Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18393 del 14/03/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18393 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:
FOUZI ABDULAH ALIAS nato il 01/01/1990

avverso la sentenza del 11/05/2016 del TRIBUNALE di PRATO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
E presente l’avvocato (D’UFFICIO) CAPRIO MARIA del foro di COSENZA in
difesa di FOUZI ABDULAH ALIAS FOUZI ABDELLAH, che si riporta ai motivi di
ricorso chiedendone il rigetto.
L’avvocato chiede il rilascio della certificazione di presenza in udienza.

Data Udienza: 14/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Prato, con sentenza in data 11 maggio 2016, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Fouzi Abdulah, in ordine al reato di furto, aggravato
dalla recidiva, per difetto di querela, siccome presentata da un soggetto non legittimato.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte

era stata presentata dal direttore del supermercato ove era avvenuto il furto, e ciò
costituiva valida condizione di procedibilità dell’azione penale anche in difetto della
produzione della procura speciale da parte del legale rappresentante della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema, ai fini della procedibilità
di un furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è
legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza
del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa
che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez.4, n.8094 del
29/1/2014, Rv.259289; Sez.4, n.41592 del 16/10/2010, Rv.249416).
Nel caso in esame era dunque sufficiente la querela tempestivamente presentata dal
direttore dell’esercizio commerciale, e non necessario il deposito di procura speciale da
parte del titolare del supermercato ove era avvenuto in furto.

3. Per tali considerazioni l’impugnata sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di
Prato per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2018

Il Consigli

stensore

Il Presidente

d’Appello di Firenze, per erronea applicazione della legge penale. Osserva che la querela

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