Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18384 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 18384 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO
nel procedimento a carico di:
MEDICINA DEMOCRATICA
nel procedimento a carico di quest’ultimo
DAL POZZO CLAUDIO nato il 26/09/1938 a ROMA
BOCCINI GIOVANNI nato il 03/10/1938 a TERNI
inoltre:
PARTE CIV.

avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. MIGNOLO OLGA conclude per l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore
Alle ore 11,40 il presente verbale viene interrotto e l’udienza sospesa, per
ragioni istituzionali.
Si riapre il verbale e riprende l’audizione alla presenza della Corte alle ore 13,00.

Data Udienza: 20/12/2017

L’avvocato TRIPODI ROSARIO del foro di PALMI in difesa di PARTE CIV. GENESI
MERIZIANA si riporta ai motivi.
L’avvocato COSTA ANDREA del foro di PAVIA in difesa di PARTE CIV. LEGA
AMBIENTE e WWF si riporta ai motivi.
L’avvocato CAMPOREALE LUCIA del foro di in sostituzione dell’avvocato
BONANNI EZIO del foro di ROMA, come da delega a sostituto procesuale che
deposita, in difesa delle PARTI CIV. Andreoli Luigino, Arnica Anna, Calatroni
Oriana, Calligher Graziella, Fanzini Antonella, Fanzini Massimo, Maga Massimo,
Maragon Severino, Margarito Adriana, Milanesi Mariarosa, Mingrino Donatella,

Alessandra, Piccinini Barbara, Potenti Maria Teresa, Soldani Riccardo, Tacchini
Graziella, Tacchini Maria Pia, Tiozzo Lucia, Torretta Gabriella, Varesi Silvana, si
riporta ai motivi, deposita nota spese e comparsa conclusionale cui si riporta.
L’avvocato CRIPPA LETIZIA del foro di ROMA in difesa di PARTE CIV. INAIL
deposita nota spese e comparsa conclusionale cui si riporta.
L’avvocato PAPPONETTI ERNESTO del foro di ROMA in sostituzione dell’avvocato
FERRARI GIUSEPPE FRANCO del foro di PAVIA, come da delega a sostituto
processuale che deposita, in difesa di PARTE CIV. Comune di BRONI e Provincia
di PAVIA, deposita nota spese e conclusioni scritte.
Il difensore presente avvocato MARA LAURA del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa
di PARTE CIV. MEDICINA DEMOCRATICA e ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI
AMIANTO, anche in sostituzione dell’avvocato NOVARINI DOMENICO del foro di
PAVIA, come da delega a sostituto processuale che deposita, in difesa di PARTE
CIV. si riporta ai motivi, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale,
chiede l’annullamento della sentenza impugnata e deposita nota spese e
conclusioni scritte; deposita altresì conclusioni scritte e nota spese per l’avvocato
NOVARINI DOMENICO del foro di PAVIA, difensore di PARTE CIVILE.
L’avvocato FORLONI ANTONELLA del foro di MILANO, in sostituzione
dell’avvocato CASARINI MAURO del foro di PAVIA, come da delega a sostituto
processuale che deposita, in difesa di PARTE CIV. ASL di PAVIA denominata
Agenzia Tutela della Salute di PAVIA deposita note conclusionali cui si riporta e
nota spese.
L’avvocato LUONGO GIANLUCA del foro di ROMA in difesa di DAL POZZO
CLAUDIO ritiene le conclusioni oggi depositate dai difensori delle PARTI CIVILI
non ricorrenti siano non ammissibili; chiede dichiararsi l’inammissibilità dei
ricorsi e in subordine ne chiede il rigetto.
L’avvocato ERCOLANI GIANFRANCO del foro di PAVIA in difesa di BOCCINI
GIOVANNI ritiene inammissibili ed infondate le contestazioni contenute nei
ricorsi.

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Mingrino Emilia, Mingrino Silvio, Modena Roberta, Nesci Chiarina, Nonna

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 20.10.2016, in
accoglimento delle impugnazioni di entrambi gli imputati e in riforma della
sentenza del Tribunale di Pavia, dichiarava il non luogo a procedere per
intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di primo
grado nei confronti di DAL POZZO Claudio e BOCCINI Giovanni per il reato

la originaria contestazione di cui all’art.434 cod.pen., da cui erano derivate
conseguenze disastrose, quali decessi e patologie asbesto correlate, nei
confronti di centinaia di lavoratori della azienda FIBRONIT che produceva
prodotti in amianto, ai familiari di questi e a persone residenti nell’area
interessata dalla dispersione delle polveri.
Assolveva i predetti imputati da tutte le ipotesi di omicidio colposo loro
ascritte, ulteriori rispetto a quelle già definite dal primo giudice con
pronunce di assoluzione e di proscioglimento per prescrizione, perché il
fatto non costituisce reato. Ne conseguiva la revoca delle statuizioni civili
emesse in relazione ad entrambe le fattispecie sopra evidenziate.

2. Gli imputati DAL POZZO Claudio e BOCCINI Giovanni erano chiamati a
rispondere delle suddette violazioni per la posizione di garanzia da essi
rivestita all’interno della ditta FIBRONIT, che nel tempo aveva assunto
differente forma societaria, quali consiglieri di amministrazione per il
periodo Dicembre 1985 Maggio 1991 il DAL POZZO e dal Novembre 1988 al
Maggio 1994 il BOCCINI.
2.1 Era loro contestato di avere omesso accorgimenti e presidi
organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici, pure imposti dalla normativa
prevenzionale specifica (art.4 lett.b), c), d), 19, 20 e 21 Dpr 303/56, e
comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo (art.2087
cod.civ.), necessari a contenere l’esposizione alle polveri di amianto dei
lavoratori impegnati nelle pericolose lavorazioni, dei residenti nell’area
esposta al pericolo di contaminazione e dei familiari conviventi dei suddetti
lavoratori.
2.2 In particolare era loro ascritto un difetto di informazione sui rischi
specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui essi erano esposti e sulle
misure necessarie per ovviare a tale pericolo, nonché la omessa
predisposizione e fornitura di strumenti di protezione individuale e la
omessa vigilanza sul loro impiego. In termini più generali si contestava loro
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di cooperazione nel reato di disastro innominato colposo, come riqualificata

la mancata adozione di misure tecniche ed organizzative atte a impedire o
a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti
lavorativi, quali idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta,
la limitazione ai tempi di esposizione, e procedure di lavoro atte a evitare
la manipolazione manuale dell’amianto, nonché la mancata adozione di
sistemi atti a escludere il propagarsi delle polveri anche in ambienti
adiacenti a quelle in cui si svolgevano le lavorazioni.
2.3 Oggetto di contestazione era ancora la mancata idonea

polverizzato, così da scongiurare la frequente rottura di tubazioni con
dispersione del materiale, sia all’interno che all’esterno dei capannoni;
nonché una mancata organizzazione sulla pulizia degli indumenti dei
lavoratori esposti all’amianto all’interno dell’azienda onde evitare
l’esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti
indumenti. In ultimo veniva loro ascritto di avere proceduto allo
smaltimento dei residui solidi e liquidi della lavorazione in modo
incontrollato, immettendoli nell’ambiente per il riempimento dei terreni
ovvero dismettendoli in discariche, consentendo altresì che sia i lavoratori,
che altri soggetti, si rendessero cessionari di tali scarti per usi privati,
contribuendo in tal modo alla diffusione e alla propagazione delle polveri
nocive.
3. La motivazione della sentenza del giudice di appello si muoveva su tre
distinti fronti.
3.1 Con riferimento al delitto di disastro innominato, cagionato con
colpa, da cui erano scaturiti effetti disastrosi nei confronti di moltissimi
soggetti dipendenti dell’azienda FIBRONIT e comunque alla stessa collegati
anche per ragioni non professionali, ma familiari, ambientali e territoriali, la
Corte di Appello riteneva il ritenuto compimento del termine prescrizionale
in epoca antecedente alla pronuncia del giudice di primo grado intervenuta
in data 19 Luglio 2013, assumendo che si era in presenza di fattispecie di
pericolo a consumazione istantanea, sebbene con effetti permanenti, anche
nella ipotesi aggravata contestata (realizzazione del disastro di cui
all’art.434 II comma cod.pen.). Escludeva che si trattasse di fattispecie
autonoma di reato di danno, che si perfezionava, come al contrario
sostenuto dal giudice di primo grado, in coincidenza del picco della
mortalità derivata dalla esposizione all’amianto, ove la realizzazione del
disastro andava intesa come elemento aggravatore della ipotesi base, che
presentava i caratteri di reato di pericolo a tutela anticipata.

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manutenzione delle tubature di trasporto dell’amianto asciutto e

3.2 Il giudice di appello di Milano, nello svolgere ampi riferimenti a
precedenti giurisprudenziali e in particolare al caso ETERNIT di cui alla
sentenza 7941/2015 della Prima sezione di questa Corte, in analoga
imputazione di disastro innominato, originariamente contestato quale fatto
doloso, faceva proprie le considerazioni, cui era già pervenuta la Corte,
secondo cui il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione
della incriminazione e individua il bene protetto, funge da connotato
ulteriore del disastro, da individuarsi nel fenomeno distruttivo naturale di

della proiezione offensiva, di talchè il persistere del pericolo e il suo
inveramento quale lesione concreta della incolumità personale, non
costituiscono elementi del fatto tipico e non valgono a segnare la
consumazione del reato. Da tale premessa sul momento perfezionativo del
delitto di disastro immotivato il giudice di appello, al pari del giudice di
legittimità nel precedente indicato, traeva il convincimento che la
consumazione del reato, sebbene nella forma aggravata dall’inveramento
dell’evento disastroso, non poteva ritenersi protratta oltre la cessazione
dell’attività pericolosa, consistita nella interruzione dell’attività produttiva
avvenuta nell’anno 1993, che segnava altresì il termine delle immissioni
delle polveri e della esposizione alle stesse dei lavoratori e delle altre
persone territorialmente collegata alla fonte di produzione.

4. Quanto alle impugnazioni degli imputati relative alle contestazioni di
plurimi omicidi colposi aggravati dalla violazione delle disposizioni
concernenti la sicurezza sul lavoro, il giudice di appello affrontava
diffusamente la tematica relativa alla ricorrenza del rapporto di causalità
materiale e alla esistenza di una legge scientifica di copertura dell’articolato
processo in cui, a seguito della prolungata esposizione alla inalazione di
polveri di amianto, a seguito di fenomeni infiammatori a carico della pleura,
dapprima si completava la induzione delle patologie tumorali, mediante la
irreversibile mutazione delle cellule organiche aggredite dagli agenti
patogeni cui, successivamente, seguiva un lungo e variabile periodo di
latenza, che si concludeva in coincidenza dell’accertamento diagnostico
della patologia tumorale conclamata, immancabilmente letale.
4.1 Sul punto il giudice di appello, pur non formulando un giudizio di
insussistenza del rapporto di causalità, poneva a revisione critica le
valutazioni operate dal giudice di prima cure sulla base della perizia tecnica
assunta nel dibattimento e cioè che la ricostruzione del processo
patogenico andasse ricondotto ad un fenomeno multistadio fondato sul
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straordinaria importanza, e serve a precisarne le caratteristiche sul piano

teorema “dose risposta” e cioè sulla ricorrenza di una relazione tra la
intensità e la durata dell’esposizione dell’organismo alle nocive immissioni
di amianto con il rischio di contrarre, sviluppare e rafforzare i processi
invasivi e metastitici del mesotelioma pleurico, quantomeno in termini di
accelerazione del meccanismo patologico ovvero di restringimento del
periodo di latenza.
4.2 Assumeva in particolare la corte territoriale che lo stato dell’arte della
subiecta materia non era statico, ma in divenire e che le conclusioni cui era

erano state contrastate o comunque poste in discussione da successivi
accertamenti, pure condotti all’interno di processi penali per ipotesi di
esposizione ad amianto, che avevano escluso o, comunque, circoscritto il
valore scientifico della teoria, peraltro di costruzione giurisprudenziale,
dell’effetto acceleratore della protrazione ad esposizione.
4.3 Richiamando giurisprudenza di legittimità, che limitava il compito del
giudice all’esprimere solo un giudizio di razionalità e di logicità
dell’argomentazione scientifica esplicativa e non a propendere per l’una e
per l’altra tesi, con affermazione o negazione dell’esistenza di un
fenomeno, e pur negando che fosse necessario procedere ad una
rinnovazione dibattimentale di natura tecnica, poneva in rilievo la
opinabilità dei dati tecnici assunti dal primo giudice a sostegno del
riconoscimento del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e
l’evento, atteso che gli stessi avevano assunto il ruolo di garanzia
allorquando la produzione aveva apportato significative migliorie nella
captazione delle polveri all’inizio degli anni ’80, mediante soluzioni tecniche
all’avanguardia.
4.4 Riportava poi il contenuto di studi successivi alla sentenza del GUP di
Pavia i quali ponevano in dubbio il dato, in quanto non suffragato da
evidenze scientifiche, che il periodo di latenza del mesotelioma fosse
associato all’occupazione e all’intensità della esposizione, teorie peraltro
riprese da alcune pronunce di merito del Tribunale di Milano, di cui pure si
riportavano passi, finendo per motivare che le conclusioni del “giudice di
Pavia sul punto non solo non appaiono sufficienti ma non sono più attuali e
quindi inidonee a sorreggere la motivazione”, peraltro escludendo di dovere
ulteriormente approfondire il tema della causalità, in quanto la esclusione
della responsabilità dei prevenuti era senz’altro da ricondursi alla indagine
sul profilo soggettivo del reato e pertanto all’assenza di colpevolezza.

