Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18383 del 19/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18383 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAPPALA’ ANTONINO nato il 08/05/1993 a CATANIA
avverso la sentenza del 18/01/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Data Udienza: 19/12/2017
Fatto e diritto
1.Zappalà Antonino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con
la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno di reclusione per il reato di violazione di domicilio con
l’aggravante della violenza sulle cose.
Deduce l’imputato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto in parte motiva dell’impugnato provvedimento
esplicare in maniera adeguata le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto ad escludere nei suoi confronti
l’applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 129 c.p.p. e / comunque, rideterminare la pena in misura
2.0sserva il Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte del tutto destituite di
specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., richiamando, tra l’altro, il contenuto degli atti di indagine. Tale
motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995,
Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Più volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. sia inammissibile per
genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in
ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle
ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
(Sez. 3,
n. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014),Invero il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di
una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e
sull’adeguatezza della pena. (arg. ex
Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni queste esattamente indicate nella
sentenza impugnata. Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena
concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori
dell’ipotesi di determinazione centra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 19.12.201i
minore rispetto a quanto indicato nel dispositivo.