Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1839 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1839 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 09/10/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Telli Daniele Guglielmo, nato a Reggio Calabria il 15.4.1974
Cormaci Natale Consolato nato a Reggio Calabria il 25.2.1956
avverso la sentenza n.10878/2012 della Corte d’appello di Reggio
Calabria,datata 28.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del

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Sostituto

Procuratore generale, Vito D’Ambrosio , che ha concluso chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Guglielmo Pinto, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Reggio
Calabria , confermava la sentenza del Tribunale della stessa città , in
data 14.3.2008 , che aveva condannato gli imputati alla pena di anni due
di reclusione ed C. 600,00 di multa per Cormaci e di anni due e mesi sei
di reclusione ed euro 1000,00 per Telli, in ordine ai reati di seguito
indicati:
TELLI
delitto p. e p. dagli art. 81 cpv e 648 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, consapevole illecita
provenienza, acquistava o comunque riceveva gli assegni n. 99814-01 e
0665399816-03 del Monte dei Paschi di Siena fil di Reggio bria di provenienza
delittuosa in quanto denunciati smarriti da Albanese Pasquale Oreste. Reggio
Calabria 06.07.2004
CORMACI
• del delitto p. e p. dall’art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto
ofitto, consapevole della illecita provenienza, acquistava o comunque riceveva
assegno 0664006078-08 del Monte dei Paschi di Siena fil. di Reggio Calabria di
provenienza delittuosa in quanto sottratto a Taverniti Maria Angela. I n Reggio
Calabria 06.07.2004

1.1 Avverso tale sentenza, propongono ricorso i due imputati, Cormaci
personalmente e Telli a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo:
1.2 Cormaci :
-il vizio di motivazione, illogica e carente,

in punto di elemento

soggettivo del reato;
-il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art.648 cpv cod.pen.
-il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

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RITENUTO IN FATTO

1.3 Telli
-il vizio di illogicità della motivazione in punto di attribuzione di
responsabilità per la ricettazione dell’assegno da C 800,00. Il ricorrente si
duole che la Corte abbia tratto il convincimento della sua responsabilità
dalla circostanza che entrambi gli assegni a lui attribuiti provenivano
dallo stesso carnet ,circostanza che secondo il ricorrente non ha valore
né indiziante e neanche probatorio ,posto che sull’assegno da C 800,00

5.500 é stato girato e versato sul conto corrente dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perchè basati su motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità.
2.1 In ordine al ricorso Cormaci, manifestamente infondata è la critica
che investe la motivazione dell’elemento soggettivo del reato. Non è
,infatti, illogica la motivazione della Corte di merito nel punto in cui
afferma che la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa
del bene va desunta dalla mancata giustificazione del possesso della
stessa .E’ principio non controverso, nella giurisprudenza di questa
Corte, infatti ,che la prova dell’elemento soggettivo del reato di
ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non
attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede (tra le tante: Cass., Sez. 2,
25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez. 2 Sent., 11/06/2008, n. 25756).
2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale ha fatto
riferimento specifico la Corte di merito, per la configurabilità dell’ipotesi
attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., occorre che il fatto,
valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità
dell’azione, alla personalità dell’imputato ed anche ( ma non solo)
all’importo del titolo (trattandosi di assegno), presenti quelle connotazioni
di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il

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non è stata apposta la firma di traenza di Telli e che solo quello da C

reato come ipotesi di particolare tenuità evidenziando una rilevanza
criminosa assolutamente modesta. Connotazioni che la Corte, con
valutazione di merito, non censurabile in questa sede, e comunque non
specificamente contrastata dal ricorrente, non ha ravvisato sussistere
nella fattispecie in esame in considerazione della recidivanza del
comportamento illecito dell’imputato .Pertanto anche sotto questo profilo
il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.

motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e
alla inconsistenza della prova asseritamente indiziaria. Quanto a
quest’ultima affermazione va rimarcato che secondo un principio
incontrastato di questa Corte, la testimonianza della persona offesa può
essere assunta da sola quale fonte di prova se sottoposta ad un riscontro
di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la
necessità di riscontri esterni: essa pertanto assume valore di piena prova
( per tutte sentenza n.22848 del 2003 rv 225232 ).
2.4 La decisione sulle attenuanti generiche trova fondamento nella
negativa valutazione della personalità dell’imputato in ragione dei
numerosi e specifici precedenti, valutazione che si inquadra
adeguatamente sia nell’ambito dei principi dettati dall’art.133 c.p sia
nell’ambito della discrezionalità del giudizio.
3. Anche il ricorso di Telli è manifestamente infondato.
3.1 Il ricorrente ,infatti ,si limita a denunciare di illogicità la motivazione
della sentenza , in modo peraltro meramente assertivo, perché non
fornisce alcuna spiegazione di tale affermazione.
Nei fatti la motivazione della Corte di merito non è illogica , tenuto conto
della valenza, meramente rafforzativa e di supporto alle dichiarazioni
della vittima , attribuita a tale circostanza dalla Corte di merito. Non è
infatti illogico affermare che é circostanza non comune che la stessa
persona negozi ben due assegni provenienti dallo stesso carnet rubato,
rimanendo inconsapevole della reale provenienza degli stessi.
3.2 In conclusione è’ d’uopo, comunque, ricordare che il compito del
giudice non è quello di sovrapporre la propria valutazione alla valutazione
compiuta, in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, dai giudici di
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2.3 Per analoghe ragioni manifestamente infondato è anche l’ultimo

merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi disponibili, correttamente interpretandoli ed esaustivamente
rispondendo alle deduzioni delle parti; nonché se abbiano correttamente
applicato regole logiche nell’argomentare che ha giustificato una scelta
piuttosto che un’altra. Il sindacato della Corte di legittimità va pertanto
esercitato sulle proposizioni contenute nel testo del provvedimento e sulla
coordinazione argomentativa che rappresenta il tessuto logico della

di merito siano legate da un nesso di consequenzialità logica con le
conclusioni accolte, con esclusione della possibilità, in assenza di vizi
logici e giuridici, di prospettare soluzioni interpretative alternative a
quella scelta dai giudici di merito, anche se altrettanto coordinate e
logiche.
4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della/somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deckso in soma , il 9 ottobre 2013
Il P

Il Consit e s ensore

( M./ B.

(A

d

5

dente
°sito)

motivazione al fine di verificare se le premesse scaturite dalle valutazioni

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