Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18391 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18391 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSATO GIULIO N. IL 30/10/1986
avverso la sentenza n. 5610/2016 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/09/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DANIELA RITA TORNESI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i

E,

Udito, per la parte civile,
i Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/02/2018

o

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 13 settembre 2017 la Corte di appello di
Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo dichiarava
Giulio Rosato responsabile del reato di cui all’art. 186, connma 2, lett. b) e comma
2 sexies, cod. strada.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Giulio

2.1. Eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), lett. c), lett. e)
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178, 159, 161, 601 e 604
cod. proc. pen. per falsa applicazione delle norme citate, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione.
Eccepisce la nullità del decreto di citazione in appello e, conseguentemente,
della sentenza impugnata rappresentando che l’assenza dell’imputato al domicilio
eletto (ovvero a via F. Speciale) avrebbe imposto la notifica ai sensi dell’art. 161,
connma 4, cod. proc. pen., non essendo consentita la notifica ex art. 157, connma
8, cod. proc. pen.
2.2. Conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e, in
subordine, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è fondato e comporta, seppur
indirettamente l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Si premette che il ricorrente prospetta censure relative alla regolarità della
notifica in ordine alla vocatio in iudicíum per il processo di secondo grado.
Dalla disamina del fascicolo – attività consentita in relazione all’eccezione
processuale sollevata – risulta che la notifica del decreto di citazione del giudizio
in appello è stata effettuata dall’ufficiale giudiziario con la c.d. procedura per
compiuta giacenza. perché l’imputato risultava abitare a via Speciale n. 57 ed era
tennporaneamente assente.
Risulta in particolare che nei giorni 8 giugno 2017 e 9 giugno 2017 l’ufficiale
giudiziario si recava all’indirizzo di residenza dell’imputato (via F. Speciale) ed
attestava, nei due accessi consecutivi, la sua precaria assenza sua e delle persone
indicate nell’art. 157 cod. proc. pen. e depositava l’atto nella casa comunale.
La Corte di appello di Palermo, alla udienza dell’Il luglio 2017, rilevava il mancato
rispetto dei termini minimi a comparire disponendo il rinnovo della notifica.

Rosato, a mezzo del difensore di fiducia, elevando un unico motivo.

Si provvedeva nuovamente con la procedura di notifica per compiuta
giacenza a seguito dell’assenza dell’imputato presso la sua residenza anche il
giorno 15 giugno 2017.
Alla udienza successiva il difensore del Rosato eccepiva la nullità della
notifica e coltivava tale eccezione processuale anche nell’atto di appello.
Tale eccezione risulta fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 28451 del 28 aprile
2011, Rv. 250120; Sez. 6 n. 24864 del 19/04/2017 Rv. 270031) in caso di assenza

valida la notifica presso il difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc.
pen.
Tale conclusione muove dal rilievo che l’art. 163 cod. proc. pen. – secondo
il quale «per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli
artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157» attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al
luogo o alle modalità della notificazione in ragione della clausola di salvaguardia
in essa contenuta.
Deve dunque ritenersi estranea al richiamo contenuto nel citato art. 163
c.p.p. la disciplina concernente il deposito presso la casa comunale che prevede
una forma di comunicazione che rende l’atto accessibile in un luogo diverso da
quello dichiarato o eletto.
Alla luce delle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di nullità
della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello.
Tuttavia nelle more del processo è maturata la prescrizione per il decorso
dei termini massimi previsti dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.
Pertanto, emergendo dagli atti le condizioni per la declaratoria, ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., di una causa di non punibilità, a ciò consegue la
pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato
ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. Infatti il principio di
immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129
cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano
contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale, sia data
prevalenza alla prima salvo che la operatività della causa estintiva non
presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel
qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla
necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 4, n. 36896 del 13/06/2014, ,
Rv. 260299).

2

dell’imputato o di altre persone idonee presso il domicilio eletto o dichiarato è

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 16 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Daniel
kARita Tornesi

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