Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18400 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18400 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOPEDOTA SANTE nato il 20/01/1982 a ALTAMURA

avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato EMILIANO TAMBURINI del foro di Lecco in difesa di
LOPEDOTA SANTE in sostituzione dell’avvocato CORNACCHIA NICOLA del foro di
BARI come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in
udienza che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, LOPEDOTA SANTE, con sentenza del 14/1/2016, confermava la sentenza
del Tribunale di Bari in composizione monocratica del 9/6/2014, che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di furto aggravato e violazione delle
prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, condannandolo, ritenuto il concorso formale tra i due reati
e concessagli l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle conte-

multa, con confisca e distruzione del martelletto frangivetro in sequestro.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Lopedota Sante, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606 co.
1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione
Il ricorrente riporta testualmente la motivazione della sentenza impugnata
evidenziando come la stessa, a suo avviso solo formalmente esistente, si avvarrebbe di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa dell’assunto.
Il ricorrente ritiene che siano stati omessi gli elementi probatori, sulla cui
base siè pervenuti al giudizio di condanna. In particolare, deduce l’assoluta mancanza di certezza sulla circostanza che l’autore materiale del furto sia l’imputato.
Nella ricostruzione delle circostanze fattuali dell’evento, evidenzia che tra il
furto e il ritrovamento della refurtiva sia intercorso un notevole lasso di tempo,
durante il quale svariate azioni avrebbero potuto essere svolte ad opera di altri
soggetti i quali possono aver consegnato solo alla fine la borsa al Lopedota.
Ricorda, ancora, che al momento del fermo, il Lopedota era con un altro
soggetto, cui poteva tranquillamente appartenere la borsa.
Anche il ritrovamento del martelletto frangivetro all’interno della borsa, non
potrebbe considerarsi un elemento a carico dell’imputato, in quanto tale attrezzo
ha la sola e unica funzione di infrangere vetri, mentre sul luogo del delitto non vi
è stata alcuna rottura di vetri, ma solo la forzatura della porta di ingresso.
Inoltre la circostanza che gli altri oggetti rubati non siano stati trovati nella
sua disponibilità confermerebbe che non può esservi certezza in merito all’operato del Lopedota.
La Corte territoriale avrebbe omesso ogni revisione critica degli argomenti
sviluppati dall’appellante.

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state aggravanti, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di

L’unico dato certo ed acclarato a carico del Lopedota -prosegue il ricorso- è
che lo stesso veniva sorpreso con addosso la borsa nera contenente il computer,
ma nessuno degli agenti ha avuto modo di appurare chi effettivamente abbia
forzato la serratura della porta di ingresso.
Pertanto le dichiarazioni rese dagli agenti, intervenuti in un momento successivo ai fatti, sarebbero frutto di mere deduzioni prive di alcun supporto probatorio concreto.
Tale circostanza potrebbe tutt’al più eventualmente rilevare una possibile ricettazione, ma anche per tale possibilità gli elementi probatori apparirebbero in-

b. Nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606
co. 1° lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento
sanzionatorio.
Il ricorrente deduce che la pena irrogata appare ingiusta e sproporzionata.
Ed inoltre la difesa non sarebbe stata messa in condizione di esercitare il
controllo sull’entità della pena inflitta e sull’apparato argomentativo posto alla
base di tale scelta.
Nel provvedimento impugnato non vi sarebbe traccia di argomentazioni che
permettano di effettuare un sindacato sul metodo valutativo adottato dai giudici
di merito.
Si duole, inoltre, che nessun conto sia stato dato dell’applicazione dei criteri
di cui all’art. 133 cod. pen.
Deduce infine che la non particolare gravità dei fatti incriminati e l’estrema
esiguità del compendio criminoso, riconosciuti in sentenza, avrebbero dovuto determinare una pena meno gravosa.
Nessun cenno vi sarebbe in merito alla concessione della attenuanti generiche, limitandosi ad escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati.
Tuttavia deve pronunciarsi, per i motivi che si vanno ad illustrare, annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste quanto alla condanna di cui al capo b. (ove si legge un errato riferimento all’art. 71 co. 2 del D.Igs 157/2011, ma,
a ben leggere la contestazione, il reato contestato in fatto è quello di cui all’art.
75 co. 2 del D.Igs. 157/2011).