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pervenuto il collegio peritale nella relazione depositata nell’anno 2007

5. Il terzo tema di indagine, affrontato dalla Corte di Appello di Milano,
attiene alla posizione di garanzia riconosciuta agli imputati DAL POZZO e
BOCCINI, ritenuti dal giudice di primo grado primari destinatari, quali
espressione del datore di lavoro, degli obblighi di salvaguardia dei
lavoratori e di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro rispetto ad eventi
rispetto ai quali era prevedibile, in quanto coerente con lo stato della
scienza e della tecnica del tempo, la esposizione a rischio della integrità
fisica dei lavoratori e delle persone collegate al luogo di lavoro, e

risultavano esigibili, quantomeno nella prospettiva degli obblighi di
vigilanza, di segnalazione e di impulso che competevano loro quali
componenti del consiglio di amministrazione, le condotte attive, la cui
omissione costituiva specifica articolazione del capo di imputazione,
quantomeno ai sensi dell’art.40 cpv cod.pen.
5.1 Sovvertendo le argomentazioni del Tribunale di Pavia il giudice di
appello poneva in rilievo come, nella giurisprudenza di legittimità, si stesse
progressivamente affermando il principio secondo il quale la posizione di
garanzia del rischio connesso alla lavorazione industriale nelle aziende
articolate, non fosse in capo ad ogni dirigente avente una formale veste
apicale, bensì solo ai soggetti titolari di un effettivo potere decisionale, in
grado di attuare le misure di prevenzione mancanti o insufficienti e
pertanto a chi in concreto esercitasse tale potere.
5.2 Evidenziava pertanto come i due alti dirigenti, pure inseriti nel
consiglio di amministrazione della FIBRONIT, per curriculum professionale,
competenze specifiche nel settore commerciale e distanza dal luogo di
produzione, erano ben lungi da possedere competenze e responsabilità che
consentissero loro di realizzare, a partire dall’assunzione del ruolo
all’interno dell’organo collegiale, la esigenza di una radicale trasformazione
dei mezzi e delle modalità di lavorazione nella prospettiva indicata in
imputazione, privi come erano di specifiche deleghe e tenuto conto della
esistenza di un board decisionale che faceva capo alla proprietà aziendale e
a figure tecniche di primissimo rilievo che si erano succedute in ruoli
dirigenziali dell’azienda FIBRONIT (Stringa, Cardinale e Cuniolo).
5.3 Evidenziava in particolare la Corte di Appello, richiamando paragrafi
interi della decisione a S.U. 38343/2014 (ThyssenKrupp), che il Tribunale
di Pavia, contrariamente a quanto indicato nella richiamata pronuncia, si
era affidata ad un criterio formale, indiscriminatamente estensivo, della
posizione di garanzia nelle imprese pluri-articolate, senza alcuna verifica
della ricorrenza di un effettivo potere gestionale del rischio da parte dei
prevenuti accompagnato dalla concreta possibilità di organizzazione, di
5

\”P-

gestione, di controllo e di spesa, ma limitandosi ad ascrivere loro una
carenza del potere di vigilanza, laddove dallo studio della evoluzione
societaria FIBRONIT emergeva palese l’assoluta limitatezza e residualità
delle attribuzioni del CdA, in presenza di società controllante capogruppo
(Finanziaria Fibronit s.p.a.) che assommava deleghe in servizi
amministrativi, personale, acquisti ed esportazione, di fatto precludendo
qualsiasi iniziativa del C.d.A. nella gestione della spesa per l’acquisto di

5.4 Argomentava inoltre il giudice di appello che neppure mediante la
interpretazione delle disposizioni civilistiche, succedutesi nel disciplinare gli
obblighi dell’amministratore verso l’esterno e nei confronti della società
(art.1381 – 1392 c.c.), erano ricavabili profili di responsabilità, enucleabili
come violazione di obblighi di vigilanza, rilevanti come profili di colpa nella
prevenzione del rischio da esposizione ad amianto; assumeva invero che la
operatività di tali disposizioni, sempre che fossero idonee a integrare il
precetto penale mediante l’assunzione di uno specifico obbligo di impedire
l’evento, presupponeva la conoscenza da parte dell’amministratore del
fatto pregiudizievole e la consapevolezza che le lacune organizzative
potevano essere colmate in base alle conoscenze tecniche dell’epoca e, se
del caso, la ricorrenza di mezzi attraverso i quali gli amministratori
avrebbero potuto attivarsi, anche facendo emergere il proprio dissenso, in
una prospettiva salvifica per la salute delle persone esposte a rischio.
5.4.1 Escludeva che ricorressero i profili di conoscenza e consapevolezza
dei rischi da esposizione ad amianto, della prevedibilità dei meccanismi che
inducevano le patologie pleuriche di cui all’imputazione e della esigibilità
delle condotte richieste, evidenziando l’assenza di competenza specifica in
capo ai prevenuti e rilevando che il loro ingresso nel consiglio di
amministrazione era stato preceduto dall’assunzione di rilevanti interventi
di ammodernamento nella realizzazione di sistemi automatizzati di
lavorazione e di trasporto. Aggiungeva che le acquisizioni testimoniali e
tecniche abbracciavano un lunghissimo arco temporale della produzione del
cemento amianto nella azienda FIBRONIT, senza peraltro puntualizzare la
situazione della prevenzione, attraverso strumenti di protezione collettiva e
individuale, all’atto dell’assunzione degli incarichi da parte dei due imputati
(seconda parte degli anni ’80), laddove il perito primariamente riscontrava
alcune inadempienze, se non altro ritardi nell’adozione delle misure
preventive necessarie,

senza peraltro che risultassero esattamente

collocate temporalmente le inadempienze e dando comunque atto che a
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beni e servizi a tutela del lavoro.

partire dagli anni ’80 è entrato in funzione il nuovo impianto automatizzato

sicuramente meno inquinante.
5.5 Rappresentava ancora che sentinelle d’allarme non potevano neppure
essere rappresentate dalle ispezioni eseguite dagli enti pubblici e in
particolare dalle USL che mai avevano riscontrato infrazioni nella
produzione FIBRONIT o dal superamento di valori soglia attestanti il
pericolo di inquinamento ambientale, né venivano indicate dal consulente
eventuali ulteriori presidi atti ad annullare il rischio di inalazione di polveri

materie prime utilizzate. Affermava pertanto che nessun addebito poteva
muoversi agli imputati circa il mancato esercizio dei loro doveri di vigilanza
e di controllo.
5.6 In ultima analisi La Corte di Appello di Milano rilevava come non
fosse nella disponibilità degli imputati alcun potere impeditivo individuale,
sia in quanto vincolato alla collegialità, sia perché non accompagnato da
obblighi di denuncia all’A.G., sia perché non accompagnato dalla possibilità
di impugnare delibere consiliari, laddove le strategie aziendali venivano
assunte ed attuate al di fuori di provvedimenti consiliari o comunque
nell’ambito del consiglio di amministrazione della holding controllante, né
poteva ritenersi accertabile, sulla base di criteri probabilistici, la incidenza
dell’inerzia del singolo consigliere privo di deleghe sul fatto illecito
realizzato dal delegato, in presenza di board decisionale forte e compatto,
che coincideva con la proprietà azionaria, certamente indifferente alle
segnalazioni e dell’assoluta inefficienza delle eventuali dimissioni da
rassegnare.

5.7 D’altro canto la sentenza impugnata escludeva che nel periodo di
partecipazione degli imputati al consiglio di amministrazione fossero stati
individuati nella tecnica strumenti che consentissero il totale abbattimento
delle polveri ultra sottili mediante un sistema di filtraggio assoluto, di
talchè concludeva che, anche in ragione della scarsa specificità,
personalizzazione ed attualizzazione delle contestazioni indistintamente
mosse agli imputati, gli stessi oltre a non possedere l’esatta
consapevolezza di una situazione grave ed anomala, non erano neppure in
condizione di stimolare l’adozione di altre, e più efficaci e specifiche cautele
prevenzionali.

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nocive se non l’interruzione dell’attività aziendale con sostituzione delle

6. Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione la procura
Generale presso la Corte di Appello di Milano e le parti civili “Medicina
Democratica Movimento di Lotta per la Saluta 0.n.l.u.s.” e l'”Associazione
Italiana Esposti Amianto Onlus” tramite il proprio procuratore speciale.

7. La parte pubblica impugnava la sentenza deducendo illogicità
manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione e violazione di legge
in relazione agli art.40, 43 e 589 cod.pen.

interna alla motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano la
quale, in relazione alla ipotesi di disastro innominato aveva disposto il non
luogo a procedere per intervenuta prescrizione, implicitamente
riconoscendo la ricorrenza dei profili oggettivi e soggettivi del reato
contestato mentre in relazione alle ipotesi di omicidio colposo, pure in parte
prescritte, aveva ritenuto di assolvere nel merito, sebbene in entrambe le
contestazioni sussistesse un nucleo comune di condotte antidoverose, le
quali pertanto meritavano un esame congiunto e la articolazione di un
percorso argomentativo comune.
7.2 Deduceva poi la erronea applicazione della legge penale e la
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla assoluzione degli
imputati per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
7.2.1 Nel prendere posizione a favore della teoria dell’effetto acceleratore
nella determinazione del mesotelioma pleurico, in ragione della intensità e
della durata della esposizione alle polveri di amianto e nell’avallare le
conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero anche in punto di
competenza e professionalità dimostrate, si doleva di una motivazione che,
limitandosi a richiamare studi e contributi scientifici più recenti, peraltro
estranei al dibattito che si era sviluppato nel presente processo, aveva
finito per screditare la teoria della “dose correlata o dose risposta” accolta
dal collegio peritale, riportando la teoria scientifica antagonista della trigger

dose. Criticava in particolare la scelta metodologica operata dalla corte
territoriale di introdurre in sentenza argomenti sviluppati in sentenze di
merito che non avevano ancora il carattere della definitività e ignorando
contributi altrettanto recenti del giudice di legittimità che aveva tra l’altro
criticato la utilizzazione da parte dei giudici di merito di un sapere
scientifico personale, non fondato su solide basi scientifiche.
7.2.2 In particolare la parte impugnante deduceva un difetto di
motivazione nel riportare gli approdi cui era pervenuto il mondo scientifico
sulla correlazione tra le ulteriori esposizioni alle fibre patogene rispetto al
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7.1 Con una prima articolazione si doleva di una asserita contraddizione

periodo di latenza della patologia, nonché in relazione al riconoscimento
del nesso causale tra una esposizione professionale a dosi di amianto
rispetto all’insorgenza del carcinoma polmonare, in assenza di un accurato
e completo esame delle diverse posizioni e in totale spregio delle
conclusioni peritali che un tale collegamento avevano ravvisato rispetto
all’attività lavorativa prestata nello stabilimento di Broni.
7.3 Con una terza articolazione il Procuratore Generale si doleva della
illogicità della motivazione in punto di posizione di garanzia, evidenziando

per omissione di vigilanza e di controllo sulla gestione della sicurezza sul
luogo di lavoro, nondimeno un tale profilo di responsabilità era comunque
evincibile in ragione degli addebiti di colpa generica e specifica
compiutamente sviluppati in imputazione. Un tale profilo di colpa valeva a
superare le argomentazioni relative alla ritenuta carenza di poteri
decisionali e di spesa, tenuto altresì conto che gli imputati avevano già
vissuto a Bari problematiche connesse alla esposizione dei lavoratori
all’amianto e che le conoscenze maturate all’epoca in cui i prevenuti
avevano formato il consiglio di amministrazione erano certamente più
evolute e comunque aperte alla consapevolezza della nocività della
esposizione alle polveri di amianto, cui gli stessi avrebbero dovuto fare
fronte, quantomeno attivando una attività propositiva all’interno del
consiglio, ovvero manifestando il proprio dissenso sulle prassi gestionali la
sicurezza a livello aziendale.

