Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18387 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18387 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIORDJEVIC VITORIA nata il 07/04/1980 a PRCILOVICA (Repubblica di Serbia)
ALIAS DJORWEVIC VICTROIA nata il 07/04/1980 a ALEKSINAC (Yugoslavia)
ALIAS DIORWEVIC VIKTORIA nata il 07/04/1980 a ALEKSINAC (Yugoslavia)
ALIAS DORDEV1C VITTORIA nata a 07/04/1980 a ALEKSINAC (Yugoslavia)
avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, In persona dei Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che conclude per il rigetto.
t –Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28 aprile 2017 la Corte di appello di Torino ha
confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Alessandria ha dichiarato
Vitorija Djordjevic responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis, 625, n. 2,
cod. pen., e l’ha condannata alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro
600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1. All’imputata veniva contestato di essersi introdotta, al fine di ingiusto

effrazioni della porta d’ingresso di preziosi in oro, vestiti e una telecamera Sony.
In Alessandria il 29 maggio 2005.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata all’udienza del 27
giugno 2014.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso Vitorija Djordjevic, a
mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. In primo luogo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza
impugnata per il vizio di violazione dell’art. 15 bis della legge 28 aprile 2014,
n. 67 e dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen. in quanto le notificazioni della
contestazione suppletiva avvenuta all’udienza del 27 giugno 2014, della sentenza
di primo grado (nelle forme dell’estratto contumaciale), nonché del decreto di
citazione per il giudizio di appello non sono state effettuate al domicilio eletto,
ovvero allo studio dell’avv. De Pascali del foro di Milano, nonostante la sua rinuncia
al mandato.
2.2. Deduce, inoltre, che la sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett.e) cod. proc. pen. in quanto la contestazione della recidiva reiterata
infraquinquennale è stata formulata nei suoi confronti sulla base di certificati del
casellario giudiziale attestanti la sussistenza di precedenti penali che non sono
univocamente riferibili alla sua persona. Evidenzia al riguardo che nel fascicolo di
causa vi sono differenti certificati dattiloscopici, il che fa sorgere perplessità circa
la sua identificazione e l’attribuibilità delle impronte repertate che la
ricondurrebbero al delitto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Quanto al primo motivo si osserva quanto segue.

profitto, nell’abitazione di Mazza Alessandra e di essersi impossessata, con

2.1. Dalla disamina degli atti – attività consentita in considerazione della
eccezione processuale sollevata dalla ricorrente – risulta quanto segue.
In data 21 ottobre 2008 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Alessandria disponeva il rinvio a giudizio di Vitorija Djordjevic, dichiarata
irreperibile e contumace, difesa di ufficio dall’avv. Giorgio Romagnolo.
Il 26 novembre 2009 l’imputata nominava difensore di fiducia e procuratore
speciale l’avv. Massimo Fabio De Pascali ed eleggeva domicilio presso il suo studio

Nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Alessandria,
all’udienza del 27 giugno 2014, il pubblico ministero procedeva a contestare la
recidiva reiterata specifica infraquinquennale cosicchè il giudice sospendeva il
giudizio e disponeva la notifica del predetto verbale di udienza, del decreto che
dispone il giudizio e dei precedenti verbali all’imputata che nel frattempo risultava
avere trasferito la residenza in Corbetta, via Gorizia 2 f b. Le relative notifiche
erano eseguite a mani proprie dai Carabinieri della predetta località.
Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza emessa dal
Tribunale di Alessandria in data 17 ottobre 2016 che veniva notificata il 2
novembre 2016 ali’ imputata presso il domicilio eletto avv. Massimo Fabio De
Pasca I i .
Anche il decreto di citazione a giudizio del giudizio di appello veniva
notificato, in data 17 febbraio 2017, all’imputata presso il domicilio eletto
avv. Massimo Fabio De Pascali.
2.2. Ciò premesso, in punto di diritto si osserva che nel caso in esame
trovano applicazioni le disposizioni anteriori alla legge 28 aprile 2014, n. 67 in
quanto alla data di entrata in vigore di tale disciplina la Djordjevic risultava
contumace ma non più irreperibile, e ciò a seguito e per effetto della sua elezione
di domicilio presso il difensore nominato avv. De Pascali del foro di Milano (Sez.
5, n. 54921 dell’8/06/2016, Rv. 268406).
E’ opportuno al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza
consolidata, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno
l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio effettuata dall’imputato se
questi non provvede a revocarla formalmente (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015
Rv. 264234).
Ne consegue che la notifica del verbale di udienza del 27 giugno 2014
contenente la formale contestazione suppletiva della recidiva reiterata specifica
infraquinquennale è stata irritualmente notificata all’imputata presso la sua
abitazione.

2

in Milano Corso di Porta Vittoria n. 18.

Trattasi, tuttavia, di nullità generale a regime intermedio ai sensi
dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen. che risulta sanata in quanto non dedotta nei
termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19546 del 03/04/2012
Rv. 252784).
Le notifiche dei successivi atti processuali risultano valide in quanto
effettuate al domicilio eletto dall’imputata.

3. Quanto al secondo motivo, si osserva che i giudici di merito hanno

risulta pienamente comprovata la corrispondenza tra l’impronta ritrovata sui
portagioie e quella appartenente al dito medio destro dell’imputata.
Le altre doglianze risultano del tutto generiche e non dedotte con i motivi
di appello, talchè risultano anche tardive.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Rita Tornesi

Il Presidente
Paprizia PiccialID

evidenziato, con motivazione ampia e congrua, che dalle emergenze probatorie

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