Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18386 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18386 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CIMMINO VINCENZO nato il 02/05/1978 a TORRE DEL GRECO
SANTAGATA MICHELE nato il 22/07/1984 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI Massimo conclude per l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi.
Udito il difensore i

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27 febbraio 2013 il Tribunale di Nocera
Inferiore dichiarava Vincenzo Cimmino e Michele Santagata responsabili del reato
di cui agii artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. e, previo riconoscimento dei
giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le contestate aggravanti,
condannava il Cimmino alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro

di multa.
1.1. Agli imputati veniva contestato di essersi impossessati del motociclo
Honda SH 125 tg. DG 88994 appartenente ad Esposito Giovanni e parcheggiato
davanti alla porta del proprio garage all’interno del parco condominiale, con
violenza sulle cose consistita nel forzare il meccanismo di accensione.
In Sarno il 22/06/2010.

2. La Corte d’appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza di
primo grado limitatamente alla posizione di Vincenzo Cimmino, cui riduceva la
pena a mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa, equiparandola a quella
del coimputato Santagata, non ravvisando le ragioni per confermare il differente
trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado.

3. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione sia il
Cimmino che il Santagata, a mezzo del difensore di fiducia, assumendo la errata
interpretazione della legge penale e il vizio di contraddittorietà ed illogicità della
motivazione della sentenza impugnata per avere il giudice ritenuto erroneamente
sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.; si osserva,
a tal fine, che il bene sottratto si trovava davanti alla porta del proprio garage
all’interno del parco condominiale di proprietà del denunciante Esposito Giovanni.
Inoltre è stata omessa qualsiasi verifica sulla circostanza fattuale che, nel caso di
specie, il cortile nel quale il ciclomotore era parcheggiato, fosse collegato alla
pubblica via.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno pertanto rigettati.

2. Si osserva anzitutto che le dogiianze formulate dai ricorrenti, già dedotte
negli atti di appello, non si confrontano con le puntuali argomentazioni svolte in
risposta dalla Corte distrettuale.

800,00 di multa ed il Santagata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600,00

Al riguardo giova rammentare che, secondo i principi consolidati della
giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre
totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a
documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva
argomentazione (Sez. 6, n. 34521 dei 27/06/2013, Ninivaggi, Rv.256133).
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il
confronto puntuale (cioè con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento

3. Si evidenzia, inoltre, che i motivi articolati nei ricorsi sono infondati posto
che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’aggravante della
esposizione del bene alla pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si
trovi in un luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile,
ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica
via ovvero in parcheggio privato non custodito (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016,
Rv. 268626; Sez. n. 633 del 30/03/1988 – dep. 1989 – Rv. 180219; Sez. 2 n. 8798
dei 17/01/1991, Rv. 188119).
Tale aggravante va riconosciuta anche in presenza di una recinzione,
quando per le particolari modalità di accesso ad essa, risulti priva di vigilanza
continua (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Rv. 271602; Sez. 5, n. 15009 del
22/02/2012, Rv. 252486).

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dani9 a Rita Tornesi

Parzi Picci

/

IL L-

L—

il cui dispositivo si contesta.

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