8. Agli effetti civili le parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta
per la Salute e Associazione Italiana Esposti Amianto proponevano quattro
motivi di ricorso.
8.1 Con il primo motivo denunciavano erronea applicazione della legge
penale con particolare riferimento all’art.434 cod.pen. anche ai fini del
computo del dies a quo prescrizionale assumendo che il giudice di appello
in punto di momento consumativo del reato di disastro aveva del tutto
sposato una impostazione giurisprudenziale, senza peraltro considerare che
gli effetti nocivi della esposizione all’amianto erano tuttora presenti, sia
sotto il profilo ambientale sia in termini di mortalità di lavoratori che di
altre persone comunque collegate al sito industriale. Nel ricostruire le
differenti teorie in punto di qualificazione giuridica della ipotesi aggravata
di cui all’art.434 II comma cod.pen., quale circostanza aggravante, delitto
aggravato dall’evento ovvero ipotesi autonoma di reato, la parte ricorrente
rappresentava le ragioni teoriche e le concrete applicazioni giurisprudenziali

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che se pure la imputazione non conteneva uno specifico addebito di colpa

che lo conducevano a sostenere tale ultima opzione, a contempo
rappresentando l’assoluta carenza motivazionale del giudice di appello sulle
circostanziate deduzioni svolte dalla parte civile nello stesso giudizio di
appello. Evidenziava al contempo la particolare relazione di reciproca
esclusione tra le due ipotesi contemplate dalla norma incriminatrice e la
necessità, a fini prescrizionali, di individuare un evento naturale esterno cui
riconnettere la rilevanza del fenomeno dalla portata eccezionale e
disastrosa, come solo la verificazione di un rilevante numero di morti

collegate al fenomeno inquinante poteva rappresentare, evento che al
momento del processo non aveva ancora raggiunto il suo massimo grado di
sviluppo esterno.
8.2 Con il secondo motivo di ricorso le parti civili denunciavano
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla valutazione della prova scientifica, nonchè violazione della legge
con riferimento alla valutazione delle prove scientifiche con conseguente
erronea applicazione dell’art.40 cod.pen., sul rapporto di causalità fra le
esposizioni professionali ed extra professionali e i singoli episodi di morte
contestati deducendo che:
8.2.1 la Corte di Appello non ha considerato la evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia di tossi-cancerogenità dell’amianto e ha
omesso di riportare correttamente lo stato complessivo delle conoscenze
scientifiche; ha pertanto errato nell’escludere la ricorrenza di una legge
scientifica di copertura che riconosca la intima correlazione tra prolungata e
intensa esposizione all’amianto con l’insorgenza e il propagarsi della
patologia tumorale secondo la teoria dell’effetto acceleratore in processo
patologico multi stadio con conseguente riduzione del periodo di latenza.
8.2.2 La Corte di Appello non ha pertanto affrontato in maniera logica e
coerente il problema della causalità omissiva anche alla luce della sentenza
Franzese, errando nel prospettare una situazione di incertezza nello stato
delle conoscenze scientifiche nel tema in oggetto, di fatto escludendo la
ricorrenza di una legge scientifica di copertura e pertanto prospettando
meccanismi eziologici alternativi, in realtà insussistenti. Il ricorrente
riportava sul punto le risultanze della Seconda e della Terza Conferenza di
Consenso sul nnesotelionna svoltesi negli anni 2011 e 2015 in Italia.
8.2.3 La Corte ha altresì omesso di fornire adeguata contezza alle prove
contrarie su cui si fondavano le prospettazioni della parte ricorrente,
sostanzialmente riconoscendone la obsolescenza venendo meno al suo
obbligo motivazionale imposto dall’art.546 comma I lett.e) c.p.p.

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?-

8.3 Con un terzo motivo di ricorso la parte civile deduceva erronea
applicazione della legge penale e in particolare dell’art.43 cod.pen. con
riferimento alle norme antinfortunistiche violate e all’art.2087 cod.civ. con
conseguente violazione di legge, anche processuale, nella valutazione dei
mezzi di prova. Vizio motivazionale in punto di mancata affermazione di
responsabilità per colpa; erronea applicazione della legge penale e in
particolare dell’art.40 cpv. con particolare riferimento all’art.2392 c.c. e
comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema

8.3.1 Sosteneva il ricorrente che del tutto apoditticamente e con
argomentazioni illogiche il giudice di appello aveva negato la ricorrenza
delle posizioni di garanzia in capo ai due imputati i quali rivestivano la
qualifica di altissimi dirigenti della azienda FIBRONIT, inseriti non per caso
nel consiglio di amministrazione della società, che avevano elevata
conoscenza delle fonti di approvvigionamento del materiale trattato, e cioè
l’asbesto, in virtù della maturata esperienza, anche dirigenziale nel settore
commerciale anche in ragione della loro partecipazione a consigli nei quali
era stato trattato l’argomento della dismissioni di materiali di asbesto (blu)
ritenuti pericolosi con conseguente bonifica degli ambienti di lavoro.
8.3.2 Sotto diverso profilo la parte ricorrente si doleva della totale
svalutazione, operata dal giudice di appello, del contenuto e della cogenza
degli obblighi di vigilanza riconosciuti in capo agli imputati della normativa
societaria vigente all’epoca dei fatti. Ripercorrendo la carriera professionali
dei due amministratori ne veniva posta in rilievo la specificità del settore
tecnico di appartenenza, la conoscenza della situazione ambientale presso
lo stabilimento industriale di Bari con le problematiche ivi già affrontate in
relazione al pericolo di esposizione all’amianto dei lavoratori; si evidenziava
la illogicità della motivazione ove non si considerava che l’inserimento degli
imputati nel suddetto organo gestionale non era stato affatto casuale, ma
frutto di una mirata inclusione e che gli stessi erano in carica allorquando si
erano verificati i due eventi eccezionali di fall out con imponente fuoriuscita
di polveri all’esterno dell’azienda dall’impianto di triturazione sacchi, che
avevano richiesto rilevanti opere di bonifica; si contestava al giudice di
appello il mancato bilanciamento degli interessi in gioco a vantaggio del
diritto alla salute di migliaia di persone coinvolte dal pericolo di
esposizione, laddove le conoscenze dell’epoca (1985-1994), consentivano
di riconoscere in capo agli imputati la consapevolezza della pericolosità
delle lavorazioni dell’amianto e di esigere la promozione e la segnalazione
da parte loro di nuove e più stringenti procedure e misure di sicurezza sul
11

di insussistenza delle posizioni di garanzia in capo agli imputati.

lavoro e comunque di segnalare il proprio dissenso, come previsto
dall’art.2392 cod.civ.
8.3.3 Del tutto illogica, parziale e contraddittoria veniva poi ritenuta la
motivazione impugnata quando aveva riconosciuto la sostanziale
inattendibilità della prova orale assunta nel corso del dibattimento di primo
grado, sul presupposto che la istruzione dibattimentale aveva abbracciato
un arco temporale molto vasto, senza consentire di apprezzare gli
importanti sviluppi tecnologici apportati nelle lavorazioni a partire in

tutti i differenti periodi storici con selezione anche degli operai che avevano
prestato la propria attività lavorativa nell’ultimo periodo prima della
dismissione.
8.3.4 Deducevano ancora che il giudice di appello aveva disapplicato il
precetto di cui all’art.2087 cod.civ., norma di chiusura del sistema di
sicurezza che impone al datore di lavoro di impiegare e promuovere la
migliore tecnologia possibile, e la disciplina speciale con particolare
riferimento all’abbattimento delle polveri nocive, previo accertamento della
natura e della loro concentrazione.
8.3.5 Assumevano la illogicità della motivazione anche laddove la stessa
aveva utilizzato, al fine di escludere nei prevenuti la prevedibilità degli
eventi dannosi e la esigibilità di iniziative prevenzionali, il rispetto dei valori
limite all’epoca indicati (TLV) e la indisponibilità di procedure prevenzionali
idonee all’abbattimento totale delle polveri. Evidenziavano invero che per
giurisprudenza pacifica del S.C. non esistevano valori limite di innocuità
dell’amianto idonei ad escludere il pericolo derivante dall’inalazione e che le
tesi scientifiche che avevano propugnato la impossibilità di prevenire
l’aggressione della pleura da parte di polveri ultra sottili era stata
categoricamente smentita da studi successivi.
8.4 Con una ultima articolazione i ricorrenti si dolevano di carenza e di
manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto
dell’obbligo rafforzato di motivazione con riferimento alla differente
valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative assunte in primo grado
di giudizio, in assenza di una rinnovazione dibattimentale delle acquisizioni
testimoniali.

9. In data 7.12.2017 veniva presentata una memoria difensiva
dall’Istituto Nazionale Per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro già
costituito parte civile nel procedimento penale il quale, nel ripercorrere
l’esito e le salienti argomentazioni offerte dai due giudici di primo e
12

particolare dagli anni ’80, atteso che le testimonianze avevano riguardato

secondo grado, era ad associarsi alla richiesta di annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, chiedendo l’accoglimento integrale del ricorso
per cassazione proposto dal procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Milano.
9.1 In particolare era a contestare tutte le argomentazioni spese dal
giudice di appello per contrastare, o comunque per sottoporre a vaglio
critico o a dubbio, l’esistenza stessa dell’effetto acceleratore e per
sganciare l’accorciamento del periodo di latenza dalla durata e dalla

copertura validamente utilizzabili e di reale confronto delle ragioni dell’una
e dell’altra teoria scientifica.
9.2 In relazione alla seconda articolazione della impugnazione della parte
pubblica deduceva la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove,
da un lato aveva riconosciuto la posizione di garanzia dell’intero consiglio di
amministrazione e dalla’altra aveva svalutato il ruolo, la funzione e gli
obblighi in capo a ciascuno degli imputati pur in presenza di circostanziati
elementi da cui desumere fondati elementi di responsabilità a loro carico,
sia in punto di consapevolezza della nocività dell’esposizione alle polveri di
amianto, sia in punto di esigibilità di appropriate condotte di vigilanza,
segnalazione e promozione di interventi a favore della sicurezza sul lavoro.

