Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18389 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18389 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Mondan Sergiu nato in Romania il 13.11.1983

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n.67/17 in data
7 Febbraio 2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Stefano TOCCI il quale ha chiesto pronunciarsi

la

inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Brescia con sentenza pronunciata in data 11
Gennaio 2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo
1

che aveva riconosciuto Mondan Sergiu colpevole del reato di furto in luogo
di privata dimora aggravato da violenza sulle cose, su impugnazione del PM
rideterminava nei suoi confronti la pena in anni tre di reclusione ed € 400
di multa.

2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato
prospettando quattro motivi di ricorso, di cui i primi tre avente rilievo
processuale.

ordine ai principi che regolano l’emissione del decreto di irreperibilità con
conseguente nullità assoluta per omessa citazione a giudizio dell’imputato,
assumendo che le ricerche non erano state condotte cumulativamente
come richiesto dall’art.159 cod.proc.pen. anche in relazione alla eventuale
presenza all’estero dell’imputato.
2.2 Con una seconda articolazione si doleva di omessa notificazione in
mani del decreto di citazione a giudizio, atteso che la notifica era
intervenuta con il rito degli irreperibili laddove in epoca antecedente alla
celebrazione del dibattimento, allo stesso, rinvenuto in territorio italiano,
era stato notificato in mani l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2.3 Con una terza articolazione deduceva violazione di legge in punto di
intervenuta celebrazione del dibattimento a seguito di udienza preliminare
laddove, in relazione al reato de quo era prevista la citazione diretta a
giudizio.
2.4 Con una quarta articolazione si doleva del mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche con motivazione illogica e
contraddittoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di doglianza, di rilievo processuale, risulta infondato
laddove lo stesso si muove da una non corretta interpretazione
normativa sulle notificazioni, facendo confusione tra la disciplina

della
del

procedimento notificatorio da eseguirsi con il rito degli irreperibili con gli
incombenti relativi al procedimento notificatorio nei confronti dell’imputato
che dagli atti risulti dimorare all’estero.
2. In primo luogo va evidenziato come il ricorrente, nel dedurre il vizio
processuale non adempie al proprio obbligo di allegazione onde
circoscrivere i profili delle carenze segnalate, con particolare riferimento
alla natura delle ricerche di cui si ritiene la omissione, essendosi il
2

2.1 Deduceva primariamente violazione di legge anche processuale in

ricorrente limitato ad affermare che le indagini dovevano estendersi anche
ad accertare il luogo di residenza/dimora all’estero, ovvero quello in cui il
Mondan svolgeva l’attività lavorativa all’estero.
2.1 A parte il carattere di assoluta assertività e l’assenza di
autosufficienza del ricorso in punto di specifica individuazione delle ricerche
omesse e degli elementi da cui l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto risalire
alla individuazione del luogo di residenza e di lavoro del Mondan all’estero,
va comunque evidenziato come il ricorrente, come detto, confonda i piani

Invero ai fini del decreto di irreperibilità non sussiste obbligo di disporre
apposite ricerche all’estero dell’imputato ivi residente, del quale si ignori
l’esatto recapito (sez.I, 23.6.2010 Loncaric Rv 247719) giacchè l’obbligo di
disporre la ricerca all’estero, ai fini della emissione del decreto di
irreperibilità, sorge solo quando quelle svolte nel territorio dello Stato
consentono di individuare la località ove l’imputato dimora o esercita
abitualmente la sua attività ed in cui quindi, può utilmente effettuarsi la
ricerca per l’accertamento di un esatto indirizzo (sez.VI, 3.6.2015, Ben
helifa, Rv. 264104, sez.II, 31.5.2016, Ciobataru, Rv.268304).
2.2 Orbene dalla suddetta giurisprudenza del S.C. può rilevarsi come
l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art.159 comma
I cod.proc.pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato
all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, il che costituisce il limite logico
di ogni garanzia processuale (sez.II 31.5.2016 Ciabataru cit., sez.III,
19.4.2012 Domollaku, Rv.252626).

3. All’infondatezza del primo motivo di ricorso consegue anche il rigetto
del secondo, atteso che la notifica del decreto di citazione a giudizio risulta
essersi perfezionata, con il rito degli irreperibili, in data ben anteriore a
quando la PG aeroportuale, rilevata la presenza del Mondan in territorio
italiano, gli notificò in mani l’avviso di conclusione delle indagini, senza che
il prevenuto si sincerasse della celebrazione del giudizio, sottraendosi allo
stesso e venendo legittimamente dichiarato contumace.

4. Anche il terzo motivo di ricorso risulta del tutto infondato laddove la
celebrazione della udienza preliminare in relazione a delitti per i quali è
pure prevista la citazione diretta a giudizio non determina alcun profilo di
nullità, neppure a regime intermedio, né il giudice per la udienza
preliminare che eventualmente abbia omesso di restituire gli atti al PM in
limine litis può successivamente spogliarsi del procedimento, con pronuncia

3

di due distinti procedimenti notificatori.

di incompetenza funzionale,

determinandosi in tale evenienza una

illegittima regressione del giudizio (sez.IV, 22.5.2009, Nasufi, Rv. 244983;
sez.V, 25.5.2015, Cavallari, 265082).

5. Risulta infondato anche il motivo di ricorso con il quale il Mondan
deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche laddove il giudice distrettuale ha
adeguatamente evidenziato, quale ragione di esclusione del beneficio, la

giudicato e pertanto profili soggettivi del reo valutabili ai sensi dell’art.133
II comma cod.pen.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

Così deciso in Roma il 1 Febbraio 2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

r

Il Presidente
Piccialli (10

reiterazione della condotta criminosa in relazione a fatto successivamente

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