Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18402 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18402 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIRO DIEGO N. IL 31/07/1970
avverso la sentenza n. 541/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore G9nera1e in persona del Dott. 12444<àd232,0
che ha concluso per !
okitAM411 4f. Vt715L.4-s.-- dij (1) epok, r Udito, per la part
Uditi difensor ile, l'Avv Data Udienza: 05/04/2013 Ritenuto In fatto 1.Con sentenza resa il 10 aprile 2012 la Corte di Appello di Trieste confermava
la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone che in data 6 ottobre 2010 aveva
condannato l'imputato Diego Giro alla pena di giorni quindici di arresto, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, pena detentiva convertita nella
responsabile della contravvenzione di cui all'art. 650 cod.pen., contestatagli perché,
in qualità di amministratore unico della società "Ecoverde s.r.l." con sede in Caorle
(VE) via Strada Ottava presa nr. 97, incaricata dal comune di Aviano del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani -frazione secco-umido-, non ottemperava ad un
ordine legalmente dato dal Sindaco di Aviano, con ordinanza n. 74/08 del
25/06/2008 (notificata il 25/06/2008), con la quale veniva imposto allo stesso di
provvedere, entro 24 ore dalla notifica, a svuotare i cassonetti stradali del rifiuto
secco non riciclabile e dell'umido e di provvedere, entro 48/72 ore dalla notifica
dell'ordinanza sindacale, alla pulizia e lavaggio a caldo con mezzo idoneo dei
cassonetti stradali utilizzati per la raccolta del rifiuto secco e del rifiuto umido;
accertato in Aviano il 27 ed il 30 giugno 2008.
1.1 Da entrambe le sentenze le merito era emerso che, stipulato tra imputato
e Comune di Aviano il contratto del 14/2/2007 di proroga della concessione in
appalto per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani frazioni
secco-umido per il periodo 5/4/2007-4/4/2010, da considerarsi di pubblica utilità e
tale da non poter essere sospeso o abbandonato che per "causa di forza maggiore",
all'esito di controllo effettuato il 24/6/2008 da personale dell'ASL n. 6 Friuli
Occidentale e della Polizia Municipale, era stato riscontrato che, rispetto alle trenta
postazioni di raccolta dei rifiuti urbani, soltanto in alcune i cassonetti del secco
erano stati svuotati di recente, mentre in altre quelli per il secco non riciclabile da
2.400 litri o da 1.100 litri non erano stati svuotati da parecchi giorni, erano ricolmi
di sacchetti di spazzatura, collocati anche a terra e che quelli dei rifiuti umidi
emanavano un forte odore e presentavano larve di insetti, indicativo del mancato
svuotamento da alcuni giorni.
1.2 Emanata il 25 giugno 2008 da parte del Sindaco di Aviano ordinanza a
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, notificata ad Ecoverde s.r.l. in data
25/6/2008, con la quale era stato disposto lo svuotamento di tutti i cassonetti
stradali del rifiuto secco non riciclabile e dell'umido entro ventiquattr'ore e la loro
pulizia ed il lavaggio a caldo entro quarantotto-settantadue ore, i successivi controlli
espletati dagli agenti della polizia municipale in data 27 e 30 giugno 2008 aveva corrispondente pena pecuniaria di euro 570,00 di ammenda, in quanto ritenuto rilevato la mancata ottemperanza ed il mancato svuotamento dei cassonetti,
risultati maleodoranti e pieni di insetti, in Aviano centro e nelle frazioni di Castello,
Marsure e Giais, nonché la presenza di sacchetti di rifiuti non identificabili nelle
immediate vicinanze dei contenitori.
1.3 Si riteneva irrilevante che l'impresa dell'imputato avesse versato in
condizioni finanziarie disastrose ed indimostrato che in data antecedente il Comune
dell'appalto per l'importo di 50.000 euro.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato
a mezzo del suo difensore, il quale deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 650 cod. pen. e carenza di
motivazione per non avere considerato che la norma incriminatrice può essere
applicata nei soli casi in cui non sussista una norma specifica che punisca
specificamente la condotta;
b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 45 cod. pen., in quanto la Corte
territoriale non aveva considerato che la condotta era stata determinata da causa di
forza maggiore, costituita dai comportamenti improvvidi ed illegittimi di
amministrazioni pubbliche appaltanti, compresa quella di Aviano, che avevano
interrotto il pagamento dei corrispettivi e fatto venir meno i mezzi finanziari per la
gestione del servizio;
c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 42 cod. pen., in quanto egli aveva
agito senza l'intenzione di rendersi inottemperante all'ordinanza sindacale e senza
nemmeno essere incorso in colpa, atteso che si era attivato per fare in modo che il
servizio fosse ripreso e gestito da altra impresa qualificata.
Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.11 primo motivo di gravame prospetta la questione di diritto circa la natura
sussidiaria della disposizione di cui all'art. 650 cod. pen., profilo che non sarebbe
stato tenuto in considerazione dai giudici di merito nell'affermare la responsabilità
dell'imputato.
1.1 Osserva questa Corte che effettivamente, come già rilevato dalla propria
giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 650 cod.pen. è strutturata quale norma
penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia
previsto come reato da altra specifica disposizione, ovvero allorchè il provvedimento
dell'autorità rimasto inosservato non sia munito di un proprio, specifico meccanismo di Aviano avesse sospeso i pagamenti dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione di tutela degli interessi coinvolti (Sez. 1, n. 1711 del 14/2/2000, Di Maggio, rv.