10. Depositavano memorie difensive anche le difese dei due imputati
chiedendo pronuncia di rigetto/inammissibilità delle impugnazioni della
Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e delle parti civili.
10.1 In particolare l’imputato Giovanni Boccini rilevava la completezza e
la esaustività dell’esame compiuto dalla Corte di Appello sullo stato degli
studi scientifici in materia di amianto, che riportava ampia bibliografia e
giurisprudenza sul punto, richiamandosi per alcuni aspetti al notorio in
presenza di contributi maturati dopo la definizione del processo in primo
grado e pervenendo a conclusioni del tutto logiche e coerenti sul piano
logico giuridico. Logica era ritenuta anche la pronuncia di prescrizione in
relazione al reato di disastro innominato, non contraddetta dall’esame nel
merito delle residue ipotesi di omicidio colposo, in ragione dell’assoluta
autonomia strutturale tra le due fattispecie e il diverso rilievo del profilo di
offensività che porta, nella prima fattispecie, ad una tutela anticipata in
ragione della messa a repentaglio del bene giuridico tutelato.
In relazione poi all’elemento soggettivo assumeva l’assoluta adeguatezza
dell’iter motivazionale del giudice di appello nell’evidenziare la genericità
dell’imputazione, l’assenza di adeguata consapevolezza nell’imputato dei
13

intensità della esposizione, in assenza di completa esplicazione di leggi di

rischi connessi alla prolungata esposizione all’amianto e l’assenza di un
reale potere impeditivo da parte dell’imputato.
10.2 In relazione al ricorso della parte civile ne evidenziava la
inammissibilità in quanto teso a valorizzare meri profili di merito.
10.3 La difesa dell’imputato Claudio Del Pozzo osservava in primo luogo
che, a parte le considerazioni di illogicità interna della motivazione in punto
di disastro colposo, in relazione alla suddetta statuizione non era
intervenuta specifica impugnazione da parte del procuratore Generale di

comunque non sussisteva alcuna inconciliabile frattura tra detta pronuncia
e quanto statuito in relazione ai reati di omicidio colposo.
10.4 In relazione al profilo del rapporto di causalità e della ricorrenza di
legge scientifica di copertura l’imputato faceva proprie le considerazioni del
giudice di appello sulla inesistenza di una teoria scientifica che recepisse,
senza riserve, le considerazione espresse dal primo giudice in relazione
all’effetto acceleratore dell’esposizione professionale all’amianto.
10.5 Con riferimento all’elemento psicologico veniva ribadita l’assoluta
coerenza della sentenza impugnata laddove in particolare aveva escluso la
esigibilità di una condotta prevenzionale per stessa la stessa difficoltà di
individuare il contenuto e i limiti della condotta precauzionale omessa, sia
in ragione delle conoscenze dell’epoca sugli effetti della prolungata
esposizione all’amianto sia in ragione della mancanza di procedure e presidi
di sicurezza idonei a preservare i lavoratori dai rischi delle nocive inalazioni,
tenuto conto delle conoscenze dei due imputati maturate all’epoca su tali
problematiche.
10.6 Con riferimento al ricorso proposto dalle parti civili parimenti
chiedeva una pronuncia di inammissibilità o di rigetto evidenziando,
quanto alla pronuncia della prescrizione del reato di cui all’art.434 – 449
cod.pen., che il giudice di appello aveva dato compiuta evidenza delle
diverse prospettazioni giurisprudenziali in punto di consumazione del reato
di disastro innominato, fornendo adeguato conto del proprio convincimento
mentre in relazione al quarto motivo di ricorso, deduceva che l’obbligo di
rinnovazione dibattimentale recepito dalla giurisprudenza di legittimità a
seguito della sentenza EDU DAN/MOLDAVIA si riferiva esclusivamente ai
giudizi ove si era pervenuti a sentenza di condanna.
10.6 In relazione ai profili causali la difesa dell’imputato DAL POZZO
riteneva la correttezza del metodo seguito dal giudice di appello che non
era stato quello di contrastare la tesi scientifica sostenuta nella pronuncia
di primo grado, ma quello di escludere la esistenza, allo stato dell’arte, di

14

Milano, di talchè ai fini penali la stessa era divenuta definitiva e che

una legge di copertura scientifica che garantisse i principi sostenuti nella
suddetta pronuncia, applicabili senza riserve ai fatti indagati nel presente
procedimento e alle morti correlate alla esposizione alle polveri di amianto
provenienti dallo stabilimento FIBRONIT di Broni. In relazione a tale profilo
l’oggetto della impugnazione del procuratore Generale evidenziava chiari
profili di inammissibilità, in quanto non si confrontava con il tema
affrontato dalla sentenza, ma insisteva nel recepire la teoria dell’effetto
acceleratore determinato da una esposizione qualitativamente significativa.

la difesa dell’imputato DAL POZZO segnalava la assoluta linearità della
pronuncia impugnata e la correttezza degli elementi circostanziali da cui il
primo giudice aveva tratto il proprio convincimento sulla assenza di
prevedibilità degli eventi dannosi e la inesigibilità di un agire salvifico,
peraltro inadeguatamente indicato.
10.8 Quanto alla impugnazione delle parti civili la difesa dell’imputato
ribadiva l’assoluta genericità delle contestazioni mosse all’imputato le quali,
nate come profili di addebito commissivo, avevano trovato accoglimento da
parte del primo giudice come violazione di obblighi di vigilanza, peraltro in
un contesto temporale, ambientale e tecnico del tutto estraneo ai poteri di
controllo e di intervento di un consigliere di amministrazione privo di
deleghe e avulso da effettivi poteri di gestione e di spesa nella innovazione
tecnologica. Rilevava infine come il profilo eziologico era stato affrontato
dal giudice di appello non già per fondare un giudizio di assoluzione ma
solo per evidenziare la mancanza, all’epoca dei fatti così come oggi,
nell’ambito del confronto scientifico e giurisdprudenziale che era seguito
alle morti correlate all’impiego dell’amianto come materia prima in sede
industriale, di una univoca legge scientifica di copertura che riuscisse a
isolare il momento di insorgenza della induzione della patologia e, rispetto
ad essa, a valutare la incidenza sul periodo di latenza e sulla proliferazione
del male, delle esposizioni successive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso avanzato dal procuratore generale presso la
corte di appello di Milano appare assolutamente infondato e deve essere
dichiarato inammissibile.
Il ragionamento conduttore della doglianza é che vi sia una inconciliabilità
logica tra la pronuncia assolutoria per i delitti di omicidio colposo aggravati
dalla violazione di

norme antinfortunistiche e la
15

pronuncia di

10.7 Anche con riferimento alla individuazione delle posizioni di garanzia

proscioglimento dal reato di disastro innominato, che peraltro presenta tra i
suoi effetti la morte di numerosissime persone, nel caso in specie, quale
evento aggravatore, conseguenza del disastro. Il ragionamento è
processualmente scorretto laddove da una decisione di rito, imposta
dall’art.129 cod.proc.pen., in relazione a delitto di pericolo il cui momento
prescrizionale sarebbe maturato, secondo il giudice di appello, in epoca ben
antecedente quella della pronuncia di condanna in primo grado, la parte
ricorrente fa derivare un accertamento implicito sulla sussistenza di fatti

che, nella struttura del reato di disastro, non solo non hanno influito sul
momento perfezionativo del reato, ma neppure concorrevano a integrare la
fattispecie tipica, riferendosi tra l’altro a numerosissimi decessi di persone
rispetto alle quali non venivano neppure ipotizzate le concorrenti ipotesi di
omicidio colposo.
1.1 II disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. è invero un delitto
a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo
concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi
dell’evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto
all’ evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica
incolumità (sez.IV, 5.5.2011, Mazzei, Rv. 251429).
1.2 Era pertanto compito dei giudici di merito stabilire, seppure nella
matrice colposa riconosciuta dal giudice di primo grado, se gli imputati
avessero dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso, per
poi stabilire se l’attività concretamente realizzata avesse poi di fatto
comportato l’inveramento delle conseguenze drammaticamente e
naturalisticamente disastrose. Ulteriore compito del giudice di merito era
quello di accertare se gli eventi di danno, specificamente rappresentati dai
decessi di numerosi lavoratori, familiari e abitanti del comune di Broni, che
avevano riportato patologie polmonari il cui innesco, secondo la
prospettazione accusatoria, trovava origine nella lavorazione dell’amianto e
nella propalazione dei fumi all’esterno dell’opificio, fossero oggettivamente
e soggettivamente ascrivibili agli amministratori della società.

2. Appare intuitiva la distinzione dei due piani operativi, laddove la
indagine coinvolgeva, in relazione alla ipotesi di cui all’art.434 cod.pen., la
individuazione in termini giuridici e naturalistici dell’evento dalle
conseguenze disastrose che l’ordinamento giuridico era teso a preservare e
al contempo l’accertamento delle condotte ascritte agli imputati idonee a
determinarlo, sia nella loro rilevanza causale che nella loro progressione

16

”f

temporale fino all’esaurimento della situazione di concreto pericolo per la
incolumità pubblica.
2.1 Dall’altro lato, in relazione alle ipotesi di cui all’art.589 cod.pen., la
verifica atteneva a eventi di danno ben circoscritti e tutta l’attenzione
dell’interprete risultava orientata sui profili causali delle condotte ascritte e
ai profili soggettivi connessi alla posizione di garanzia assunta dai soggetti,
titolari di posizioni di garanzia, chiamati a risponderne.
2.2 I due piani non risultano affatto interferire poiché la valutazione dei

mossa e concentrata nell’alveo del momento consumativo, tema risultato
centrale in entrambe le pronunce. Una volta che il giudice di appello,
richiamando precedenti giurisprudenziali che riconducevano la figura in
esame al paradigma dei reati di pericolo a consumazione anticipata che si
consumano con l’evento distruttivo di straordinarie proporzioni (sia esso lo
sversamento con alterazione del corso d’acqua sez.IV, Mazzei cit.; la
“immutatio loci” in ipotesi di pregiudizio ambientale, sez.III, 14.7.2011,
Passariello e altri, Rv. 251592; la cessazione delle immissioni nocive
derivanti dalla lavorazione dell’amianto, sez.I, 19.11.2014, PC, RC e
Schmidheiny, Ry.262789), del tutto coerentemente con la disciplina
processualistica vigente ha omesso, peraltro in presenza di sentenza di
condanna in primo grado, di affrontare i punti motivazionali connessi ai
profili eziologici e soggettivi che avrebbero potuto condurre ad una
pronuncia assolutoria del merito, ma ha doverosamente pronunciato il
proscioglimento per prescrizione del reato ai sensi dell’art.129 I comma
cod.proc.pen.
2.3 Una siffatta pronuncia era invero imposto dalla costante
interpretazione fornita al suddetto disposto normativo laddove in presenza
di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di
legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice
del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva (sez.U, 28.5.2009, Tettamanti, 244275;
sez.V, 4.10.2013, Zambonini, Ry.258670).
2.4 Né d’altro canto il giudice di appello avrebbe potuto decidere
diversamente sul presupposto della evidenza della prova dell’innocenza
degli imputati, laddove in relazione ai delitti di omicidio colposo aggravati
dalla violazione della disciplina infortunistica la Corte di Appello sviluppava
un articolato reticolato di argomentazioni logico giuridiche, in un’ottica di
superamento della analisi argomentativa del primo giudice, la cui
orditura, peraltro avversata da pubblica accusa e dalle difese delle
17

giudici di merito, relativamente alla fattispecie di disastro innominato, si è

numerosissime parti civili (come risulta dalla stessa decisione di primo
grado e dalle impugnazioni dinanzi al giudice di legittimità), certamente
risultava estranea a quella “evidenza” assolutoria di cui all’art.129 II
comma c.p.p.
2.5 In buona sostanza il giudice di secondo grado non ha svolto alcuna
valutazione di merito sulla tipicità delle azioni compiute dagli
amministratori e sulla loro idoneità a provocare manifestazioni eccezionali
dalle conseguenze disastrose, né si è soffermata a verificare se la mancata

consapevolezza della ricorrenza di pericolose dinamiche patogenetiche per
la integrità fisica dei lavoratori ovvero ad accertare se le condotte omesse
fossero esigibili con riferimento alla posizione di garanzia da ciascuno
rivestita e allo stato dell’arte in materia di prevenzione delle polveri di
amianto. Egli ha correttamente limitato l’accertamento al momento
consumativo dell’ipotizzato reato di disastro, solo al fine di escludere che la
permanenza di elementi dannosi o pericolosi della condotta valessero a
procrastinare la consumazione del reato oltre la cessazione dell’azione
potenzialmente pregiudizievole, traendone le dovute conseguenze in punto
di termine prescrizionale.

3. Esclusa la ricorrenza di logica incompatibilità tra pronuncia di rito
relativamente al reato di pericolo a consumazione anticipata quale il
disastro e pronuncia sul merito in relazione alle contestazioni di omicidio
colposo, appare evidente che una siffatta doglianza, mossa dalla Procura
generale, non risultava diretta a contestare l’esito di proscioglimento degli
imputati dal reato di disastro innominato, quanto quello di trarre da un
siffatto proscioglimento argomenti di diritto per sostenere la nullità della
sentenza impugnata in relazione all’assoluzione degli imputati dalle
contestazioni di omicidio colposo, intervenuta per carenza dell’elemento
soggettivo ma, come sopra evidenziato, nessuna sovrapposizione o
interferenza tra i due piani è possibile, nel caso in specie, utilizzare essendo
mancato, in relazione al delitto di disastro innominato, una qualsiasi analisi
sulla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato.

4. Rimane il fatto che la pubblica accusa non ha proposto impugnazione
avverso la statuizione di proscioglimento per prescrizione dal reato di
disastro innominato e da tale mancata impugnazione derivano rilevanti
conseguenze anche con riferimento alla ammissibilità dei motivi di ricorso
per cassazione della parte civile, la quale ha invece aggredito, con
18

adozione delle richieste cautele fosse accompagnata da una

articolazioni pertinenti ed ammissibili, anche il capo della sentenza che
aveva riconosciuto il compiersi del termine prescrizionale in relazione al
reato di disastro innominato, facendo leva su di una diversa ricostruzione
della struttura del reato in oggetto nella forma aggravata, e della asserita
permanenza del reato stesso, in costanza della condizione di pericolo per la
pubblica incolumità, a prescindere dalla cessazione della fonte che aveva
determinato tale condizione.
4.1 Invero i motivi di ricorso delle parti civili dirette a chiedere

imputati per prescrizione dal reato di disastro innominato aggravato, si
palesano inammissibili, per carenza di interesse, laddove dal loro
accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole per la parte
civile, atteso che dall’annullamento della gravata pronuncia risulta esclusa
la reviviscenza delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado, e la
parte ricorrente non vanta un interesse attuale e concreto ad un nuovo
accertamento dei fatti, che non possa essere autonomamente svolto dal
giudice civile con domanda proposta dinanzi a detta autorità.

