Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18398 del 27/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18398 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

S 2-F-4\12.. A
sul ricorso proposto da:
MORAN VELASCO RODOLFO VALETIN nato il 22/05/1967

avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso perCQ: ) • 9e~
.02e_to-u/sLot/rns2,„The

(, 11- -2-€0e0 SOO, 0 0
4-(1Nuo

A_

Data Udienza: 27/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente Moran Velasco Rodolfo Valentin, con sentenza del 10/3/2016, in parziale
riforma della sentenza emessa il 12/3/2013 dal Tribunale di Montepulciano, riduceva la pena ad anni uno e mesi due di arresto ed euro 5000 di ammenda.
Il Tribunale di Montepulciano, all’esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato
l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) e 186bis co.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Moran Velasco, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606•
comma i lett. b) cod. proc. pen. e inosservanza delle norme processuali ex art.606
comma i lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all’ordinanza ex art.603 cod. proc.
pen. dell”08.06.2015, in relazione agli aru.603 comma 3 e 5 cod. proc. pen., 602,
523, 524 cod. proc. pen. -Violazione di legge.
Il ricorrente lamenta che la condanna dell’imputato sia conseguita all’illegittima acquisizione della prova testimoniale.
La Corte di Appello di Firenze, all’udienza dell’8.6.2015, dichiarato chiuso il
dibattimento dopo aver invitato le parti a concludere, senza che nessuna delle
parti avesse chiesto la rinnovazione del dibattimento, avendo il ricorrente in sede
di discussione insistito nei motivi di appello ed il P.M. avendone chiesto unicamente
il rigetto, all’esito della discussione e della successiva camera di consiglio, anziché
pronunciare sentenza sulla scorta delle prove agli atti e sui motivi di appello, evidentemente ravvisando la fondatezza dei motivi di appello, ha pronunciato ordinanza ex art.603 cod. proc. pen. disponendo la citazione dei testi Liberatori e
Verrazzani per l’udienza del 13.11.2015.
L’art.603 cod. proc. pen. rubricato “Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”, al comma 3 recita: “La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta
di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria”. Il comma 5 aggiunge
“Il giudice provvede con ordinanza nel contraddittorio delle parti”.
Ma nel caso in esame, come detto, l’istruttoria dibattimentale era stata dichiarata chiusa, le parli avevano discusso la causa, dopo che i motivi di appello
erano stati formulari nell’atto-e non era stata richiesta la rinnovazione dell’istruttoria: quindi l’ordinanza è stata resa, non nel contraddittorio delle parti, come
espressamente previsto, ma addirittura oltre l’avvenuta chiusura del dibattimento,
quando la Corte di Appello di Firenze avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine

2

1 lett. a) e 3 CDS, in Montepulciano frazione S. Albino il 6/11/2011.

quanto richiesto con l’appello, sulla base delle prove acquisite al processo di primo
grado. Quanto sopra, peraltro, con assoluta violazione del contraddittorio, del diritto di difesa. Con violazione di legge rilevabile in ogni stato e grado di giudizio ex
art.609 cod. proc. pen., rendendosi necessario l’annullamento dell’impugnata sentenza. In ipotesi, per intervenuta prescrizione.
b. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.606 comma
i lett.b) cod. proc. pen. con riferimento all’art.597 comma 3 cod. proc. pen.
L’imputato – ci si duole- era stato condannato in primo grado alla pena di

La Corte di Appello di Firenze ha condannato l’imputato alla pena di anni uno
e mesi due di arresto ed curo 5.000,00 di ammenda.
Con ciò in parte accogliendo il motivo di appello quanto alla misura dell’arresto, ritenendo di doverlo diminuire, ma in parte non solo rigettando la doglianza
quanto alla misura dell’ammenda, ma addirittura aumentandola da curo 800,00
ad euro 5.000,00.
Quanto sopra in violazione del dettato di cui all’art.597 comma 3 cod. proc.
pen., trattandosi cli appello del solo imputato, ovvero di divieto di reformatio in
peius.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Non essendo tutti i motivi di ricorso sopra illustrati manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e pertanto,
vista l’assenza di parti civili, annullare senza rinvio la sentenza impugnata per
l’estinzione del reato.

