Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18379 del 21/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18379 Anno 2013
Presidente: COSENTINO GIUSEPPE MARIA
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMANTIA MARIO ORAZIO N. IL 28/05/1961
avverso la sentenza n. 2366/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte ci
Uditi difenso vv.

, l’Avv

Data Udienza: 21/03/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ;
Udito il Difensore Avv. Chiarenza Sergio che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

AMANTIA MARIO ORAZIO
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania
in data 28.02.2012 che aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal
Tribunale della stessa città a carico del prevenuto, per i reati ex :
-art. 642 CP per frode in danno della Compagnia di assicurazione alla quale era
stato consegnato un falso attestato di rischio finalizzato alla stipula di un contrai°
di assicurazione con premio ridotto rispetto a quello dovuto;
-art. 485 CP per falso nella scrittura di cui sopra;
Fatti del 26.01.2006,
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) d) e) c.p.p.4
2.1)-a)-violazione di legge per omessa pronuncia di non doversi procedere per
tardività della querela;
-b)-nullità della sentenza per avere la Corte di appello rigettato l’assunzione delle
prove decisive consistenti nell’acquisizione : di documenti, verbali di udienza
ed altre sentenze penali , da cui emergeva che l’agenzia Helvetia Assicurazione,
presso la quale l’imputato Am.antia aveva stipulato il contratto assicurativo, era
stata oggetto di indagini in relazione n. 45 polizze assicurative del ramo RCA
stipulate con attestati di rischio contraffatti; era pertanto illogica la decisione
della Corte di appello laddove aveva ritenuto l’irrilevanza di tali produzioni che,
al contrario, avrebbero potuto dimostrare l’estraneità dell’imputato alla
falsificazione e quindi la mancanza dell’elemento soggettivo in ordine al reato di
frode;
-c)-Illogicità della motivazione nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di
riapertura dell’istruzione dibattimentale con l’esame di Grimaldi Aurora, titolare
della predetta Agenzia – Helvetia Assicurazioni – che avrebbe potuto chiarire la
posizione dell’imputato in ordine al falso e alla frode contestati;
-d)-Violazione di legge per avere rigettato il motivo di appello con il quale si
deduceva la gravosità delle liquidazioni operate dal primo giudice in ordine al
risarcimento del danno e spese legali in favore della parte civile;
-e)-Omessa motivazione riguardo alla richiesta di assoluzione per insufficienza
degli elementi probatori e riguardo alla richiesta di applicazione della causa di
non punibilità ex art. 42 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-I1 primo motivo, relativo alla tardività della querela, appare totalmente
infondato in quanto non tiene in alcun conto la motivazione di primo grado ,
mentre, ai fini del controllo di congruità della motivazione, le sentenza di primo e

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CONSIDERATO IN FATTO

3.2)-Ugualmente infondati i motivi con i quali il ricorrente lamenta la mancata
acquisizione, da parte dei giudici di merito, di una prova decisiva , consistente
nell’acquisizione delle testimonianze ed atti relativi ad altri procedimenti ovvero
nell’esame della titolare dell’agenzia in questione, trattandosi in tutta evidenza di
prove esplorative, dall’incerto esito, sicchè il motivo così come proposto risulta
generico e come tale inammissibile; invero il ricorrente avrebbe dovuto proporre
un motivo specifico , indicando in maniera concreta in qual modo la deposizione
in oggetto avrebbe potuto determinare un esito diverso del giudizio, consistendo
proprio in questo il concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione può
costituire motivo di ricorso per cassazione, solo ove, confrontata con le
argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti
«determinante» per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa
incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione
di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione
prescelta. Cassazione penale ,sez. VI, 02 aprile 2008, n. 18747
3.3)-Né può censurarsi la sentenza impugnata per omessa rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale posto che nel giudizio d’appello, trattandosi di un
procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto
all’abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la
presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza
nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l’art.
603, comma 1, c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del
potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche
quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere,
nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella
sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. ( Cassazione penale,
sez. IV, 28/04/2011, n. 23297) •
-Nella specie, al iontrario, il giudice del merito ha dato conto delle ragioni in
forza delle quali eiNbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti , atteso che la

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di secondo grado si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile. ( Cassazione penale, sez. II, 10/01/2007, n. 5606 ) ,
-Dalla lettura combinata delle due sentenze, ed in specie di quella di primo grado,
emerge che la falsità dell’attestato di rischio non era emersa immediatamente ,
ma solo a seguito di specifiche indagini svolte presso la sede centrale della società
assicurativa Helvetia che, al riguardo, aveva dovuto interpellare la società Gran
Assicurazioni, apparente emittente del certificato (vedi pag. 2 sent. Tribunale) ,
sicché la querela era stata tempestivamente presentata all’esito di tali indagini e
nel momento in cui era restata accertata la frode in questione.
-Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto la tempestività della
querela in applicazione del principio che , per notizia del fatto costituente reato da
cui inizia a decorrere il termine di tre mesi per proporre querela deve intendersi la
conoscenza certa del fatto delittuoso in tutti i suoi requisiti costitutivi, in modo
che l’offeso abbia avuto nozione di ogni elemento necessario per proporre
fondatamente l’istanza di punizione. ( Cassazione penale, sez. II, 25/05/1982 ) .

Corte di appello ha tratto il convincimento della penale responsabilità
dell’imputato dalla circostanza dell’ avvenuta presentazione da parte sua di
un’attestazione di rischio contraffatta all’evidente scopo di lucrare un contratto
con clausole e premio più vantaggiosi.

3.5)-Ugualmente infondata la censura sulla liquidazione del danno e dei compensi
in favore della parte civile che, in quanto effettuati in maniera equitativa, si
sottraggono ad ogni valutazione di congruità, inammissibile in questa sede ove
risulta possibile avanzare censure di violazione di legge ovvero di manifesta
illogicità, violazioni che non ricorrono nella specie.
3.6)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e)
c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e
decisivi della motivazione del provvedimento impugnato , proponendo
valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità,
sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento
delle spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 21 marzo 2013

3.4)-1 principi sin qui richiamati evidenziano la manifesta infondatezza degli altri
motivi di ricorso , posto che la decisione impugnata ha argomentato in maniera
chiara e convincente sulla penale responsabilità dell’mputato sicché non vi
spazio per le censure relative alla violazione degli arti. 125 CPP e 42 CP, per
altro proposte in maniera generica.

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