5. Ovviamente tale conclusione, coerente con il costante orientamento
del S.C., vale nel caso in specie in quanto il giudice di appello ha
riconosciuto che il termine prescrizionale si sia compiuto prima della
pronuncia della sentenza di primo grado e che pertanto la causa di non
punibilità avrebbe dovuto essere da questo dichiarata in prima battuta
poiché, altrimenti, l’art.578 cod.pen. impone al giudice di appello, che
abbia ritenuto di prosciogliere l’imputato per prescrizione, sopravvenuta
alla decisione di prima cure, di decidere sull’impugnazione agli effetti civili.
5.1 II giudice di appello, al contrario, nel dichiarare la causa di
proscioglimento ne accertava il compimento in epoca di molto anteriore
all’instaurazione del presente giudizio, con la conseguenza che provvedeva
a revocare le statuizioni civili collegate alla pronuncia di condanna in primo
grado.
5.2 Il giudice di legittimità pertanto non è tenuto ad esaminare la
impugnazione della parte civile sul proscioglimento degli imputati in quanto
é principio generale del sistema processuale penale che il giudice della
impugnazione non possa esercitare poteri che il giudice di prima cure non
avrebbe potuto esercitare, stante il divieto di provvedere sulla domanda al
risarcimento del danno in assenza di una statuizione di condanna (art.538 I
comma cod.pen.).

19

l’annullamento, ai fini civili, della statuizione di proscioglimento degli

5.3 Ma neppure un tale potere impugnatorio può essere ricondotto
all’art.576 cod.proc.pen., che pure riconosce alla parte civile la facoltà di
impugnare una sentenza di proscioglimento, poiché un tale potere deve
essere coniugato, come sopra precisato, con il testo dell’art.538 comma I
c.p.p., il quale rappresenta principio generale e inderogabile (S.U.,
11.7.2006 n.25083, Negri e da ultimo sez.VI, 21.3.2013, Failla, Rv.
255668).
5.3.1

Inoltre

la

disciplina dell’art.576 c.p.p.

incontra

il

limite

quale esclude alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è
estinto per prescrizione o per amnistia qualsivoglia efficacia extra penale
nel giudizio civile o amministrativo di danno. Invero è stato affermato dal
consesso di legittimità nella formazione più autorevole che la parte civile è
priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di
proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale, dovuta a difetto di
querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, priva di
idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica
(sez.U, 21.6.2012, PC in proc. Di Marco e altro, Rv.253242; sez.IV,
17.6.2011, PC in proc.Condorelli, Rv.251347).
5.4 In particolare è stato affermato che l’interesse della parte civile alla
impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma
anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del
provvedimento da impugnare, di talchè un tale interesse può essere
riconosciuto soltanto se l’impugnazione sia idonea a sostituire una
situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la
pronuncia giudiziale impugnata. Ipotesi che non ricorre quando, a fronte
della pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un
interesse giuridico del proponente l’impugnazione (sez.IV, 19.1.2016, PC in
proc. Gritto, Rv. 265741), il quale potrà rivolgersi al giudice civile per le
restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui è stata
dichiarata la causa di non procedibilità.

6. Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo
di ricorso per cassazione avanzato da Medicina Democratica Movimento di
Lotta per la salute 0.n.l.u.s. e Associazione Esposti Amianto in mancanza di
interesse alla impugnazione ai sensi dell’art.591 I comma lettera a)
cod.proc.pen.

20

dell’interesse alla impugnazione, delimitato dal testo dell’art.652 c.p.p., il

7. Il secondo tema affrontato dalla impugnazione del procuratore
generale è quello della causalità in materia di malattie pacificamente
correlate alla esposizione dell’uomo a nocive immissioni di polveri di
amianto, soprattutto nel caso in cui la esposizione sia professionale,
intensa e prolungata, questione che ha formato oggetto di studio e di
dibattito nel mondo scientifico, con conseguenti ricadute sulla
giurisprudenza del Supremo Collegio impegnato a tradurre e convogliare il
precipitato del sapere scientifico nel processo penale, nonché a fissare le

presenza di un sapere scientifico non univoco o privo di copertura
universale e immutabile, con particolare riferimento al tema della causalità.
7.1 n dibattito risulta poi ancora più complesso e articolato quando,
come nel caso in specie, non deve essere misurata la maggiore o minore
credibilità processuale basata su una soluzione fornita dal mondo scientifico
la quale presenta delle ricadute immediate sul tema di indagine sviluppato
nel processo, ma allorchè l’inserimento nel processo del sapere scientifico
necessiti di adattamenti, di correttivi e di verifiche contro fattuali, che solo
la dinamica processuale impone, sia in ragione degli strumenti attraverso i
quali il sapere scientifico viene convogliato all’interno del processo (tecnico,
dichiarativo e documentale), sia in ragione del diverso piano tecnico
giuridico in cui gli operatori del diritto sono chiamati ad operare, sia in
ragione del fatto che a fronte della indagine di una causalità naturale (che
potrebbe mutuare gli strumenti di analisi della ricerca scientifica), il giudice
deve confrontarsi con la causalità umana (talvolta omissiva) e sciogliere i
nodi della causalità della colpa, in quanto non tutti i risultati della condotta
umana, pure omissiva, sono suscettibili di determinare la responsabilità
penale dell’autore, ma solo quelli che concorrano a determinare l’effetto
dannoso o pericoloso che la norma cautelare, che si assume violata, era
diretta prevenire.
7.2 Invero i dati e le nozioni che derivano dalle leggi scientifiche, pure
nel loro postulato più accreditato e condiviso, costituiscono uno strumento
di valutazione e di fruizione da parte del giudice il quale, il più delle volte,
non deve limitarsi a recepirne il contenuto pervenendo alla soluzione del
problema logico giuridico della responsabilità dell’imputato sulla base di
una mera declinazione dell’elaborazione tecnica ma, come in relazione ai
fatti ascritti agli amministratori della FIBRONIT, deve procedere
all’inquadramento della vicenda processuale per stabilire se, in
considerazione della intensità e del tempo di esposizione all’amianto,
dell’epoca di insorgenza della patologia conclamata, dal ruolo di garanzia

21

regole del ragionamento logico giuridico dell’interprete giurisdizionale, in

assunto dagli imputati in base alla carica, della durata di questa, delle
conoscenze scientifiche e tecniche del tempo di esposizione, fino alla
definitiva cessazione della lavorazione all’inizio degli anni ’90, la legge
scientifica potesse trovare nella fattispecie concreta declinazione.

8. Orbene il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha proceduto
a un siffatto inquadramento della vicenda processuale in termini di
ricostruzione dinamica del sinistro, riportando ampi passi della sentenza di

contrapposte tesi scientifiche; egli ha indicato altresì studi scientifici
epidemiologici e statistici su campioni di popolazione che ha lavorato in
contatto con le polveri di amianto, richiamando giurisprudenza di legittimità
sulla utilizzazione del sapere scientifico e giurisprudenza di merito, che
assume essere in via di evoluzione, la quale nega copertura scientifica al
così detto

effetto acceleratore,

finendo per concludere come,

contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prima cure, il dibattito
scientifico risulti tuttora aperto (pag.44), che dal tenore delle decisioni
della S.C. non ricorra un

unanime orientamento circa la dimostrata

accelerazione dell’induzione al protrarsi dell’esposizione all’amianto da cui
deriverebbe la concorrente responsabilità degli imputati negli omicidi
colposi (pag.45 sent.cit.) e che se anche il problema si volesse risolvere
sulla base della teoria della “dose correlata” non muterebbe l’esito del
giudizio (pag.50).
8.1 Conclude peraltro affermando che decisive risultano

le ulteriori

considerazioni che si vanno ad illustrare e che, invece costituiscono l’esito
di verifiche i cui risultati sono giuridicamente sostenibili e che conducono
alla assoluzione degli imputati con ampia formula sotto il profilo soggettivo.
Le motivazioni che seguono, e la formula assolutoria poi adottata,
forniscono coerente evidenza che la pronuncia si è basata sulla esclusione,
in capo ai due imputati, di una posizione di garanzia che li abbia resi
destinatari degli obblighi prevenzionali di cui alla imputazione e di un
atteggiamento antidoveroso della volontà che consentisse di riconoscere in
loro la consapevolezza della persistenza sui luoghi di lavoro di un
incombente pericolo per la vita delle persone offese, con la previsione degli
eventi mortali per mesotelioma pleurico, così da esigerne la adozione di
specifiche azioni in chiave prevenzionistica, semmai ve ne fossero state di
efficaci oltre quella della interruzione dell’attività produttiva.

22

primo grado e delle opzioni da questa condivise nel confronto di

9. A fronte di un siffatto iter motivazionale, che di fatto pone in crisi le
giustificazioni scientifiche su cui risulta poggiato il ragionamento del giudice
di prima cure nella parte in cui ha riconosciuto una relazione causale tra le
condotte omissive dei due imputati e i decessi delle persone offese,
quantomeno sotto il profilo dell’anticipazione dell’evento morte, il giudice di
appello non fa conseguire la assoluzione degli imputati per carenza del
fatto tipico, ma interrompe il proprio ragionamento, peraltro basato su
esperienze e contributi formatosi fuori dal presente ambito processuale, e

pronuncia assolutoria su tale ambito di indagine.
9.1 Anche sotto questo versante pertanto non può che evidenziarsi la
inammissibilità del secondo motivo ricorso della Procura generale la quale
àncora le proprie doglianze al dato che il giudice di appello abbia preso
posizione a favore di una delle tesi scientifiche contrapposte, basando su di
essa la pronuncia assolutoria, di fatto sconfessando tutti gli elaborati
scientifici in atti, facendo propri studi, asseritamente evolutivi, acquisiti in
altri procedimenti di merito, culminati con pronunce assolutorie, in pratica
utilizzando una scienza privata, o comunque un sapere derivato da altri
processi, mediante argomenti privi di sostanza quando si trattava di
applicare i principi scientifici al caso concreto.

10. Invero il giudice di appello affronta il tema causale per incidens, con
motivazione che non sposa alcuna delle teorie scientifiche contrapposte,
prendendo le distanze dal problema causale ma al contempo
rappresentando l’esistenza di un dibattito in atto nella comunità scientifica
e la mancanza di posizioni granitiche nella stessa giurisprudenza del
supremo collegio, dubitando che ricorra una legge di copertura scientifica
all’effetto acceleratore dell’esposizione all’amianto, ma in effetti non
esprimendo alcuna conclusione, per le vicende che occupano il processo, in
termini di causalità, di fatto rendendo superfluo ogni ulteriore
approfondimento, anche in termini di esame delle censure avanzate dalla
procura e dalle parti civili, sullo specifico tema eziologico.

11. Dal punto di vista del metodo di indagine, invero, tanto la sentenza
impugnata, quanto le impugnazioni proposte in sede di legittimità, offrono
il fianco alle critiche che il giudice di legittimità ha riservato, in più
occasioni, all’approccio dell’interprete alla fruizione del sapere scientifico
non universalmente condiviso sulla base di una mera scelta di campo.

23

si sofferma sui profili psicologici del fatto reato pervenendo ad una

11.1 Il ruolo del giudice e lo strumentario metodologico nella sua
disponibilità, allorquando l’accertamento dei fatti è tributario del sapere
esperto, sono stati da questa Corte sottoposti nel tempo ad una
approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza
che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo
penale e per le rilevanti acquisizioni della riflessione teorica. Almeno a
partire dalla citata sentenza Cozzini, la giurisprudenza di legittimità ha
abbandonato un brocardo e fuorviante modo di intendere quel ruolo,

del più ampio dibattito animatosi nell’epistemologia legale, specie
oltreoceano: poiché il giudice è portatore di una ‘legittima ignoranza’ a
riguardo delle conoscenze scientifiche,

“si tratta di valutare l’autorità

scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza
della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più
problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune
accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice
è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante
della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo”(sez.IV,
17.9.2010, Cozzini, Rv.248943).
11.2 Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità
scientifica come la legge esplicativa – si dice ne sia consumatore – e non
ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella
teoria. L’acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è
però acritica; anzi è in questo segmento dell’attività giudiziale che si
condensa l’essenza di questa.
Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere
introdotto dall’esperto, l’attenzione si sposta sugli indici di attendibilità
della teoria: “Per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare
gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti.
L’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca. Il grado di sostegno
che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato
l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in
discussione l’ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della
discussione si sono formate. L’attitudine esplicativa dell’elaborazione
teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella
comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi
ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità
indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità
per le quali si muove”.

