Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18399 del 28/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18399 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposta da:
PG C/
MARASCI GIOVANNI nato il 24/01/1986 a Catanzaro
BADOLATO ANTONIO nato il 18/09/1985 a Catanzaro
CURCIO GIUSEPPE nato il 28/12/1993 a Catanzaro
avverso la sentenza del 07/10/2016 del TRIBUNALE di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del ricorso.

Data Udienza: 28/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 7 ottobre 2016, assolveva perché il
fatto non costituisce reato per la particolare tenuità del fatto Marasci Giovanni,
Badolato Antonio e Curcio Giuseppe dal reato p. e p. dagli artt. 110, 624 e 625, c.
1, numeri 2, 5 e 7, cod.pen. perché, in concorso tra loro, introducendosi nel terreno
di proprietà di Viscomi Gregorio, si impossessavano di trenta chilogrammi di carciofi
coltivati nel predetto terreno sottraendoli all’avente diritto e, più precisamente, il

cucina con lama seghettata e punta arrotondata provvedendo poi ad inserirli in due
sacchi di iuta, mentre il Marasci, appostato in macchina, dopo averli accompagnati
sul luogo del delitto, scortava i complici e consentiva agli stessi di riporre la
refurtiva nell’autovettura e indi allontanarsi con il bottino.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro
propone ricorso diretto per cassazione, lamentando, ex art. 606, c. 1, lett. b),
cod.proc.pen., violazione di legge in ordine all’applicazione dell’art. 131-bis
cod.pen. Essendo state contestate ben tre aggravanti previste dall’art. 625
cod.pen., infatti, il giudice errava nel ritenere applicabile la particolare tenuità,
giusto il disposto dell’art. 131-bis, c. 4, cod.pen, per violazione dei limiti edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

È pacificamente , affermato in giurisprudenza che le circostanze aggravanti

previste dall’art. 625 cod.pen. rientrano tra quelle ad effetto speciale perché
comportano un aumento della pena in misura superiore ad un, terzo e la
determinazione della stessa in modo autonomo rispetto alla ipotesi criminosa tipica
(Sez. 2, n. 755 del 15 febbraio 1985, Crisci, R ■i. 168341; Sez. 4, n. 15133 del 6
febbraio 2003, Bellani, Rv. 224754). Conseguentemente, a norma dell’art. 131-bis,
c. 4, cod.pen., non risulta applicabile ia causa di non punibilità per particolare
tenuità del fatto alle ipotesi di furto aggravato, in quanto punite nel massimo con la
reclusione pari a sei anni.
3. Nel caso di specie, quindi, risulta ,avidente la violazione di legge perpetrata dal
giudice di rn,E.Tito, anche alla luce del disposto dell’art. 625, c. 2, cod.pen., a norma
del quale se concorrono due o più circostanze previste dal primo comma del
medesimo articolo, la pena è della reclusione da tre a dieci anni, e dunque molto al
di sopra del limite edittale previsto dall’art. 131-bis cod.pen.

Badolato e il Curcio recidevano gli ortaggi in questione con l’ausilio di due coltelli da

4. Si impone dunque l’accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice competente,
per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto testé richiamato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

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