215341; sez. I, n. 2653 del 3/3/2000, Parlà, rv. 215373). Per poter configurare la
fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni,
costituite da:
-inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in
occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel
pubblico, oppure di igiene o di giustizia;
-inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a
situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed
autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio;
-emissione del provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di
ordine pubblico, di igiene, a tutela dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti
privati. 1.2 A tal fine incombe sul giudice verificare se il provvedimento assolva alla
funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento e se sia articolato in modo tale
da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle
esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte.
1.3 Quando poi venga adottata un'ordinanza "contingibile ed urgente"
emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi dell' art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria,
igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una
motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla
legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici,
come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti
ordinari (Sez. 1, n. 15881 del 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358).
1.4 Tutto ciò premesso, nel caso in esame i giudici di merito hanno posto in
evidenza come la fattispecie penale contestata fosse integrata dall'inottemperanza
ad ordinanza contingibile e urgente, emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 della legge
n. 267/2000, legittima sotto entrambi i profili considerati, formale e sostanziale, in
quanto dotata di adeguata motivazione sulla situazione di urgenza a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente in ambito locale, emanata dall'autorità competente
quale ufficiale di Governo e rispondente alle finalità previste dalla legge perché
diretta a rimuovere la giacenza di rifiuti secchi ed umidi, la cui permanenza
all'aperto e nei cassonetti costituiva pericolo igienico-sanitario per la possibile
diffusione di malattie e l'inquinamento anche in considerazione delle elevate
temperature. soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine 1.5 La condotta ascritta al ricorrente non può, invece, essere qualificata quale
mero illecito amministrativo, sanzionato con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis
del DIgs. 267/2000: come affermato dalla costante lezione interpretativa di questa
Corte, che va qui ribadita, "In tema di violazione dei precetti contenuti in
un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è
configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti,
normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma
incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione
a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa
con sanzione amministrativa dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e, attualmente,
dall'art. 7 bis t.u. sull'ordinamento degli enti locali, come modificato dalla I. 16
gennaio 2003 n. 3, che puniscono la violazione dei precetti contenuti nei
provvedimenti predetti" (Cass. sez. 1, n. 11367 del 4/2/2004, PM in proc.
Gusmeroli, rv. 227742; sez. 1, n. 8040 del 13/2/2004, non massimata; sez. 1, n.
39830 del 20/10/2010, P.M. in proc. Domeniconi, rv. 249016).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto e
si sottrae dunque alle censure mossele col primo motivo.
2. I giudici d'appello hanno altresì escluso la possibilità di configurare
l'esimente della causa di forza maggiore in ragione di una completa analisi delle
condizioni operative dell'impresa dell'imputato; hanno quindi evidenziato, sulla
scorta delle informazioni fornite dai testi esaminati, come lo stato di illiquità fosse
emerso già due anni prima dei fatti in contestazione, quale conseguenza dei
provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, che
non risultava con precisione quando il Comune di Aviano avesse bloccato, non nel
corso del 2007, il pagamento di somme in favore della Ecoverde s.r.l. per 50.000
euro, importo non corrispondente a quello del corrispettivo annuo per l'appalto, pari
ad euro 319.187,33, e che il Giro avrebbe dovuto far fronte ai suoi impegni
contrattuali per eliminare i pericoli minacciati alla salubrità dei luoghi ed alla salute
dei cittadini di Aviano, concentrando le poche risorse sui mezzi attivi in quel
territorio, distogliendoli da altri servizi in via temporanea, oppure ricorrendo a
finanziamenti o, quanto meno, rappresentando lo stato di difficoltà ad adempiere
nei termini impostigli. Ed anche in ordine alle iniziative dirette a coinvolgere
nell'esecuzione del servizio altra impresa, le prove acquisite non avevano offerto
dati fattuali certi, posto che il teste Moretto aveva collocato in modo vago tra giugno
e luglio 2004 i contatti con la Ecoverde per subentrare alla stessa nel rapporto col adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi Comune di Aviano, mentre detto ente aveva già nel frattempo preso contatti con
impresa ancora diversa, la SNUA.
2.1 Si ricorda che per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza
maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto
penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto
agente, imprevedibile ed imprevisto, nonchè cogente, tale da rescindere il legame
orientamento, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di inquinamento o
di misure di prevenzione antiinfortunistiche da parte dell'imprenditore in situazioni
di fatto sovrapponibili a quella verificatisi nel caso in esame, ha escluso che le
difficoltà economiche integrino un caso di forza maggiore (Cass. sez. 3, n. 4529 del
4/12/2007, Cairone, rv. 238986; sez. 3, n. 9041 del 18/9/1997, Chiappa, rv.
209232; sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, rv. 167495).
2.2 Anche sotto tale profilo risulta dunque la perfetta aderenza della decisione
impugnata ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza ed al dettato
dell'art. 45 cod. pen..
3. Infine, sulla scorta delle premesse già poste, deve escludersi qualsiasi vizio
attinente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato contestato; sotto
questo profilo la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla
esclusione di una situazione di totale ed irrimediabile impossibilità di ottemperare
all'ordinanza sindacale; ha quindi rilevato che, stante la natura contravvenzionale
del reato di cui all'art. 650 cod. pen., la sua punizione può avvenire in modo
indifferente a titolo di dolo o di colpa, essendo quindi sufficiente che l'ordine
legalmente impartito resti ineseguito per effetto di negligenza, trascuratezza o
Imperizia.
Sotto ogni profilo considerato la sentenza impugnata risulta immune dai vizi
denunciati e supera dunque il vaglio conducibile nel presente giudizio di legittimità.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna
del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2013. psicologico tra azione ed evento e che la giurisprudenza di legittimità con costante