Si è aggiunto che “il primo e più indiscusso
24

ridefinendo il significato del tradizionale iudex peritus peritorum sulla scia

strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni
scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto
dall’apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed
all’indipendenza di giudizio dell’esperto”.
11.3 La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla

“logica

correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto,
sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza”.
In ciò è anche l’indicazione del contenuto del sindacato del giudice di

giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal
giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi
abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata
motivazione.
11.4 In questi casi, continua la medesima sentenza: “…le indicate
modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all’interno
del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio
dell’accertamento del fatto e, in una peculiare guisa, parte dell’indagine
che conduce all’enunciato fattuale.
Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per
nulla detentrice di proprie certezze in ordine all’affidabilità della scienza,
sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se
una legge scientifica di cui si postula l’utilizzabilità nell’inferenza
probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al
fatto. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad
esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il
giudice di merito esprime.
11.5 Del resto questa Corte Suprema aveva già avuto modo di
enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico,
e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamato a valutare
la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere
tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica
critica in ordine all’affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della
spiegazione del fatto (Sez.4, 30.9.2008, n. 42128, Rizza Santa p.c. nel
proc. contro CODEGA).
11.6 E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di
legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a
carico di Di Palma ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, 29.1.2013,
Cantore, rv.255105 ) che essa non è giudice del sapere scientifico,
giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a

25

legittimità, che attraverso la valutazione della correttezza logica e

valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al
sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile
verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono
utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Questa Corte di Cassazione,
rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi
scientifica accolta dal giudice di merito sia esatta, ma solo se la
spiegazione fornita sia stata razionale e logica.
12. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o

merito riproponendo, attraverso i motivi di ricorso per cassazione e le
conseguenti memorie difensive, i contrapposti schieramenti già innalzati
nel corso dei giudizi di merito, in quanto il giudice, in virtù del principio
del suo libero convincimento e dell’insussistenza di una prova legale o di
una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi
prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella
che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed
approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e
dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e
confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
12.1 Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua
in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di
procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un
accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro
i limiti del vizio motivazionale.
12.2 Orbene si osserva che non pare che la indagine sulla ricorrenza del
rapporto di causalità nel corso del processo di merito si sia sviluppato con
il rigore logico e sulla base degli indici di corroborazione dei dati forniti
dalla ricerca scientifica sopra richiamati ma, come si è sopra precisato,
l’analisi delle doglianze delle parti ricorrenti avverso il tessuto
argomentativo del giudice di appello è precluso dal fatto che quest’ultimo
ha troncato l’iter logico che lo stava conducendo nell’esplorazione dei
profili causali, riservando all’esame dell’elemento psicologico la esclusione
della colpevolezza in capo agli imputati.

13. In relazione alla posizione di garanzia e ai profili soggettivi degli
addebiti di colpa ascritti agli imputati BOCCINI e DAL POZZO il giudice di
appello ha fatto corretto uso degli elementi emersi dagli atti del processo,
per escludere in capo agli imputati, componenti senza deleghe del
Consiglio di Amministrazione di Fibronit s.p.a. prima e di FIBRONIT s.r.l.
26

minore attendibilità degli apporti scientifici già esaminati dal giudice del

dopo, una adeguata rappresentazione dei rischi connessi alla polluzione di
particelle di amianto sul luogo di lavoro, nonché la titolarità di adeguati
poteri impeditivi della alla eliminazione o, quantomeno, nella riduzione
del rischio connesso allo sprigionamento e al conseguente pericolo di
inalazione di particelle di amianto da parte degli operai. Appare in primo
luogo palese come, sebbene il capo di imputazione attribuisca agli
imputati, nella veste formale di datore di lavoro, una serie di condotte
omissive nelle predisposizione di condotte prudenti, ovvero di condotte

del luogo ai presidi suggeriti dalle migliori conoscenze dell’esperienza e
della tecnica, sostanzialmente la contestazione afferisce ad una condotta
commissiva, laddove si assume che lavoratori venivano adibiti a
lavorazioni pericolose, in quanto idonee a provocare malattie professionali
e l’addebito di responsabilità attiene sostanzialmente all’omessa o alla
carente attivazione da parte degli imputati di poteri di informazione, di
controllo, di segnalazione e di promozione nei confronti del board
decisionale della società, sostanzialmente riconducibile alla proprietà e ai
tecnici che componevano il consiglio di amministrazione della Finanziaria
FIBRONIT, cui era sostanzialmente riservato il potere di indirizzo e le
scelte gestionali della compagine partecipata e a cui faceva altresì capo il
potere di spesa onde realizzare i mutamenti sostanziali delle strategie
aziendali, anche con riferimento alla utilizzazione delle materie prime.
13.1 Sotto questo profilo pertanto il ricorso del pubblico ministero
appare privo di reale interesse nella parte in cui si dilunga a rilevare che
nel processo non si era verificata alcuna immutazione del fatto
contestato, atteso che il giudice di appello nessun rilievo, di ordine
processuale, aveva mosso al riguardo in quanto, benché nella
imputazione non risultasse uno specifico addebito di omesso controllo
sulle lavorazioni e di omessa segnalazione delle problematiche connesse
all’impiego del vettore di nocive immissioni, il relativo tema era risultato
centrale nell’ambito di tutta l’istruttoria dibattimentale, e il giudice di
primo grado lo aveva trattato declinando gli obblighi giuridici di vigilanza
contenuti nella disciplina civilistica a carico di ciascun amministratore,
richiamando altresì la disciplina della causalità sull’obbligo giuridico di
impedire l’evento.
13.2 Sotto un diverso profilo poi va evidenziato come il ricorso della
Procura Generale, nel riportare alcuni stralci dell’articolato motivazionale
del giudice di appello, non si confronti adeguatamente sui singoli passaggi
della motivazione che, partendo dal superamento del dato meramente
27

aderenti alla disciplina antinfortunistica specifica, ovvero di adeguamento

formale della posizione di garanzia (a partire da sez.U, 24.4.2014
Espenahn, Rv. 261107, ma più recentemente in materia di amianto,
sez.IV, 3.11.2016 n.12165, Bordogna; 10.11.2017, Pesenti n.55005) ha
poi esaminato la posizione di ciascun imputato nella sua dimensione
soggettiva.
13.3 Invero il giudice distrettuale non si è limitato a fissare la condotta
dovuta e quella in concreto esigibile sul contenuto precettivo della regola
asseritamente violata, fosse quella in materia di abbattimento o di

aspirazione delle polveri, ovvero quella di fornire adeguati strumenti di
protezione individuale o collettiva, o ancora prima quella di fornire
adeguati informazioni su nocività per la salute delle polveri di amianto,
ma ha esaminato se il rimprovero contenuto nella specifica regola
cautelare, ovvero nelle regole più generali riconducibili all’art.21 Dpr
303/56, art.2087 cod.civ. o all’art.2392 cod.civ. in materia di obblighi
gravanti sui componenti del consiglio di amministrazione, risultassero in
concreto coniugabili con la posizione assunta dagli imputati all’interno
dell’azienda, ai poteri agli stessi conferiti, allo stato delle lavorazioni, al
concreto esercizio della gestione e della spesa in sicurezza e nella loro,
individuale, sfera di prevedibilità collegata alla qualifica, al bagaglio di
informazioni possedute, alle modalità di partecipazione all’organo
collegiale e alle forme in cui trovava espressione la volontà collegiale
dell’organo.

14. Tale compito innanzi tutto deve ritenersi imprescindibile da parte
del giudice del merito laddove la regola cautelare determina una soglia di
attenzione esigibile nei confronti di tutti i soggetti chiamati, per legge o
per diverso titolo, a preservare il bene giuridico che la regola cautelare è
sottesa a proteggere, e il relativo accertamento deve essere condotto
sulla base delle conoscenze acquisite dalla migliore scienza e tecnica del
momento, anche alla luce della tensione evolutiva dell’epoca, e sulla
scorta di un agente modello eiusdem condicionis et professionis (sez.IV,
10.6.2010 n.38991, Quaglierini, 11.3.2010, n.16761 Catalano,
Rv.247015).
Peraltro quando si apre la verifica della prevedibilità e della evitabilità
dell’evento, non si deve più attingere ai profili oggettivi della fattispecie,
ma le effettive condizioni di operatività della norma cautelare devono
essere ritagliate sull’agente concreto, onde verificare se il mancato
rispetto della norma cautelare possa essere dipeso da un deficit cognitivo

28

,27

sulla ricorrenza dei presupposti che ne richiedessero la adozione, ovvero
dalla inesigibilità, in concreto, della condotta cautelare richiesta.
14.1 Sotto diverso profilo poi dovrà ancora essere accertato se il
rispetto della regola avrebbe consentito di preservare il bene giuridico
protetto, ma tale profilo della vicenda attiene alla causalità della colpa e
quindi alla concretizzazione del rischio che la previsione normativa era
tesa a preservare e il percorso logico che deve essere osservato
dall’interprete non attiene più alla sfera soggettiva della prevedibilità e
alla

funzione preventiva che la regola è oggettivamente in grado di assolvere,
e quindi attiene alla oggettività della regola preventiva (sez.IV,
3.11.2016, Bordogna, in motivazione pag.60) e al suo concreto
atteggiarsi nella fattispecie in esame, come più avanti verrà indicato.

15. Orbene la impugnazione della procura Generale non si confronta
del tutto, come detto, con l’articolato motivazionale del giudice di appello
che risulta completo, logico e comprensivo di tutti gli aspetti che, fin dal
giudizio di prima cure, risultavano riconducibili allo spettro dell’elemento
psicologico del reato, sia con riferimento alla consapevolezza sul rischio
specifico di contrazione del mesotelioma pleurico, sia in ordine alla
possibilità di valutazione dei sistemi di protAzione in atto al momento
dell’ingresso dei due imputati nel consiglio di amministrazione della
FIBRONIT s.p.a., sia in relazione al concreto atteggiarsi della operatività
di siffatto consesso deliberativo, sia con riferimento alle particolari
cognizioni e specializzazioni acquisite da ciascun imputato all’interno della
compagine aziendale, sia infine in relazione alla possibilità da parte dei
prevenuti di condizionare le scelte di fondo della politica industriale.

16 Invero il giudice distrettuale, con corrette argomentazioni in fatto
prive di vizi logici, ha innanzi tutto rappresentato come la struttura di
partecipazioni in cui si inseriva la controllata FIBRONIT s.p.a. esprimesse
un evidente distacco tra il board organizzativo e decisionale, costituito
dalla Finanziaria FIBRONIT s.p.a., che gestiva anche i servizi relativi al
personale e agli acquisti (tra cui le materie prime, i prodotti finiti,
macchinari, scorte, ricambi, accessori e ogni altro bene e merce ritenuti
necessari) e la platea del consiglio di amministrazione della partecipata,
priva di qualsiasi delega sulla sicurezza sul lavoro, autarchica
esclusivamente quanto a tenuta della contabilità e più in generale
limitatamente ai servizi amministrativi. La Corte in particolare ha

29

della prevenibilità da parte del concreto modello di agente, ma

adeguatamente indicato che i membri del consiglio di amministrazione
erano privi di autonomia gestionale e di autonoma capacità di spesa, con
la conseguenza che non passava sotto il loro deliberato tanto la decisione
di impiegare materie prime diverse dall’amianto, quanto la
implementazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro.
16.1 Quanto poi alla capacità da parte dei prevenuti di monitorare le
condizioni di lavoro il giudice distrettuale evidenziava che, al momento
della assunzione della carica all’interno del consiglio di amministrazione,

caratteri della esplosiva emergenza evocata dal PG impugnante, in quanto
dall’inizio degli anni ’80 vi era stato un ammodernamento non trascurabile
dei presidi contro gli agenti polverosi, come peraltro riconosciuto dalla
consulenza tecnica, sia attraverso il potenziamento del sistema di
aspirazione delle polveri negli ambienti di lavoro, sia mediante la
automazione del sistema di trasporto delle materie prime che,
originariamente, rappresentava la occasione più ricorrente di contatto tra
il lavoratore e la materia prima.

