Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18380 del 19/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18380 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO VITO nato il 15/08/1982 a CATANIA

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

Data Udienza: 19/12/2017

Fatto e diritto
1.Ru5;so Vita
confermata

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata

nei suoi confronti la condanna alla pena di anni uno di reclusione ed €-

300,00 di multa per il reato di cui agli art. 110 e 624 bis c.p.
Deduce l’imputato la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e)
c.p.p. in relazione all’art. 133 c.p. per insufficienza della motivazione sui criteri di

2.

Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente

infondato. Ed invero l’imputato non si confronta con la congrua motivazione della
sentenza impugnata che ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio nei
confronti dell’imputato in relazione alla oggettiva gravità della condotta posta in essere
dado stesso che ha arrecato numerosi e svariati danni alla p.o. con riferimento sia alla
natura della refurtiva che al danneggiamento della porta del garage e alla capacità a
delinquere del colpevole desumibile dai pregiudizi anche specifici annoverati.
In tema di determinazione della pena è sufficiente richiamare i principi più volte
enunciati da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione
della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

(Sez.

5, n. 5582 dei

30/09/2013), come nella fattispecie.
3.

Ala inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del

rico – n.,–.!nte al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare

2000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
proces!;uali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così 1E-.! so i’ 19.12.2017

determinazione della pena inflitta

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