Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18396 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18396 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEROSSI ALESSANDRO nato il 15/12/1962 a MONCALIERI

avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANG E LI L LIS
che ha concluso per l’inammissibilita del ricorso
Udito il difensore

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe,
dichiarava inammissibile l’appello proposto da Derossi Alessandro avverso la
sentenza del Tribunale di Cremona in data 20.04.2016.
Il Collegio rilevava che le richiesta contenute nell’atto di appello sono volte
al riconoscimento di attenuanti generiche e specifiche già riconosciute dal giudice di

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.
La parte deduce il vizio motivazionale.
Osserva che se pure il Tribunale aveva effettivamente già riconosciuto le
richiamate attenuanti, nell’atto di appello era stata invocata la diminuzione della
entità della pena irrogata, richiesta priva di collegamento rispetto all’eventuale
riconoscimento delle attenuanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2.

La Corte di Appello ha rilevato l’inammissibilità dei motivi di

impugnazione, che contenevano richieste volte al riconoscimento delle attenuanti
generiche e dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., attenuanti già concesse dal
Tribunale. Il Collegio, in particolare, ha considerato che neppure la richiesta di
riduzione della pena poteva ritenersi ammissibile, giacché la stessa era stata posta
in correlazione con il riconoscimento delle invocate attenuanti.
Si tratta di valutazioni del tutto conformi all’insegnamento espresso dal
diritto vivente.
Invero, sul tema di interesse, sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, componendo il contrasto giurisprudenziale, insorto
rispetto all’apprezzamento delle condizioni per la dichiarazione di inammissibilità
dell’appello. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il motivo contenuto nell’atto di
appello deve soddisfare il requisito della specificità estrinseca e porsi in necessaria
correlazione con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata; ed hanno
quindi affermato il seguente principio di diritto: «L’appello (al pari del ricorso per
cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non
risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni

2

primo grado.

di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U.,
sentenza n. 8825 del 27.10.2016, dep. 22.02.2017, Galtelli, Rv. 26882201).
Orbene, rileva il Collegio che alla luce del richiamato principio di diritto la
valutazione in ordine alla inammissibilità dell’impugnazione espressa dalla Corte di
Appello risulta tanto più insindacabile. L’appellante, invero, ebbe ad invocare il
riconoscimento di circostanze attenuanti già applicate dal Tribunale; risulta perciò
evidente che la parte omise di confrontarsi con le valutazioni espresse dal primo

Oltre a ciò, deve osservarsi che anche la richiesta di rideterminazione della
pena risulta generica ed aspecifica, essendo stata prospettata in termini
conseguenziali rispetto al riconoscimento di attenuanti già concesse ed in assenza
di alcun confronto critico con le valutazioni espresse dal Tribunale. Deve in
conclusione convenirsi con la Corte territoriale, che ebbe a rilevare l’inammissibilità
dei motivi di appello, per difetto di specificità.

2. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso, che risulta destituito di
fondamento, alla luce dei richiamati principi espressi dal diritto vivente. Segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 marzo 2018.

giudice, in ordine alla dosimetria della pena.

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