17. Con altrettanto significativo e non contraddittorio sforzo
motivazionale il giudice distrettuale era poi a disinnescare la censura
formulata dal primo giudice, fondata sostanzialmente sul dato normativo
(art.2392 cod.civ.) il quale, nella originaria formulazione, prevedeva la
responsabilità solidale di ciascun membro del consiglio di amministrazione
per non aver vigilato sul generale andamento della società, evidenziando,
in accordo ai principi in materia di prevedibilità sopra menzionati, che
comunque si sarebbe trattata di una responsabilità di secondo livello, che
diveniva attuale solo in presenza di un illecito ascrivibile agli organi titolari
di deleghe o muniti di poteri decisionali, e previa verifica della
rappresentazione, in capo agli amministratori privi di deleghe, della
incombente situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori e della
possibilità da parte di essi di promuovere, presso la capogruppo,
l’attuazione di misure di salvaguardia integrative, ovvero di esprimere un
dissenso operativo, in quanto funzionale a stimolare la realizzazione di
interventi correttivi, in termini prevenzionistici, o dismissivi del pericoloso
vettore di polveri nocive.
17.1 Sotto questo profilo, con motivazione corretta e articolata la Corte
di Appello, nel ripercorrere la storia professionale di entrambi gli imputati,
era a escludere una specifica competenza tecnica in materia di sicurezza
sul lavoro e di maturata esperienza sui rischi da inalazione di amianto,

30

la situazione della sicurezza era in evoluzione, e non presentava i

trattandosi di dirigenti impegnati nel settore degli acquisti e delle vendite
(il DEL POZZO nel settore vendite grandi tubazioni e il BOCCINI direttore
dell’ufficio acquisti e approvvigionamenti del gruppo) che sebbene
avessero operato, ad inizio carriera, anche all’interno di stabilimenti che
producevano il prodotto finito (amianto cemento), erano stati cooptati a
integrare il CdA della Fibronit al culmine della loro esperienza
professionale e a prescindere da qualsiasi effettivo collegamento con i
luoghi di lavoro (in Broni) ove si svolgeva la produzione.

motivazionale, che i prevenuti fossero all’oscuro delle patologie asbesto
correlate, né che fossero estranei all’esigenza del contenimento del
diffondersi delle polveri sul luogo di lavoro, ma al contempo segnalava,
attraverso un ampio e articolato ragionamento, resistente alle censure
della impugnazione del PG, come le conoscenze acquisite sul campo dai
due prevenuti andavano rapportate allo specifico bagaglio professionale
maturato (prevalentemente, se non esclusivamente nel settore
commerciale), al migliorato sistema di contenimento delle polveri, alla
carenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito
(sez.V, 7.3.2014 Tanzi, Rv.261941), all’adempimento del controllo e della
profilassi sanitarie, alla mancanza di rilievi da parte degli organi ASL
deputati al controllo sulle immissioni, alla presenza di posizioni di garanzia
ben più titolate, primariamente deputate all’assunzione di decisioni esiziali
per il futuro dell’azienda e alla stessa patologia mesoteliomica la cui
origine asbesto correlata stava prendendo piede all’epoca dei fatti, ma
esclusivamente nel settore medico scientifico.

18. Anche sotto diverso profilo il ricorso del PG non tiene conto degli
elementi fattuali richiamati dal giudice, ricavati dall’esito degli
accertamenti tecnici e dall’apporto dichiarativo acquisito, che rendono
assolutamente logica e priva di contraddizioni la sentenza impugnata, ove
è stata esclusa in capo ai prevenuti la esigibilità della condotta richiesta la
quale, avendo quale presupposto la soggettiva capacità di osservare la
regola cautelare, si sostanzia nella concreta possibilità di pretendere
l’osservanza della regola stessa. Trattasi invero di imprescindibile aspetto
in cui si articola il rimprovero colposo per la realizzazione di un evento
che poteva essere evitato mediante la esigibile osservanza delle regole
cautelari disattese (cfr. sez.IV, 19-20.11.2015 PG in proc. Barberi, Rv.
267811-267815 in motivazione).

31

17.2 Nondimeno il giudice territoriale non affermava, nel proprio iter

18.1 A questo proposito i giudici distrettuali hanno rappresentato, con
articolata e non contraddittoria motivazione, i limiti all’esercizio di poteri
impeditivi da parte dei componenti del consiglio di amministrazione
sprovvisti di deleghe sulla sicurezza e sul lavoro, individuandoli nel
vincolo della collegialità, nell’assenza di poteri ispettivi, di indagine o di
acquisizione dati, se non attraverso la richiesta di informazioni agli organi
preposti con delega (art.2381 V comma cod.civ.), nella inutilità
dell’impugnazione del deliberato consiliare in presenza di atti di indirizzo

mancanza di momenti deliberativi in cui sarebbe stato possibile esprimere
l’eventuale dissenso alla politica aziendale sulla sicurezza (cfr. sentenza
impugnata a pag.66). ‘E vero infatti che le uniche delibere consiliari
acquisite in materia di sicurezza sul lavoro concernente il tema
dell’amianto, cui risultavano avere partecipato gli imputati, si riferivano
alla dismissione di uno speciale tipo di asbesto (amianto blu), ovvero
contenevano deleghe all’ing.Cuniolo o al Presidente Galvani per la bonifica
di ambienti di lavoro, e pertanto si inserivano in un contesto dismissivo
del solo amianto che, all’epoca, veniva riconosciuto come pericoloso,
ovvero attenevano all’espressione di una delega a soggetti tecnici per
opere di risanamento, evidenziando ancor più il distacco tra il dato
meramente formale dell’incarico e la effettiva titolarità gestionale ed
operativa in materia di sicurezza.
18.2 Parimenti logico è il ragionamento logico del giudice di appello
quando ha escluso che la situazione lavorativa venisse percepita dai
prevenuti in termini di drammatica urgenza ed esplosività, tale da
giustificare l’adempimento di obblighi di segnalazione extra ordinem,
mediante denuncia all’autorità amministrativa, ovvero atti di costituzione
in mora alla società, tenuto conto dei migliorati sistemi di automazione di
cui erano provvisti gli ambienti dei lavori e delle aspettative degli stessi
lavoratori, molti dei quali avviati alla quiescenza, in relazione ai quali era
certamente assente la consapevolezza che si stessero perpetrando gravi
reati contro la incolumità personale e collettiva dopo una occupazione così
prolungata e, fino a quel momento, esente da pregiudizi alla salute,
presso lo stabilimento industriale con conseguente duratura esposizione
alle polveri di amianto.

19. Il ricorso della procura Generale non si confronta poi con l’articolato
del giudice di appello di Milano neppure quando, chiamato a pronunciarsi
sui motivi di impugnazione anche con riferimento al tema della causalità

32

societario che si articolavano al di fuori della sede propria e della

della colpa, rappresentava come con assoluta probabilità il dissenso e la
critica, pure veicolati dai componenti del consiglio di amministrazione nei
canali istituzionali segnalati dal primo giudice, non sarebbero valsi a
muovere le scelte societarie nella direzione auspicabile, laddove i vertici
decisionali della società avevano palesato compattezza e impermeabilità
in relazione alle scelte di fondo di politica aziendale, proprio in ragione del
solco tracciato nell’esercizio dei poteri di gestione e di spesa tra società
finanziaria capofila rispetto alle società controllate ed ai loro organi

19.1 II ragionamento, espresso in termini lineari e privi di salti logici,
appare corretto anche laddove il giudice distrettuale ha riconosciuto
l’assoluta indeterminatezza dei presidi che sarebbero stati necessari per
ovviare al deficit di sicurezza sul luogo di lavoro laddove, una volta
automatizzati i sistemi di trasporto e di aspirazione, non esistevano
all’epoca dei fatti sistemi di protezione individuale (maschere) di tale
guisa da annullare il pericolo di inalazione di polveri sottili (ultra fini), né
contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, erano risultate
inadempienze dell’amministrazione in relazione ai controlli sanitari dei
dipendenti, nonché al rischio di manipolazione manuale dei sacchi, e al
controllo dei limiti di tollerabilità di soglie di amianto nell’aria.
19.2 Su tale ultima questione il giudice di appello si poneva a
contrastare l’assunto di un filone giurisprudenziale risalente il quale
riconosceva alle dosi di TLV aero disperso valore di mero indizio di
avvicinamento ad una soglia di allarme, sul presupposto che il rispetto di
eventuali limiti regolamentari di TLV non costituisse, di per sé, motivo di
esonero da responsabilità del gestore del rischio, valendo lo stesso a
circoscrivere il campo di applicazione dell’art.21 DPR 303/56 relativo agli
obblighi datoriali relativi all’abbattimento delle polveri sul luogo di lavoro.
19.3 II ragionamento operato dal giudice di appello risulta corretto
laddove la suddetta disposizione non risulta dettata per l’amianto, bensì
per tutte le polveri moleste diffuse nell’ambiente in quantitativi
considerevoli, e neppure la stessa si appalesa immediatamente riferibile
alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell’asbesto, non
percepibili con l’inalazione

e che

i valori soglia in allora conosciuti

dimostravano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare
l’aerodispersione ma piuttosto quella di contenerla entro definiti limiti
quantitativi

(sez.IV, Bordogna cit., pag.60). Appare pertanto

adeguatamente spiegato dalla sentenza impugnata come neppure l’art.21
Dpr 56/303 contenesse una regola cautelare da valere quale statuto degli

33

consiliari.

obblighi datoriali in materia di aero dispersione di particelle di amianto,
quanto piuttosto quale principio generale che imponeva al datore di lavoro
la ricerca e l’adeguamento tecnico nel contenimento delle polveri nei
luoghi di lavoro.

20. Da tali considerazioni emerge chiaramente che, esclusa la
situazione di palese criticità dei luoghi di lavoro FIBRONIT alla metà degli
anni ’80, come definitivamente affermato dai giudici distrettuali, sarebbe

risultato arduo per gli imputati Boccini e del Dal Pozzo individuare sistemi
di abbattimento delle polveri e di protezione individuale e collettiva dei
lavoratori idonei a preservare gli stessi dalle micidiali inalazioni, sulla base
di un giudizio di prevedibilità svolto ex ante, in accordo alle conoscenze
tecniche dell’epoca e in concreto (da ultimo sez.IV, 27.2.2017, Di Pietro,
Rv.269254 sul percorso da seguire per l’accertamento della prevedibilità).
20.1 D’altro canto lo stesso richiamo operato in imputazione
all’art.2087 cod.civ. appare del tutto generico e privo di concreti agganci
fattuali in quanto la regola di comportamento evocata, in termini di
astrazione e generalità, necessita di riempirsi di contenuti sulla base delle
reali condizioni di operatività dell’agente concreto, per comprendere se la
violazione cautelare…sia del tutto scusabile, perché non esigibile in
concreto un comportamento pure dovuto e, ove non lo sia, per ponderare
la misura del rimprovero a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa
media, oppure una colpa grave o gravissima (sez.4, 3.11.2016, P.C. in
proc.Bordogna e altro; sez.IV, 29.1.2013, Cantore, Rv.255105).

21. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto del tutto
corretta e priva di criticità in ordine a tutti i profili esplorati della
colpevolezza (prevedibilità e prevenibilità degli eventi ed esigibilità di una
condotta alternativa utile), alcuni dei quali neppure hanno formato di
specifica contestazione da parte della Procura generale, di talchè il ricorso
della parte pubblica deve essere disatteso.

22.

