Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 184 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 184 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IURLO LUIGI N. IL 02/01/1966
avverso l’ordinanza n. 226/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 13.8.2012 il Tribunale di Brindisi, in
composizione monocratica ed funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
formulata da IURLO Luigi, di applicazione del regime del reato continuato, relativamente
ai reati giudicati con ben quattordici sentenze intervenute nell’arco temporale 1985 e
2011 , con riguardo a fatti commessi dal 1994 al 2011, in materia di furto , rapina,
ricettazione e violazione legge stupefacente. Il giudice a quo riteneva che il vincolo

la contiguità cronologica degli addebiti (commessi a distanza anche di otto anni,l’uno
dall’altro) e risultando frutto di autonome determinazioni con carattere di occasionalità.
L’omogeneità di talune violazioni veniva considerato fattore insufficiente di per sé a
fare ritenere l’unicità del disegno criminoso. Neppure poteva fungere da collante lo stato
di tossicodipendenza, atteso che i reati sono distanti tra loro e quindi portano ad
escludere in radice un’unicità di intenti protrattasi dal 1984 al 2011.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del difensore, per lamentare difetto di motivazione e violazione di legge: in
particolare si lamenta la difesa che non sia stato rilevato che era stata data contezza
dello stato di tossicodipendenza dell’istante fin dal 1983, di talchè i reati per cui riportò
condanna andavano riportati ad una medesima risoluzione, rappresentata dalla
stimolazione della tossicomania.

Il ricorso è basato su motivi in parte in fatto e quindi non consentiti, ed in parte
manifestamente infondati, quanto al vizio di violazione di legge. I giudici dell’esecuzione
hanno esaminato le plurime sentenze e rilevato l’assoluta mancanza di ancoraggio per
poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione risalente fino al 1984 , laddove i
singoli reati devono essere valutati come frutto di stimolazioni a delinquere non
riconducibili ad una progettazione di massima, atteso il loro carattere del tutto
occasionale, come dimostra la distanza temporale tra di essi. La valutazione operata
non si espone a critiche in termini di inadeguatezza del discorso giustificativo, poiché
correttamente non è stata valorizzata l’omogeneità delle azioni che di per sé è
caratteristica troppo generica per accreditare l’unitarietà, mentre è stato considerato il
fattore distanza temporale che è indice significativo di dilatazione nel tempo e quindi di
difficile compatibilità con una progettazione unitaria. Quanto al profilo della
tossicodipendenza, il tribunale si è attestato sulla linea interpretativa di questa Corte ,
secondo cui il fattore di per sé non è idoneo a fondare il vincolo della continuazione,
laddove difettino i requisiti essenziali dell’istituto ( Sez. I, 7.7.2010, n. 33518, Rv
248124).
1

non poteva essere ravvisato poiché non era stato provato l’unitario progetto, mancando

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

p.q.m.

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