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sufficienti.

2. Ed invero, va ricordato che la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la decisione in data 23 febbraio 2017, pronunciata nel caso
De Tommaso contro Italia, è pervenuta ad affermare l’esistenza di un deficit di
chiarezza e precisione – dunque di tassatività – della disposizione che introduce,
tra le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, quelle di “vivere onestamente
e rispettare le leggi”, sanzionate ai sensi dell’art. 75, comma 2 del d.lgs. n. 159
del 2011.
Nello specifico la Corte Edu ha evidenziato, in un caso in cui era stata riconosciuta in prevenzione personale (esclusivamente in primo grado, ma con im-

mediata sottoposizione del destinatario alla misura, come prevede la legge) l’appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di
chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna
in punto di presupposti applicativi (al par. 117 di tale decisione si ritiene che che
la legge esaminata – n.1423 del ’56 – non contenga disposizioni sufficientemente
dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire
un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare – in simile visione la scelta applicativa della sorveglianza speciale dall’apprezzamento di condotte
predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi
di pericolosità, dunque rilevando eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la violazione dell’art. 2 Protocollo n.4 della Convenzione, del 16 novembre 1963, disposizione posta a tutela della libertà di circolazione).
Nella medesima pronuncia è stata – inoltre – evidenziata la estrema genericità, in caso di avvenuta sottoposizione alla misura, delle cd. prescrizioni generaliste (il vivere onestamente e rispettare le leggi) sia in riferimento alla loro intrinseca eccessiva ampiezza che in considerazione del possibile rilievo penale della
condotta di violazione (vi è infatti riferimento critico ai contenuti di Corte Cost.
n.282 del 2010, intervenuta specificamente sul tema del rilievo penale della violazione).
In particolare, la Corte EDU, dopo aver sinteticamente ripercorso le principali linee interpretative maturate sui contenuti dell’art. 7 della Convenzione ha evidenziato, ai paragrafi 107-109, che uno dei requisiti derivanti dall’espressione
“prevista daila legge” è la prevedibilità. Derivandone che una norma non può essere considerata una “legge” se non è formulata con sufficiente precisione, in
modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta, così da essere in
grado – se necessario, mediante appropriata consulenza – di prevedere, a un livello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato
atto può comportare.
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Secondo la Corte di Strasburgo tali conseguenze non devono essere prevedibili con assoluta certezza, anzi l’esperienza dimostra che ciò è irrealizzabile.
Anche perché, seppure la certezza è altamente auspicabile, la stessa può portare
come strascico un’eccessiva rigidità, e la legge deve essere in grado di tenere il
passo con il mutare delle circostanze. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini che, in misura maggiore o minore, sono vaghi e la
cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica (si vedano Sunday
Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, § 49, Serie A n. 30; Kokkinakis c.
Grecia 25 maggio 1993, § 40, Serie A n. 260-A; Rekvényi c. Ungheria [GC], n.

25390/94, § 34, CEDU 1999-111; e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, §
141.108.
Riconoscono dunque gli stessi giudici di Strasburgo che il livello di precisione
della legislazione nazionale richiesto – che non può in ogni caso prevedere ogni
eventualità – dipende in larga misura dal contenuto della legge in questione, dal
campo che essa è finalizzata a contemplare e dal numero e dalla qualità di coloro
cui è destinata (sì vedano RTBF c. Belgio, n. 50084/06, § 104, CEDU 2011;
Rekvényi, sopra citata, § 34; Vogt c. Germania, 26 settembre 1995, § 48, Serie
A n. 323; e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 142). Spetta inoltre in primo luogo alle autorità nazionali interpretare e applicare il diritto interno
(si veda Khlyustov, sopra citata, §§ 68-69). 109.
Nella pronuncia De Tommaso c. Italia la Corte EDU ha dunque ribadito che
una norma è “prevedibile” quando offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (si vedano Centro Europa 7
S.r.l. e Di Stefano, sopra citata, § 143, e Khlyustov, sopra citata, § 70).
Una legge che conferisce una discrezionalità deve indicare la portata di tale
discrezionalità, benché le particolareggiate procedure e condizioni da osservare
non debbano essere necessariamente comprese nelle norme del diritto sostanziale (si vedano Khlyustov, sopra citata, § 70, e Silver e altri c. Regno Unito, 25
marzo 1983, § 88, Serie A n. 61) ..].

3. In ordine alle misure previste agii articoli 3 e 5 della Legge n. 1423/1956,
la Corte EDU ha osservato che alcune di esse erano formulate in termini molto
generici e il loro contenuto è estremamente vago e indeterminato; ciò vale in
particolare per le disposizioni relative agli obblighi di “vivere onestamente e rispettare la legge” e di “non dare ragione alcuna ai sospetti”.
A questo proposito, la Corte di Strasburgo ha anche preso atto che la Corte
Costituzionale italiana, nella sentenza n. 282 del 2010, era pervenuta alla conclusione che gli obblighi di “vivere onestamente” e di “non dare ragione alcuna ai
sospetti” non violassero il principio di legalità. Ma ha osservato che l’interpreta-

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zione effettuata dalla Corte Costituzionale nella sentenza in questione era successiva ai fatti del caso sottopostole e che era quindi impossibile per il ricorrente
accertare, sulla base della posizione della Corte costituzionale in tale sentenza, il
preciso contenuto di alcuni degli obblighi cui era stato sottoposto nel corso della
sorveglianza speciale.
In ogni caso i giudici sovranazionali hanno osservato criticamente che tali
obblighi potevano dare luogo a più diverse interpretazioni, come aveva ammesso
la stessa Corte costituzionale. La Corte di Strasburgo ha rilevato, inoltre, che essi
erano formulati in termini generali. In altri termini, secondo la CEDU, l’interpre-

ma dell’imprevedibilità delle misure di prevenzione applicabili, in quanto ai sensi
dell’articolo 5 comma 1 della Legge in questione, il tribunale poteva applicare
anche imporre qualsiasi misura ritenesse necessaria – senza specificarne il contenuto – in considerazione delle esigenze di tutelare la società.
La conclusione, per i giudici di Strasburgo, è stata, perciò, che gli obblighi di
“vivere onestamente e rispettare le leggi ” e di “non dare ragione alcuna ai sospetti ” non fossero stati delimitati in modo sufficiente dall’interpretazione della
Corte costituzionale, per í seguenti motivi. In primo luogo, perché il “dovere
dell’interessato di adattare la propria condotta a uno stile di vita che osservi tutti
i summenzionati obblighi” è altrettanto indeterminato dell’obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi”, in quanto la Corte Costituzionale rinvia semplicemente all’articolo 5 stesso. E secondo la Corte di Strasburgo tale interpretazione non fornisce indicazioni sufficienti per le persone interessate. In secondo luogo il “dovere della persona interessata di rispettare tutte le regole prescrittive
che le chiedono di comportarsi, o di non comportarsi, in un particolare modo;
non solo le leggi penali, quindi, ma le disposizioni la cui inosservanza sarebbe un
ulteriore indizio del pericolo per la società che è già stato accertato” è un riferimento a tempo indeterminato per l’intero ordinamento giuridico italiano, e non
fornisce ulteriori chiarimenti sulle specifiche norme la cui inosservanza rappresenterebbe un ulteriore indizio del pericolo rappresentato dalla persona per la
società.
La Corte EDU ha ritenuto, pertanto, che questa parte della legge non fosse
stata formulata in modo sufficientemente dettagliato e non definisse con sufficiente chiarezza il contenuto delle misure di prevenzione che potrebbero essere
applicate a una persona, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