Parimenti infondato risulta il ricorso, proposto ai fini civili, dalla

difesa delle parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta per la
salute 0.n.l.u.s. e A.I.E.A. – Associazione Italiana Esposti Amianto -, sulla
base di argomenti peraltro ripresi nella memoria difensiva depositata da
INAIL, i quali tra l’altro agitano la funzione cautelare preventiva della
disposizione di cui all’art.2087 cod.civ., quale precetto generale di
richiamo degli amministratori ad una attività di aggiornamento e di
34

\J-1

propulsione nel campo della sicurezza del luogo di lavoro, in

una

prospettiva di captazione e di evoluzione di nuovi strumenti di protezione
individuale e collettiva dei lavoratori, sulla base della migliore tecnica e
delle più aggiornate conoscenze del momento storico.
22.1 In realtà la questione relativa alla verifica della colpevolezza non è
quella di stabilire se l’art.2087 cod.civ. imponesse al consiglio di
amministrazione della FIBRONIT s.p.a. in cui si faceva utilizzo
dell’amianto quale materia prima, da cui potessero sprigionarsi invisibili

dispersione in aria, ma se gli imputati potessero versare in una condizione
di ignoranza scusabile nella segnalazione di eventuali inadempienze da
parte del board decisionale che controllava la società e se, passando al
piano della prevedibilità, avessero la concreta possibilità di fare quanto
sarebbe stato di sicuro effetto preventivo (sez.IV, 3.11.2016 Bordogna
cit., pag.61).
Orbene su tale piano si è sopra evidenziato come, a parte la incertezza
sul fatto stesso che lo stato attuale della tecnica fornisse, all’epoca dei
fatti, strumenti che escludessero il rischio di areo dispersione di fibre di
amianto e la loro inalazione da parte degli operai, certamente
l’acquisizione, lo sviluppo e applicazione di tali tecniche non era esigibile
in capo agli imputati BOCCINI e DEL POZZO proprio in ragione dell’ambito
della loro posizione di garanzia e, quanto agli obblighi di controllo e di
segnalazione, gli stessi incontravano i limiti della indeterminatezza delle
eventuali cautele efficacemente praticabili, i limiti della prevedibilità degli
effetti delle nocive inalazioni su dipendenti adusi da tempo a tale tipi di
incombenti, i limite della forma dell’eventuale dissenso in presenza di
scelte aziendali che prescindevano dall’assunzione di deliberati da opporre
o da impugnare e in costanza di apparente regolarità amministrativa e
sanitaria dei limiti delle immissioni praticate e in presenza di una rilevante
attività di bonifica.

23. Per quanto attiene poi alla tecnica, sistematicamente impiegata nel
ricorso delle parti civili, di riportare singoli passaggi della motivazione
della sentenza di appello per poi assumerne la illogicità, sostenendo il
contrario di quanto affermato dal giudice di merito, la stessa si presenta
ai limiti della ammissibilità : se è vero infatti che il motivo di ricorso si
confronta con il testo della pronuncia, nondimeno lo stesso non si misura
con il ragionamento logico giuridico che stà alla base della affermazione
giudiziale, limitandosi il ricorrente, attraverso la allegazione di note di

35

conduttori, di predisporre speciali cautele così da prevenirne la

dissenso, ad una mera critica degli elementi fattuali posti alla base
dell’argomentazione, ma di fatto non provando neppure a scardinare la
coerenza e la razionalità del ragionamento.

23.1 ‘E il caso per esempio dell’argomento, utilizzato dal giudice di
appello, per evidenziare la estrema marginalità degli ordini del giorno
consiliari che presentassero una qualche attinenza al tema dell’impiego
dell’amianto quale materiale pericoloso, laddove la parte impugnante era

tema della esclusione di un certo tipo di amianto (amianto blu) e si era
proceduto ad assegnare delle deleghe per attività di bonifica di luoghi di
lavoro, facendone derivare la consapevolezza da parte dei componenti del
consiglio di amministrazione della insidiosità dell’amianto in polvere e di
una speciale tipologia di asbesto. Peraltro il giudice di appello,
proseguendo sul punto il proprio ragionamento, aveva dato atto di tali
emergenze in fatto per infine affermare, con argomento corretto sotto il
profilo logico giuridico, che si trattava di ipotesi ove era intervenuta la
esclusione di un solo tipo di amianto e, per quanto attiene alle bonifiche, il
C.d.A. aveva dato una delega al board decisionale, delibere che sancivano
la estraneità del consiglio a profili operativi e tecnici sulla sicurezza e
dimostravano altresì la limitatezza delle conoscenze dell’epoca in
relazione alla pericolosità di tutti i tipi di asbesto.
23.2 A fronte pertanto di un tale sistematico quadro di censure, che
sostanzialmente ripropongono una rielaborazione in fatto di argomenti già
sviluppati dai giudice di merito, va preliminarmente osservato che in
ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto
di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della
normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della
motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di
merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la
stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di
legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli
limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità
giuridica della fattispecie nell’ambito di una plausibile opinabilità di
apprezzamento.
23.3

Pertanto

non può integrare il vizio di legittimità la mera

prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare,
che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606

36

al contrario a rimarcare che in alcuni verbali consiliari si era trattato il

c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074).

24. Quanto poi alle censure relative alla posizione di garanzia degli
imputati, il giudice di appello non ha fatto che riportare per esteso, anche

base di profili di effettività e di gestione di un rischio, evidenziando le
singole posizioni e i singoli livelli di responsabilità modulati sulla base di
un più diretto ed intenso collegamento con la fonte del rischio, ovvero con
la gestione della compagine complessa, in cui si inserisce l’attività
produttiva e la fonte che genera la situazione di pericolo, attribuendo a
soggetti quali quelli in oggi imputati, posizioni di garanzia di secondo
livello, in quanto sprovvisti di potere di gestione del rischio e di spesa, ma
comunque titolari di una posizione di controllo ex lege sull’operato degli
organi direttivi.
24.1 Anche su tale ordine di considerazioni le censure della parte
privata appaiono in fatto e prive di effettiva forza di incisione laddove,
ripercorsa l’esperienza professionale di entrambi gli imputati, la parte
ricorrente era a riconoscere agli stessi una profonda conoscenza dei
luoghi di lavoro e della pericolosità dell’amianto, ma l’allegazione non
risulta in grado di intaccare minimamente il ragionamento logico giuridico
dei giudici distrettuali, limitandosi ad evocare scenari in cui Boccini e Dal
Pozzo avrebbero dovuto operare una opzione a favore della dismissione
del ciclo produttivo a base di amianto, piuttosto che favorire il
mantenimento dell’occupazione lavorativa, mentre il giudice aveva
ragionato in tutti altri termini, escludendo o comunque ponendo in dubbio
che gli imputati avessero consapevolezza delle pericolose condizioni di
lavoro e previsione dell’evento sia pure sotto il profilo della malattia
professionale gravemente invalidante ai danni dei lavoratori.

25.

Quanto all’argomento delle dimissioni, nuovamente evocato nei

motivi di ricorsi delle parti civili, lo stesso era stato adeguatamente
trattato dal giudice di appello solo dopo un approfondito ragionamento sui
caratteri della imprevedibilità dell’evento e della inesigibilità di una
condotta alternativa allorquando, affrontando anche il tema della
concretizzazione del rischio, aveva altresì rimarcato che le dimissioni dei

37

graficamente, la giurisprudenza che delinea la posizione di garanzia sulla

due componenti del consiglio di amministrazione, in ragione dell’esigenze
della produzione, della compattezza del board decisionale collegato alla
proprietà e della stessa funzione del consiglio di amministrazione non
sarebbero valse (sulla base dei criteri di imputazione della colpa delineati
nella sentenza Quaglierini 38991/2010 con riferimento alla significativa
diminuzione del rischio) a interrompere la produzione con l’amianto o a
introdurre salvifiche procedure di lavorazione.

Del tutto inammissibile è poi la impugnazione delle parti civili

quando si muove a contrastare le argomentazioni del giudice di appello
attraverso il riferimento alla testimonianza dei lavoratori e delle altre
persone informate sulle condizioni di polverosità e di precarietà delle
condizioni sul luogo di lavoro, laddove il giudice di appello ha fornito
adeguato conto del fatto di avere considerato i distinti segmenti temporali
cui facevano riferimento le suddette testimonianze, mai negando
l’esistenza di criticità o inadeguatezze nei sistemi di captazione e di
abbattimento delle polveri, ma sostanzialmente rappresentando come nel
periodo in esame (tra il 1980 e il 1990), importanti e significative
migliorie erano state introdotte nei sistemi automatici di trasporto e
aspirazione, così da ingenerare nei prevenuti un ragionevole affidamento
anche sull’efficacia degli stessi sistemi,

27. Quanto infine alla asserita omessa valutazione da parte del giudice
di appello della serie di violazioni compiute dai prevenuti, nella loro veste
di garanti ex lege della sicurezza sul luogo di lavoro si è già ampiamente
motivato sia con riferimento ai motivi di ricorso proposti dal procuratore
generale, sia attraverso la valutazione dell’effettiva rilevanza precettiva
alla norma generale dell’art.2087 cod.civ., essendo comunque opportuno
ribadire e precisare che il rispetto di specifiche regole cautelari (obblighi di
informazione gravanti sul datore di lavoro, obblighi di abbattimento delle
polveri, obblighi di assicurare i migliori sistemi di protezione sul lavoro
che la tecnica del momento storico consentiva) attiene al profilo oggettivo
della colpa, laddove la regola cautelare è immutabile e vale per chiunque
si trovi nella situazione che attiva il dovere di

diligenza (sez.IV,

3.11.2016, Bordogna cit.); essa prescinde pertanto dalle soggettive e
individuali conoscenze, condizioni di ignoranza, di errore, di buona fede
del singolo e, in particolare del soggetto che, nel processo penale, assume
la veste di imputato.

38

26.

27.1 Orbene il giudice di appello ha fornito una coerente e non
contraddittoria rappresentazione delle ragioni che lo hanno indotto ad
escludere l’attribuzione di un addebito soggettivo alle persone di Boccini e
Dal Pozzo, in termini di prevedibilità e prevedibilità della malattia
professionale che ha condotto le persone offese a morte e in termini di
esigibilità della condotta richiesta, a prescindere della identificazione della
regola cautelare di cui si assume la inosservanza e dell’accertamento del
suo complessivo raggio d’azione, soffermandosi su tutti i temi di indagine

asseritamente disattese rappresenta un

prius

già completamente

metabolizzato nella decisione impugnata.

28. Né infine coglie nel segno la censura del mancato adempimento da
parte del giudice di appello all’obbligo di una motivazione rafforzata con
particolare riferimento alla verifica di attendibilità della prova
dichiarativa, da svolgersi, se del caso, previa rinnovazione dibattimentale
per l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici, in ragione delle
conclusioni assunte in senso contrario su particolari profili tecnici acquisiti,
laddove il giudice d’appello, in caso di riforma in senso assolutorio della
sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa
valutazione del compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, né è tenuto a strutturare la motivazione
della propria decisione in maniera rafforzata, non venendo in rilievo – in
tal caso – il principio del superamento del “ragionevole dubbio”, potendo
l’assoluzione intervenire anche quando manca, è insufficiente o
contraddittoria la prova (sez.III, 17.2.2017, PG e PC in proc.R,
Rv.271110; sez.V, 24.2.2017, PC in proc.S; 270868), né un tale principio
si pone in contrasto con i principi della sentenza della Corte EDU Dan c.
Moldavia, nel caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo
grado sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio
(sez.III, 19.5.2017, PG e PC in proc.F. e altri, Rv. 271344), laddove
l’unica declinazione del S.C. in senso contrario (sez.II, 20.6.2017, PG e
PC in proc.Marchetta e altro), oltre a rappresentare estensione di regole
fissate dal supremo collegio a sezioni unite esclusivamente con
riferimento alla riforma di sentenze assolutorie S.U. (28.4.2016,
Dasgupta, Rv.267487), risulta comunque contrastata da coeva pronuncia
(sez.III, 5.5.2017, PC in proc.C., 270149), assolutamente condivisibile,
che impone comunque il ricorso ad una motivazione rafforzata,
motivazione che peraltro nel caso in specie non è affatto mancata, atteso

39

sollevati, di talchè il mero richiamo (operato dalla parte civile) alle norme

che la Corte di Appello di Milano non si è limitata a esprimere valutazioni
di dissenso e di contrasto alla pronuncia di primo grado, proponendo una
propria alternativa ricostruzione dei fatti rilevanti per l’esito del giudizio,
ma la ha integralmente sostituita attraverso una autonoma valutazione di
tutte le questioni, fattuali e tecniche, poste all’attenzione del primo
giudice e, per quanto riguarda la odierna impugnazione, di tutti gli aspetti
relativi alla posizione di garanzia assunta dai prevenuti e ai profili più
eminentemente soggettivi degli addebiti formulati a titolo di colpa

29. In conclusione devono essere rigettate anche le impugnazioni
proposte ai fini civili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le parti private ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma 20 Dicembre 2017

Il consigliere estensore
Ugo

Il Presidente
Frances

ria Ciampi

generica e specifica.

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