a Facebook ma, quasi subito, si era allontanato in, direzione del McDonald’s lì vicino,
ed al tentativo del Sottosanti di fermarlo questi si era rifiutato e con tono arrogante
gli aveva detto che stava andando al McDonald’s e che sarebbe tornato. Dopo avere
aspettato per circa mezz’ora vanamente, la persona offesa aveva sporto denuncia,
ed aveva successivamente riconosciuto per via fotografica con certezza l’imputato.
Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto correttamente contestato il reato e
dunque la sussistenza dell’aggravante della destrezza.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per
Tassazione.
5. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. q), cod.proc.pen.,
violazione •…ii legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della
,_iestrezza. Invero, il ricorrente evidenzia come la motivazione della Corte d’Appello ./1

capi 1), 4) e 5) dell’originaria imputazione (rapina, furto aggravato e minaccia).

sul punto debba considerarsi fortemente illogica, laddove ritiene la destrezza
sussistente per avere l’imputato escluso la vigilanza della persona offesa, riuscendo
a sfilare il telefonino dallo zaino, tanto che però il Sottosanti aveva potuto avvedersi
del furto e raggiungere il prevenuto, non avendo mai perso di vista, se non che per
brevi momenti, il proprio zaino.
5.1. Il giudico d’appello non avrebbe applicato correttamente i più recenti principi
dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurazione della

difensiva e della vigilanza del proprietario e che consisterebbe in particolare agilità
e sveltezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come noto, sulla corretta configurazione dell’aggravante della destrezza nel
delitto di furto sono intervenute di recente le Sezioni Unite, chiarendo
definitivamente che essa sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o
durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da
particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o
eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che
egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di
momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. Un., n. 34090 del 27
aprile 2017, Quarticelli, Ry. 270088).
2.1. L’aggravante della destrezza, infatti, è configurabile in presenza. di condotte
caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l’attenzione della persona offesa
(::73.! controllo e dal possesso della cosa (Sez. 2, n. 9374 del 18 febbraio 2015, RG.
proc. Di Battista, Rv. 263235). Ne consegue che non sussiste l’aggravante della
destrezza nell’ipotesi di furto commesso dall’agente approfittando della situazione di
assenza di vigilanza sulla res da parte del possessore (Sez. 5, n. 534 del 14 ottobre
2016, Bevilacqua, Rv. 268899), qualora questa situazione non sia stata determinata
Callo stesso soggetto agente, che invece si sia limitato ad approfittarne, in quanto
in tal caso la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell’eludere il
controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un’opportunità in
assenza di controllo da parte di quest’ultima (Sez. 4, n. 22164 del 22 aprile 2016,
Rv. 267308).
Tharito

indi che la destrezza si configura in tutti quei casi in cui il soggetto

;-.gente, con particolare abilità, !: – iesca, a menomare la vigilanza attuale del
.:ossessore.s. 9.i;la cosa, ovvero a far sì che tale vigilanza sia sviata in momento

destrezza, che si avrebbe solo con una menomazione apprezzabile della capacità

precedente rispetto alla propria condotta criminosa, e che, diversamente, non potrà
ritenersi l’aggravante della destrezza nel caso in cui il soggetto agente si limiti ad
approfittare della temporanea assenza di vigilanza sulla cosa dovuta a distrazione
del possessore da lui non causata, appare evidente la violazione di legge nel caso di
specie.
4. Invero, il Namouchi, approfittando del fatto che il Sottosanti si stesse dedicando
alio skateboarci e che quindi avesse decisamente allentato se non del tutto

sfilandolo dallo zaino, condotta di per sé non particolarmente agile ed idonea ad
impedire il controllo del possessore sul bene, tanto è vero che quest’ultimo se ne è
infatti accorto, avvicinandosi al Namouchi e chiedendo spiegazioni.

S. Di conseguenza, non essendo configurabile l’aggravante in parola, si impone
l’annullamento senza rinvio relativamente alla ipotesi di reato contestata, dal
momento che la denuncia ( allegata dal ricorrente in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso) non contiene neanche implicitamente alcuna
manifestazione di volontà punitiva ( sez. 5, n.15691 del 6/12/2013, Anzalone; sez.
4, n.46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv 251439) e pertanto l’azione penale non

poteva essere iniziata per difetto di querela.
5.

E’ possibile procedere, ai sensi del novellato art, 620, lett, I, alla

rideterminazione della pena inflitta, espungendo l’aumento di mesi due ed €.200 di
multa applicati dai -giu-diti di merito a titolo di continuazione ‘Sulla pena base,
giungendosi così alla pena finale di anni due e mesi uno di reclusione ed €.467,00 di
multa.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto (capo 4)
perché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela e
ridetermina la pena per i residui reati in complessivi anni due e mesi uno di
reclusione ed €.467,00 di multa.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018

Depositata in Can Ileria

Il Presidente

abbandonato la vigilanza sul bene, si è impossessato del cellulare semplicemente

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