Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18399 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18399 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LLANCE CONDORCUYA PABLO CESAR N. IL 14/05/1982
PARTE CIVILE
avverso la sentenza n. 4304/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1\-oLtp1/4
che ha concluso per AA:t ctable)
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Udito, per la parte civile
Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 05/04/2013
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza resa 1’8 novembre 2011 la Corte di Appello di Milano confermava
la sentenza del Tribunale di Monza, che in data 30 ottobre 2010 aveva condannato
Pablo Cesar Uance Condorcuya, previa unificazione dei reati nel vincolo delta
reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di tentato omicidio in danno della ex
moglie Flor Violeta Villalobos Gomez e di porto ingiustificato di quattro coltelli da
cucina.
2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cessazione a mezzo
del suo difensore, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizio
motivazionale in relazione alla qualificazione del fatto aggressivo come tentato omicidio
a fronte della commissione di atti privi di idoneità a cagionare la morte e dell’assenza
del dolo omicidiario, nonché il travisamento della prova circa la direzione ad organi
vitali dei colpi di coltello infetti alla vittima.
3. Con atto pervenuto il 30 novembre 2012 l’imputato ha dichiarato di rinunciare
al ricorso per cessazione proposto.
Considerato in diritto
Successivamente alla proposizione del ricorso l’imputato ha fatto pervenire
dichiarazione, sottoscritta personalmente con firma autenticata dal difensore, di
rinuncia all’impugnazione; pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e
591 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
A tale declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 500,00 ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 500,00 alla cassa delle
ammende.
1
continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni cinque di
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.