Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18397 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18397 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ARCO MARCO FRANCO nato il 03/06/1957 a ACQUI TERME

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inannmissibilita’
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato BORSALINO MASSIMILIANO del foro di ALESSANDRIA sia
in qualità di difensore di fiducia di D’ARCO MARCO FRANCO che in qualità di
sostituto processuale del codifensore avvocato CAVALLONE ROBERTO del foro di
ALESSANDRIA, come da nomina orale, il quale riportandosi ai motivi di ricorso,
insiste nel loro accoglimento facendo riferimento anche all’intervenuta
prescrizione

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18/5/2017 la Corte di appello di Torino, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva
dichiarato la penale responsabilità di D’Arco Marco Franco per il reato di omicidio
colposo, riduceva la pena allo stesso inflitta in quella di mesi sei di reclusione con
beneficio della sospensione condizionale della pena.

dell’Ospedale di Acqui Terme, di avere cagionato la morte di Zerbino Maria
Teresa, che decedeva per infarto del miocardio, per negligenza, imprudenza ed
imperizia. La donna, paziente obesa, si era recata presso l’ospedale lamentando
dolori nella regione interscapolare (toracoalgie), nella regione toracica anteriore
ed all’arto superiore sinistro. Il D’Arco, omettendo di valutare l’esito
dell’elettrocardiogramma eseguito in Pronto soccorso e la sintomatologia riferita
dalla paziente, inoltre, omettendo di richiedere l’intervento di un cardiologo e
l’effettuazione di adeguati esami di laboratorio, diagnosticava in modo errato alla
Zerbino, una “cervicobrachialgia”, dimettendo la paziente senza ricovero, anziché
diagnosticare l’infarto che la stessa aveva in atto e ricoverarla presso l’unità
coronarica, dove avrebbe potuto essere efficacemente curata, in modo da
scongiurare l’evento che avveniva a distanza di poche ore dalle dimissioni.
2.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione

l’imputato, deducendo, in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.
589-sexies, cod. pen. come introdotto dalla I. n. 24 del 8 marzo 2017. La difesa
lamentava che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione con
riferimento al caso in esame, la novella legislativa introdotta dalla cd. legge
Getti-Bianco per effetto della quale era stata prevista una speciale causa di non
punibilità per i fatti commessi nell’esercizio della professione sanitaria.
L’imputato, alla luce della disciplina richiamata, non sarebbe punibile, avendo
seguito pedissequamente le buone prassi scientifiche nel trattamento del caso in
esame, in presenza di sintomi che, come emerso dalla istruttoria, non davano
adito a sospetto di un infarto in corso.
Secondo motivo: vizio di motivazione della sentenza per carenza, manifesta
illogicità e contraddittorietà della stessa; violazione di legge in relazione agli
artt. 192 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.

Era contestato al ricorrente, medico di turno del Pronto soccorso

Secondo la difesa i giudici di merito avrebbero esposto il loro convincimento
di colpevolezza in modo incongruo, palesando vizi logici da censurarsi in sede di
legittimità.
La Corte territoriale aveva omesso di considerare che, al momento
dell’accettazione al pronto soccorso della paziente, la vittima non presentava
alcun sintomo di un infarto in corso, bensì, unicamente un dolore al petto. Tale
sintomatologia non era necessariamente indicativa di un attacco ischemico.
Infatti, l’elettrocardiogramma eseguito dall’imputato non evidenziava nulla che

desumerebbe l’evidente contraddittorietà

dell’iter motivazionale seguito dai

giudici di merito per pervenire alla condanna dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente evidenziare la ricorrenza dei presupposti per la
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo
maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dal
31/8/2009. Pur tenendosi conto dei periodi di sospensione della prescrizione, che
ammontano complessivamente a cinque mesi, tali termini risultano interamente
decorsi alla data del 30/7/2017.
Deve parimenti rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di
inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché
basato su censure non deducibili in sede di legittimità.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta
instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare la
estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
E’ d’uopo evidenziare che, in caso di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione, trovando applicazione l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. anche in
sede di legittimità, la Corte di cassazione può rilevare l’evidenza della prova
dell’innocenza del ricorrente pervenendo al suo proscioglimento. Tuttavia, a
questo fine, la esistenza di una delle cause più favorevoli, enunciate nell’art.
129, comma 2, cod. proc. pen., può essere desunta unicamente dal testo del
provvedimento impugnato (così, ex multis Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013;
Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008,
Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del
27/04/2000, Rv. 217255). Si è quindi affermato che la valutazione da esperirsi
da parte del giudice, nella ipotesi contemplata dall’art. 129, comma 2, cod. proc.
pen., è più vicina al concetto di “constatazione”, che di “apprezzamento”,
essendo incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di

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potesse far presagire un infarto o un’angina spontanea preinfartuale. Da ciò si

approfondimento, dovendo risultare ictu °culi dal provvedimento impugnato
(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Ebbene, nel caso in esame, deve escludersi che possa trovare applicazione
l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., stante la mancanza di evidenza della prova
della innocenza dell’imputato, tenuto conto delle due conformi decisioni adottate
nei gradì precedenti nelle quali non sono riscontrabili elementi di giudizio
indicativi della prova evidente dell’innocenza dell’imputato.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
In Roma, così deciso il 23 marzo 2018

Il Consigliere estensore
riarosaria BrutT

tL

impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

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