4. Quella nel caso De Tommaso c. Italia era evidentemente una valutazione
che la Corte di Strasburgo aveva operato sulla base di come tali disposizioni
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tazione da parte della Corte Costituzionale nel 2010 non aveva risolto il proble-

vengono applicate dal giudice nazionale, in rapporto ai diritti tutelati dalla CEDU,
dal momento che è quest’ultima che il giudice europeo è chiamato ad adottare.
Se è vero, però, che la Corte EDU aveva segnalato l’eccessiva genericità di
tale ‘precetto’ già come possibile ‘fattore di orientamento’ delle condotte del sorvegliato speciale (affermando, in sostanza, l’assenza di un chiaro valore indicativo del discrimine tra ciò che è consentito e ciò che è vietato) era da ritenersi di
particolare gravità il fatto che un soggetto potesse classificarsi come destinatario
di un precetto penale tacciato di genericità e scarsa chiarezza, atteso che nella
scala gerarchica dei valori costituzionali l’inflizione di una pena (in eventuale vio-

so nei contenuti degli artt. 25 e 27 Cost.) è obiettivamente evento di maggior
gravità rispetto alla sottoposìzione temporanea alla misura di prevenzione (ritenuta, dalla stessa Corte Edu misura incidente sulla libertà di circolazione), nel cui
ambito, peraltro, le prescrizioni sono molteplici e non si riducono a quelle qui in
esame.
La sentenza della Corte EDU, dunque, non ha determinato e non poteva determinare il significato della legge nazionale, in quanto, come ha chiarito la Corte
Costituzionale nella sentenza n. 49/2015, spetta al giudice comune l’interpretazione del diritto interno, tenendo conto della giurisprudenza europea (per
un’ampia disamina dei rapporti tra le pronunce della CEDU ed il diritto nazionale
si rimanda all’articolata motivazione di cui alla recente Sez. 4, n. 12267 del
13/2/2018, Palmieri, non ancora mass.)..
Sono perciò intervenute le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, chiamate
ad una rilettura del diritto interno che fosse aderente alla CEDU e subordinata
«al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme»
(Corte Cost., sentenze n. 349 e n. 348 del 2007). Solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante della fattispecie può rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del
2011, il che inevitabilmente ha comportato il superamento di una giurisprudenza
di legittimità che, fino ad oggi, non aveva mostrato di essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche.
Le Sezioni Unite sono pervenute ad un approdo interpretativo analogo a
quello della Corte EDU, affermando che l’inosservanza delle prescrizioni generiche
di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non
configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui
contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche
(Sez. Un. n. 40076 del 27/4/2017, Paternò, Rv. 270496; conf. Sez. 4, n. 42332
del 9/5/2017, Scialpi, Rv. 270764).
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lazione del fondamentale canone di tassatività descrittiva, da ritenersi ricompre-

Quello della sentenza Paternò è stato da parte delle Sezioni Unite un overruling di estrema importanza e rilevanza, essendo stata adottata – anche in riferimento ai profili di evidenziato contrasto con le norme contenute nella Convenzione Edu – una decisione di segno diametralmente opposto rispetto a quelle intervenute in passato sul tema.
Le SSUU Paternò hanno operato una scissione tra il profilo ‘interno’ alla disciplina delle misure di prevenzione (ove è stato riconosciuto valore indicativo alla prescrizione generalista, posto che la sua violazione può dar luogo ad aggravamento della misura) e il profilo strettamente penalistico, nel cui ambito la par-

considerazione per cui le prescrizioni generaliste tra cui quella in esame ‘non
possono far parte’ del precetto penale, da ritenersi limitato alla violazione delle
sole prescrizioni specifiche e immediatamente riconoscibili come fattore di orientamento della condotta.
Estremamente significativo è, sul punto, il passaggio della motivazione di tale detta sentenza ove si afferma che: “…le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono chiamate ad una rilettura del diritto interno che sia aderente alla CEDU e
subordinata al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme (Corte Cost., sent. n. 349 e 348 del 2007). Ne consegue che solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante può rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui all’art. 75 co.2 d.lgs. n.159 del 2011, il
che inevitabilmente comporta il superamento di una giurisprudenza di legittimità
che, fino ad oggi, non mostra di essersi confrontata adeguatamente con dette
problematiche. La citata norma penale utilizza la tecnica del rinvio, richiamando
in modo indistinto, le prescrizioni e gli obblighi che sono indicati in una diversa
disposizione, …, ma il richiamo può essere riferito soltanto a quegli obblighi e
quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a cui poter
attribuire valore precettivo. Tali caratteri difettano alle prescrizioni del «vivere
onestamente» e «rispettare le leggi» …, dal momento che non impongono comportamenti specifici ma contengono un mero ‘ammonimento morale’, la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di
una norma penale incriminatrice”.

5. Orbene, alla luce di tali pronunce ritiene il Collegio che la questione circa
l’insussistenza del reato di cui al capo b) debba essere scrutinata anche se non
investita direttamente dai motivi di ricorso e pur essendo infondati gli altri motivi
proposti.
Va precisato infatti che trattasi di applicazione del generale principio di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. (anche ai sensi dell’art. 609 co.2 cod. proc. pen.), ma
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ticolare pregnanza dei principi di tassatività e determinatezza ha portato alla

anche di applicazione del generale dovere – da parte dell’organo giurisdizionale di evitare il passaggio in cosa giudicata di una decisione contrastante con i principi riconosciuti dalla Convenzione Europea, come gli stessi risultano interpretati
dalla Corte di Strasburgo.
Questa stessa Corte regolatrice ha già in più occasioni condivisibilmente affermato, peraltro, che anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza del motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili

alla cui articolata motivazione si rimanda, che, in applicazione di tale principio,
ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso non impedisse di assolvere l’imputato
dal fatto di cui all’art. 171 ter, comma secondo, lett. a), della L. n. 633 del 1941,
per non essere lo stesso previsto dalla legge come reato, in conseguenza della
inapplicabilità, preesistente alla commissione del fatto stesso, delle disposizioni
relative al contrassegno Siae ritenute incompatibili con la normativa comunitaria
a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, della Corte di Giustizia
CE; conf. Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, Mogio, Rv. 251588).
Ancora di recente questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice di
legittimità deve rilevare la “abolitio criminis”, sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto
dell’impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che
impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva (così Sez. 5, n. 40282 del
14/4/2016, Montemurno, Rv. 268204 in una fattispecie in tema di ingiuria; conf.
Sez. 5, n. 40289 del 2016, non mass.; Sez. 5, n. 1787 del 22/9/2016 dep. il
2017, Tobolobo, Rv. 268753; Sez. 5, n. 48005 del 19/10/2016, Martarello, Rv.
268167).

6. Il primo motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo a), è infondato,
in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non
proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene
in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione.
La sentenza impugnata ha già risposto, con motivazione congrua e priva di
aporie logiche e corretta in punto di diritto, alle doglianze oggi riproposte.
Va, peraltro, rilevato che la stessa che corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di motivazione per relationem lad9

con la normativa comunitaria (Sez. 7, 6/3/2008, n. 21579, Boujlaib, Rv. 239960,

dove si afferma che, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità,
deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza
d’appello

per relationem

a quella della sentenza di primo grado, sempre

che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla
fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato
ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle
quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano rite-

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo
grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento
per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di
primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze
dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l’univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del
16/5/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il
2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è
tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti
e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in
modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini,
se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'”ossatura”
dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter
argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali
motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate
dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002,
dep. il 2003, Delvai, Rv. 223061).

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nute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

7.

E’ stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in

cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., la
denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di
elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa
decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di
decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non
costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi
singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio

consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai
fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez.
2, n. 9242 dell’8/2/2013, Reggio, Rv. 254988).
Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Bari non si è limitata a
richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato gli aspetti da cui ha
desunto la responsabilità dell’imputato, partendo innanzitutto dai fatti, incontestati, ricordando come non vi è dubbio che il Lopedota alle ore 17.55 del 18
settembre 2013, allorché il furto non era stato ancora scoperto e denunciato
dalla persona offesa, fu notato dai carabinieri con indosso una borsa a tracolla
nera. Alla vista dei militari, l’imputato si allontanò con fare sospetto da Scalzo
Marco al quale si accompagnava e, dopo aver effettuato un giro apparentemente
senza meta per le strade vicine, raggiunse nuovamente lo Scalzo. I militari,
insospettiti da tali strani movimenti, notarono che Lopedota, al ritorno, non
indossava pii la borsa nera; sicché controllarono le strade che il suddetto aveva
percorso e rinvennero la borsa con il relativo contenuto (un notebook marca
Asus con annessi cavi di alimentazione e mouse) nascosta dietro una recinzione
in legno di una impalcatura al civico 15 di via Amedeo di Savoia. L’imputato – ricorda ancora il provvedimento impugnato- non solo non seppe giustificare la
provenienza della borsa e del notebook, ma fu trovato in possesso anche di un
martelletto fra ng ivetro.
La persona offesa Vitale Domenico – rilevano ancora i giudici del gravame
del merito- ha riferito che solo il giorno 20 settembre si era accorto del furto
perpetrato all’interno del suo ufficio (nel quale era stato per l’ultima volta il 18
settembre, allontanandosene intorno a mezzogiorno) e che, in data 21 settembre
2013, aveva sporto denuncia. Ha precisato che la porta finestra era stata forzata
e che erano stati asportati il notebook Asus, una bicicletta e un navigatore Tom
Tom. All’atto della denuncia i carabinieri gli avevano mostrato il notebook nella
borsa nera rinvenuto in possesso del Lopedota ed egli Io aveva riconosciuto
come proprio.

11

entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la

I giudici del merito rilevano anche che non emerge dagli atti l’ora esatta del
furto, ma che, tuttavia, è stato logicamente ritenuto che lo stesso fu sicuramente
compiuto dopo mezzogiorno del 18 settembre (allorché il Vitale lasciò l’ufficio) e
prima delle 17.55, allorché i carabinieri notarono il Lopedota con la borsa nera a
tracolla. L’atteggiamento sospetto assunto dall’imputato alla vista dei militari, il
suo tentativo di nascondere la borsa che, probabilmente, si riservava di tornare a
prendere successivamente, l’arnese atto allo scasso rinvenuto in suo possesso ed
il lasso di tempo verosimilmente breve trascorso dalla consumazione del reato
inducono ragionevolmente a ritenere che il Lopedota ne sia stato l’autore. La

non è stata ritenuta significativa dal momento che è ben possibile che si sia
disfatto della bicicletta e del navigatore prima dell’inaspettato incontro con i
carabinieri. Del resto, già la Corte territoriale ha rilevato che, ove si accedesse
alla tesi difensiva, la conclusione cui dovrebbe pervenirsi non sarebbe certo
quella di escludere la penale responsabilità del Lopedota ma di qualificare
diversamente il fatto in relazione al più grave reato di ricettazione (laddove, comunemente, gli accusati di ricettazione tendono ad accreditarsi autori del furto
per andare incontro ad una pena più mite).

8.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la

motivazione della Corte di appello, neanche laddove I giudici del gravame del
merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze
attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, cui ricordano che già l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen, è stata benevolmente
concessa dal giudice di prime cure con giudizio di equivalenza, i precedenti
penali anche specifici dai quali l’imputato risulta gravato oltre che il disposto
dell’art. 69 ult. co . cod.pen.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum
di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle
attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la
Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con
esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al
suo negativo comportamento processuale).

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circostanza che egli sia stato trovato in possesso solo di una parte della refurtiva

9. Infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della
pena.
Come visto, i giudici danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare le generiche, ma aggiungono, atteso che l’invocato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, di ritenere, alla stregua dei criteri tutti di cui all’articolo 133 c.p., congrua la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di
multa inflitta con la sentenza di primo grado.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità
ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il mas-

cabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. Sez. 2,
n. 28852 dell’8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del
10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato
come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria
soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

10.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in relazione al

reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena,
chiaramente indicata in relazione a tale reato dal giudice di primo grado in mesi
44ireclusione ed euro 200 di multa (cfr. pag. 4 della sentenza). La pena per il
reato residuo può essere, dunque, direttamente rideterminata da questa Corte di
legittimità in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Il ricorso, invece, va rigettato nel resto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo
B) perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa pena. Rigetta il ricorso nel
resto. Ridetermina la pena per il reato residuo in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
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