Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1840 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1840 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
nato il 27.3.1934

1) BevIlacqua Ferdinando
avverso la sentenza del 13.12.2011
della Corte di Appello di Catanzaro

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Aldo Policastro, che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per prescrizione

1

Data Udienza: 06/12/2012

e

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Bevilacqua Ferdinando, denunciando, con il primo
motivo, l’erronea applicazione dell’art.157 c.p., non avendo la Corte territoriale
considerato che il termine massimo di prescrizione di anni cinque, cui andavano
aggiunte le sospensioni, era già maturato al momento della emissione della
sentenza impugnata
Con il secondo motivo denuncia la mancanza assoluta di motivazione in ordine
alla richiesta di declaratoria di estinzione dei reati, avanzata all’udienza del
13.12.2011 in sede di conclusioni.
Con il terzo motivo denuncia la erronea applicazione della L.241/06, stante la
mancata concessione dell’indulto nonostante ne ricorressero tutti i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono fondati.
2. All’udienza del 13.12.2011, il difensore, in sede di conclusioni (come risulta
dalla stessa sentenza impugnata), chiedeva, in via principale, l’accoglimento dei
motivi di appello ed in subordine N.D.P. per prescrizione.
La Corte territoriale ha completamente ignorato tale richiesta subordinata,
benchè la stessa fosse fondata.
Il termine massimo di prescrizione di anni 5, pur aggiungendo per intero il
periodo di sospensione dal 22.3.2007 al 20.12.2007 (rinvio dell’udienza per
adesione del difensore all’astensione proclamata dall’associazione di categoria),
era maturato infatti in data 6.12.2011 e quindi già al momento di emissione della
sentenza impugnata (13.12.2011). Come più volte ribadito da questa Corte,
nelle ipotesi di rinvio per astensione dalle udienze, non trova applicazione,
invero, il disposto di cui all’art.6 comma 3 L.251/2005 che ha modificato
l’art.159 c.p., per cui il periodo di sospensione va calcolato per intero. “La
richiesta del difensore di differimento dell’udienza motivata dall’adesione
all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento
mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia
impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta
impossibilità di partecipare all’attività difensiva . Ne consegue che, in tale ipotesi,
non si applica il limite massimo di giorni 60 di sospensione della prescrizione, che
resta sospesa per tutto il periodo di differimento” (dr.ex multis Cass.sez.1
n,25714 del 17.6.2008).
2.1. Dovendosi i reati ritenere commessi alla data dell’accertamento, avvenuto
1’8.3.2006 (non risultando la successiva prosecuzione dei lavori) ed essendo,
come si si è visto, decorso il termine massimo di prescrizione, va emessa ex
art.129 c.p.p. immediata declaratoria di estinzione degli stessi, previo
annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Non ricorrono poi certamente le condizioni di proscioglimento ex art.129 cpv.

1. Con sentenza del 13.12.2011 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la
sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, resa il
2.12.2008, con la quale Bevilacqua Ferdinando era stato condannato alla pena
di mesi 2 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44
lett.b) DPR 380/01 (capo a), 71 e 72 DPR 380/01 (capo b), 93,94 e 95 DPR
380/01 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che, come già
evidenziato, con condivisibile motivazione, dal primo giudice, dagli atti emergeva
la prova della responsabilità dell’imputato in ordine a tutti i reati ascritti.
L’applicazione dell’indulto andava poi rinviata alla fase esecutiva.

c.p.p. per le ragioni già esposte dai giudici di merito (peraltro, in tema di
responsabilità, con il ricorso non è stata proposta alcuna doglianza).
3. A norma dell’art.100 DPR 380/01 va ordinata la trasmissione di copia della
sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Calabria.

P. Q. M.
cfS’
Annullr—
a sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Dispone che copia della sentenza venga trasmessa all’Ufficio tecnico della
Regione Calabria.
Così deciso in Roma il 6.12.2012

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