2. In particolare, apparendo manifestamente infondato il primo motivo di cui
in premessa, apparendo la rinnovazione istruttoria in appello correttamente disposta, non appare manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale ci si
duole delle incongruenze delle sentenze di merito in punto di determinazione della
pena pecuniaria.
Come si evince dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Montepulciano
effettivamente viene indicata in dispositivo una pena pecuniaria (illegale) di 800
euro di ammenda. Nella motivazione della medesima sentenza si legge sempre “si
reputa equa per l’imputato la pena di mesi 20 di arresto ed C 800,00 di ammenda
(P8 mesi 10 di arresto ed C 4000 di ammenda, aumentata della metà per l’aggravante di cui all’art. 186bis, comma 3, sino a giungere alla pena ut supra irrogata)”.
Pur con la reiterazione dell’errore poi riportato in dispositivo sembrerebbe intendersi, tuttavia, che il GM di Montepulciano volesse quantificare la pena pecuniaria
in 8000 euro.

3

mesi 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda.

La Corte fiorentina, dal suo canto, nella scarna motivazione della sentenza
impugnata, scrive in punto di dosimetria della pena che in primo grado “la quantificazione della pena era determinata partendo da quella base di mesi 10 di arresto ed C 400 di ammenda, raddoppiata per l’aggravante contestata”. Poi, ritenuto
“che l’appello sia fondato limitatamente alle doglianze che attengono al tratta
sanzionatorio, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata solo su
tale punto”, alla pagina successiva scrive: “Quanto alle doglianze che attengono
al trattamento sanzionatorio ritenuta congrua la pena base di mesi 10 di arresto

lare gravità della condotta tenuta dal MORAN per l’elevata pericolosità per l’incolumità degli altri utenti della strada, rileva la Corte come l’aumento previsto per
l’aggravante di cui all’art. 186 bis CdS, possa essere pari —al massimo- alla metà
della pena base, mentre il primo giudice risulta avere proceduto al raddoppio della
stessa, con conseguente necessità di procedere ad una riduzione dell’aumento,
che si individua in mesi 4 di arresto ed C 1.000 di ammenda, di poco superiore
all’aumento minimo”. E in dispositivo satuisce che: “in parziale riforma della sentenza emessa il 1213/2013 dal Tribunale di Montepulciano, appellata da MORAN
VELASCO Rodolfo Valentin, riduce la pena ad anni uno e mesi due di arresto ed C
5.000 di ammenda”.
In realtà, dunque, il giudice di appello riduce anche la pena pecuniaria (da
8000 a 5000 euro) anche se nemmeno spiega gli errori di cui alla sentenza di
primo grado (anzi in parte lo reitera).

3. Di fronte a tale confusione il ricorso proposto sul punto non può ritenersi
manifestamente infondato.
Pur tenuto conto che va computato un periodo di sospensione della prescrzione pari a complessivi 9 mesi e 8 giorni per il rinvio della prima udienza in primo
grado del 4/6/2012 per l’astensione degli avvocati il termine prescrizionale massimo per il reato di cui all’imputazione risulta decorso il 14/8/2017.
Va aggiunto che, alla luce delle pronunce di merito, nemmeno si configura,
inoltre, l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I motivi di ricorso vanno, pertanto, affrontati secondo le linee da tempo chiarite dalle Sezioni Unite di questa Corte, con un condivisibile dictum, secondo cui,
in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di
legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del
rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria
della causa estintiva (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv.
244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione
4

ed C 4000 di ammenda individuata dal Tribunale, in considerazione della partico-

anche in presenza di una nullità di ordine generale). Ancora, di recente, si è ritenuto che in sede di legittimità non è consentito il controllo della motivazione della
sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia
quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia
quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l’impugnazione (così Sez. 4, n. 40952 del 17/9/2015, Marcucci ed altri, non
mass. conf. Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670;
Sez. 3, n. 23260 del 29/4/2015, Gori ed altro, Rv. 263668; Sez. 2, n. 28545 del

Va peraltro ricordato che le Sezioni Unite, nella ricordata sentenza
35490/2009, Tettamanti, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale,
hanno tra l’altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell’articolo 129
c.p.p., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo
assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l’esistenza
del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza
penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si
è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a
quello di “apprezzamento”.
Nel solco della richiamata sentenza Tettamanti può pertanto affermarsi che
l'”evidenza” richiesta dal menzionato articolo 129 c.p.p., comma 2, presuppone la
manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere
superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato,
concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per
l’assoluzione ampia. Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la formula di
proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività
ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato
ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato
tra opposte risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro,
Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

16/6/2015, Galli, non mass.).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA