Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18401 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18401 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSINO CARMINE nato il 04/09/1986 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO

avverso la sentenza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna il 28 febbraio 2017 ha integralmente
confermato la sentenza con la quale il 18 febbraio 2015, all’esito del
dibattimento, il Tribunale di Modena ha riconosciuto Giovanni Ambrosino e
Carmine Ambrosino, padre e figlio, responsabili del reato di furto consumato in
luogo di privata dimora, aggravato dall’effrazione, fatto commesso il 14 aprile
2007, in conseguenza condannando gli stessi alla pena ritenuta di giustizia, con

2.Ricorre per la cassazione della sentenza Carmine Annbrosino (per
Giovanni, il padre, la sentenza è passata in giudicato il 31 marzo 2017), tramite
difensore, affidandosi a quattro motivi, con i quali denunzia difetto motivazionale
(il primo) e violazione di legge (gli ulteriori).
2.1. Con il primo motivo censura, in particolare, omessa o insufficiente
motivazione della decisione di secondo grado, poiché dall’istruttoria non sarebbe
emerso con certezze se l’imputato abbia o meno commesso il fatto né se lo
stesso sia stato effettivamente presente o meno nella casa di campagna in cui si
è verificato l’episodio. Si sottolinea, infatti:
l’irrilevanza della presenza nell’auto di Carmine Ambrosino di gasolio
agricolo, poiché la vettura era in uso esclusivo al padre di Carmine, Giovanni,
come dichiarato dal M.Ilo dei Carabinieri Corsini all’udienza del 27 maggio 2010;
che Carmine Ambrosino, essendo partito alle 7.30 del mattino alla volta di
Modena, come dichiarato dal teste Francesco Profico all’udienza del 18 febbraio
2015, non poteva essere una delle persone trovate dal derubato, Christian
Gualdi, a casa sua; e ciò a maggior ragione essendo stato la p.o. imprecisa sia
circa l’orario in cui si è recata nella casa di campagna, avendo oscillato tra le
7.00 e le 7.30, non senza considerare che l’imputato alle 7.30 era già in
partenza per Modena in compagnia del suo datore di lavoro, sia quanto alla
individuazione fotografica;
che comunque, anche ammesso che Carmine Ambrosino fosse presente sul
posto al momento dell’arrivo del proprietario, non vi è prova che sia stato lui, e
non già altri, ad avere rubato gli attrezzi ed il gasolio, in quanto: gli attrezzi non
sono mai stati ritrovati; l’abitazione aveva subito in passato altri furti; Christian
Galdi ha riferito di non avere visto taniche sul posto, sicché non si comprende,
secondo il ricorrente, come i mille litri di gasolio siano stati asportati.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.
624-bis cod. pen., in quanto l’immobile ove erano custoditi gli attrezzi non era,

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riconoscimento delle attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante.

suo avviso, privata dimora in senso codicistico ma semplice rimessa di attrezzi; il
gasolio, in ogni caso, era all’interno di un deposito esterno all’abitazione.
2.3. Con l’ulteriore motivo censura erronea applicazione dell’aggravante
dell’effrazione, non essendovi prova, in ragione dei furti pregressi, che la porta di
ingresso non sia stata forzata in un’occasione precedente.
2.4. Infine, erroneo sarebbe il riconoscimento delle generiche con mero
giudizio di equivalenza poiché i Giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere le
stesse prevalenti, almeno ad avviso del ricorrente, in ragione della giovane età e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, siccome aspecifico: esso, infatti, è
la trasposizione grafica quasi integrale dell’atto di appello, cui la sentenza
impugnata ha offerto, sotto tutti gli aspetti, congrua e non illegittima risposta,
risposta con la quale, in realtà, l’impugnazione non si confronta.
1.1.11 primo dei quattro motivi è, comunque, vistosamente inammissibile,
essendo strutturato come un’impugnazione di merito, teso ad introdurre,
mediante il richiamo di brandelli dell’istruttoria, integrati da mere supposizioni
(ad es., che la persona offesa si sia sicuramente fermata al bar prima di
giungere alla casa di campagna, poiché ciò, a volte, avveniva), una diversa
ricostruzione dei fatti, alternativa a quella fatta propria dai Giudici di merito.
In ogni caso, le sentenze di primo (pp. 5-6) e di secondo grado (pp. 2-4)
sono entrambe congruamente motivate circa l’an della penale responsabilità di
Carmine Ambrosino.
1.2. Gli ulteriori motivi consistono nella mera reiterazione di doglianze già
svolte in appello e già congruamente disattese, essendosi infatti già osservato:
che l’immobile era in concreto adibito ad abitazione, che la rimessa ne era
pertinenza e che i ladri furono trovati dentro casa (pp. 3-4 della sentenza
impugnata, anche in relazione a p. 6 di quella del Tribunale);
che si è accertato che l’effrazione non è riconducibile ad un momento
precedente (p. 3 della sentenza di appello);
e che la valutazione di equivalenza tra circostanze si basa, non
irragionevolmente, sulla gravità del fatto, per avere gli autori scassinato la porta
di un’abitazione (p. 4 della sentenza impugnata, anche in relazione alla p. 7 di
quella di primo grado).

2. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della

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della presenza del padre, che ha influenzato negativamente il figlio.

causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno
2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

Così deciso il 28/03/2018.

Il Consigliere estensore
Danie

Il Presidente
Francesco ,’

“a Ciampi

ammende.

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